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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37647/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso con cui censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha comunque assegnato rilievo al notevole dato ponderale (2.670 dosi) tale da denotare diffusa vendita illecita stupefacenti e l'inserimento del ricorrente in un contesto di criminalità organizzata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che il motivo di ricorso con cui censura l'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, risulta riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha comunque assegnato rilievo al notevole dato ponderale (2.670 dosi) tale da denotare diffusa vendita illecita stupefacenti e l'inserimento del ricorrente in un contesto di criminalità organizzata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 37647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris