Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18022/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ibunale di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente attesa la parziale omogeneità delle condotte e l’avvenutoriconoscimento della continuazione tra gruppi di sentenze da parte di altro Giudicedell’esecuzione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, facendosi carico di analizzare ciascuna delle sentenze non ancoraunificate ex art. 81 cod. pen. e indicare le plurime ragioni per le quali non poteva ravvisarsil’unitaria e anticipata deliberazione criminosa;ritenuto che, quanto al criterio temporale, la motivazione si appalesa perfettamente inlinea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettataspecificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi lasussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv.253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);considerato altresì – quanto all’avvenuta unificazione di condotte da parte di altroGiudice dell’esecuzione – che il provvedimento ha fatto buon governo del principio secondoil quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizioneovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227;Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781) e che, sebbene ai pregressiprovvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersialcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod.proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggioreampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se ilriconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegnounitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicatinon può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertàdi giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenutocomunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivoquadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedottinel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parzialedella domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinataconsumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale; ed è ciò che ha fatto il Giudicedell’esecuzione nel caso in esame con motivazione non avversata dal ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente attesa la parziale omogeneità delle condotte e l’avvenutoriconoscimento della continuazione tra gruppi di sentenze da parte di altro Giudicedell’esecuzione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, facendosi carico di analizzare ciascuna delle sentenze non ancoraunificate ex art. 81 cod. pen. e indicare le plurime ragioni per le quali non poteva ravvisarsil’unitaria e anticipata deliberazione criminosa;ritenuto che, quanto al criterio temporale, la motivazione si appalesa perfettamente inlinea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettataspecificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi lasussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv.253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);considerato altresì – quanto all’avvenuta unificazione di condotte da parte di altroGiudice dell’esecuzione – che il provvedimento ha fatto buon governo del principio secondoil quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc.pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizioneovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di dettarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227;Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781) e che, sebbene ai pregressiprovvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersialcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod.proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggioreampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se ilriconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegnounitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicatinon può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertàdi giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenutocomunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivoquadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedottinel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parzialedella domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinataconsumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale; ed è ciò che ha fatto il Giudicedell’esecuzione nel caso in esame con motivazione non avversata dal ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris