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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 1949

Cassazione n. 14562/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI ViSti atti, li prtivvgdinigniu impugnato eil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto riportandosi alle conclusioni scritte che depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude insistendo nell'accoglimento del ricorsó. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 aprile 2019, la Corte .di assise di Bari dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata l'originaria imputazione di omicidio volontario, nonché del reato di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione abusivamente un coltello a serramanico, così riqualificata l'imputazione ex art. 699 cod. pen. e - ritenuta la continuazione tra tali reati - lo condannò alla pena principale di 10 anni e 2 mesi di reclusione e a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale durante la pena, alla sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, determinata in C. 50.000,00 ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in C. 30.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza proposero appello l'imputato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e le parte civili. [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via principale, di essere assolto perché non punibile in quanto aveva commesso il fatto per legittima difesa e, in via subordinata, l'applicazione della disciplina dell'eccesso colposo della suddetta causa di giustificazione, ovvero il riconoscimento dell'attenuante della provocazione; il pubblico ministero e le parti civili chiesero, invece, che i giudici dell'appello lo condannassero per il delitto di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, come da originaria contestazione, e le parti civili anche l'esclusione delle concesse circostanze attenuanti generiche.

Con sentenza del 6 maggio 2020, la Corte di assise di appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione dell'accusa, dichiarò l'imputato responsabile del delitto di omicidio volontario aggravato dai motivi futili nonché della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e ritenuta la continuazione tra i suddetti reati, lo condannò alla pena di 14 anni e 2 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi.

2.1. "Violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen. - mancanza di motivazione rafforzata".

Il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di assise Oi appello di Bari avrebbero riformato in peius la sentenza di primo grado "facendo ricorso a una motivazione non rafforzata, ma basata unicamente su una diversa lettura alternativa degli elementi di prova a disposizione".In particolare, secondo l'assunto difensivo, l'unico elemento valorizzato ai fini della decisione sarebbe quello attinente il distretto corporeo attinto dal colpo mortale; epperò il diverso epilogo decisorio, non sarebbe "dotato di una forza persuasiva superiore a quella operata dal primo giudice e tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio"; l'obbligo di una motivazione rafforzata sussisterebbe "ogni qualvolta si decide di fornire una spiegazione diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado", dovendo il giudice, in tale ipotesi, adeguatamente motivare le ragioni della sua differente decisione.

Sempre secondo la difesa, "non è dato sapere neppure da dove si tragga il convincimento che il colpo sia stato sferrato a braccio teso verso il cuore, giacché il consulente della [OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto che, non essendo possibile ricostruire la dinamica dei fatti, non era possibile fare affermazioni sul punto che avessero un valore assoluto"; ad affermare che il colpo sarebbe stato sferrato secondo le succitate modalità sarebbe stato il solo imputato su domanda "nociva" del presidente del Collegio.

2.2. "Violazione dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 43 cod. pen., 575, cod. pen., 577, comma 1, n. 4, (61 n. 1), cod. pen., 584 cod. pen., 55 cod. pen., 62 n. 2 cod. pen." Ad avviso del ricorrente, i giudici del secondo grado, in ogni caso, avrebbero errato a ritenere la sussistenza dell'omicidio volontario, esclusa dalle circostanze in cui si verificarono i fatti e, in particolare, dalla mancata reiterazione dell'unico colpo inferto nei confronti della vittima, peraltro, nel corso dell'aggressione subita dall'imputato a opera del Muscatelli.

Secondo la tesi difensiva, inoltre, non sussisterebbe l'aggravante dei motivi futili, ma semmai la circostanza attenuante dell'avere agito in stato d'ira cagionato da un fatto ingiusto altrui consistente non tanto nel blocco della strada. ma nell'aggressione compiuta dalla vittima ai danni di una persona anziana che chiedeva solo di far valere il suo diritto a circolare liberamente; e tale ultima circostanza, ad avviso del ricorrente, renderebbe legittimo "invocare l'applicabilità dell'esimente dell'eccesso colposo di legittima difesa, quanto meno nella forma putativa". [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono inammissibili le censure contenute nel primo motivo di ricorso e nella prima parte del secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata necessitava di una motivazione rafforzata, e ha altresì sostenuto che, in ogni caso, i giudici della Corte di assise di appello di Bari avrebbero errato a ritenere nella fattispecie concreta la sussistenza dell'omicidio volontario.Con riferimento alla suddetta doglianza, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello, che riqualifichi in peius il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione delle prove assunte, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente Cfr. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5769 del 27 novembre 2019, depositata il 13 febbraio 2020) Rv. 278210 - 01).

Ebbene, i giudici della Corte di assise di appello di Bari si sono conformati ,a tale giurisprudenza giacché hanno evidenziato, con argomenti logici, che nel caso concreto sussisteva l'animus necandi sotto forma di dolo alternativo o eventuale, escludendo che l'agente non possa essersi prefigurato quantomeno la possibilità della morte della vittima.

A tali condivisibili conclusioni detti giudici sono giunti rilevando che l'imputato ha "inferto un solo, preciso, diretto e micidiale colpo" al Muscatelli, e che seppure si tratti di un unico colpo, "proprio la precisione e la direzione (laterale, dall'alto verso il basso e certamente preclusiva di un'azione difensiva da parte della vittima, in un punto notoriamente vitale e ben lontano dal braccio), e a braccio teso (come dal prevenuto stesso ammesso) siano sintomatiche di una inequivoca volontà omicidiaria".

I giudici della Corte di assise di appello di Bari hanno anche affermato che il motivo per cui la lama del coltello utilizzato dal Sesto era entrata solo parzialmente nel torace del Muscatelli doveva necessariamente giustificarsi con l'estremo tentativo di quest'ultimo di schivare il colpo.; e hanno aggiunto che se "la volontà dell'agente non fosse stata caratterizzata da un evidente intento omicidiario, il fendente non sarebbe stato sferrato inequivocabilmente al 'bersaglio grosso' ed in direzione del cuore".

Ebbene, a tale logica ricostruzione del fatto omicidiario il ricorrente ha opposto censure in parte manifestamente infondate, quando ha sostenuto che nella fattispecie mancava una motivazione rafforzata, e comunque in punto di fatto e ai limiti della genericità giacché non si è confrontato con le affermazioni della sentenza impugnata con riguardo al tipo di arma utilizzata, alla parte del corpo attinta, e alla declinazione del dolo; e si è invece limitato alla mera prospettazione di una diversa e, per lui più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Sennonché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, esula dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.

2. Ma anche la censura relativa all'applicata aggravante dei motivi futili è inammissibile in quanto manifestamente infondata.E in vero, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento" (Sez. 5, Sentenza n. 25940 del 30 giugno 2020, Rv. 280103 - 02).

Anche in questo caso, i giudici della Corte di assise di appello di Bari si sono conformati alla su riferita giurisprudenza, evidenziando che "il motivo che ha sorretto l'azione dell'imputato è da ricercare nella questione inerente al transito stradale" e che va ravvisato "nella banale insofferenza dovuta alla sosta forzata"; e poi chiarendo che detta azione criminale era stata "eccezionalmente violenta ed assolutamente sproporzionata rispetto a qualsivoglia comportamento della parte offesa", così che "la condotta dell'imputato è riultata epressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, e si connota come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato".

E tale motivazione, del tutto logica, resiste alle censure difensive.

Del tutto generiche sono poi le doglianze relative alla mancata applicazione sia della circostanza attenuante dell'avere agito in stato d'ira cagionato da un fatto ingiusto altrui sia dell'esimente dell'eccesso colposo di legittima difesa, quanto meno nella forma putativa.

E infatti, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere a quei punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all'onere di indicare, in modo chiaro e preciso - e confrontandosi con quanto affermato dai giudici del merito nella sentenza impugnata - gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente la doglianza in questione difetta del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto degli articoli 591 e 581, comma 1, lettera c), c.p.p.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

4. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 5.900,00, oltre access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI ViSti atti, li prtivvgdinigniu impugnato eil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto riportandosi alle conclusioni scritte che depositate all'odierna udienza unitamente alla nota spese; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude insistendo nell'accoglimento del ricorsó. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2019, la Corte .di assise di Bari dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omicidio preterintenzionale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], così riqualificata l'originaria imputazione di omicidio volontario, nonché del reato di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione abusivamente un coltello a serramanico, così riqualificata l'imputazione ex art. 699 cod. pen. e - ritenuta la continuazione tra tali reati - lo condannò alla pena principale di 10 anni e 2 mesi di reclusione e a quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale durante la pena, alla sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, determinata in C. 50.000,00 ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in C. 30.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza proposero appello l'imputato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e le parte civili. [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via principale, di essere assolto perché non punibile in quanto aveva commesso il fatto per legittima difesa e, in via subordinata, l'applicazione della disciplina dell'eccesso colposo della suddetta causa di giustificazione, ovvero il riconoscimento dell'attenuante della provocazione; il pubblico ministero e le parti civili chiesero, invece, che i giudici dell'appello lo condannassero per il delitto di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, come da originaria contestazione, e le parti civili anche l'esclusione delle concesse circostanze attenuanti generiche. Con sentenza del 6 maggio 2020, la Corte di assise di appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione dell'accusa, dichiarò l'imputato responsabile del delitto di omicidio volontario aggravato dai motivi futili nonché della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e ritenuta la continuazione tra i suddetti reati, lo condannò alla pena di 14 anni e 2 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi. 2.1. "Violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen. - mancanza di motivazione rafforzata". Il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di assise Oi appello di Bari avrebbero riformato in peius la sentenza di primo grado "facendo ricorso a una motivazione non rafforzata, ma basata unicamente su una diversa lettura alternativa degli elementi di prova a disposizione".In particolare, secondo l'assunto difensivo, l'unico elemento valorizzato ai fini della decisione sarebbe quello attinente il distretto corporeo attinto dal colpo mortale; epperò il diverso epilogo decisorio, non sarebbe "dotato di una forza persuasiva superiore a quella operata dal primo giudice e tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio"; l'obbligo di una motivazione rafforzata sussisterebbe "ogni qualvolta si decide di fornire una spiegazione diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado", dovendo il giudice, in tale ipotesi, adeguatamente motivare le ragioni della sua differente decisione. Sempre secondo la difesa, "non è dato sapere neppure da dove si tragga il convincimento che il colpo sia stato sferrato a braccio teso verso il cuore, giacché il consulente della [OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto che, non essendo possibile ricostruire la dinamica dei fatti, non era possibile fare affermazioni sul punto che avessero un valore assoluto"; ad affermare che il colpo sarebbe stato sferrato secondo le succitate modalità sarebbe stato il solo imputato su domanda "nociva" del presidente del Collegio. 2.2. "Violazione dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 43 cod. pen., 575, cod. pen., 577, comma 1, n. 4, (61 n. 1), cod. pen., 584 cod. pen., 55 cod. pen., 62 n. 2 cod. pen." Ad avviso del ricorrente, i giudici del secondo grado, in ogni caso, avrebbero errato a ritenere la sussistenza dell'omicidio volontario, esclusa dalle circostanze in cui si verificarono i fatti e, in particolare, dalla mancata reiterazione dell'unico colpo inferto nei confronti della vittima, peraltro, nel corso dell'aggressione subita dall'imputato a opera del Muscatelli. Secondo la tesi difensiva, inoltre, non sussisterebbe l'aggravante dei motivi futili, ma semmai la circostanza attenuante dell'avere agito in stato d'ira cagionato da un fatto ingiusto altrui consistente non tanto nel blocco della strada. ma nell'aggressione compiuta dalla vittima ai danni di una persona anziana che chiedeva solo di far valere il suo diritto a circolare liberamente; e tale ultima circostanza, ad avviso del ricorrente, renderebbe legittimo "invocare l'applicabilità dell'esimente dell'eccesso colposo di legittima difesa, quanto meno nella forma putativa". [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono inammissibili le censure contenute nel primo motivo di ricorso e nella prima parte del secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata necessitava di una motivazione rafforzata, e ha altresì sostenuto che, in ogni caso, i giudici della Corte di assise di appello di Bari avrebbero errato a ritenere nella fattispecie concreta la sussistenza dell'omicidio volontario.Con riferimento alla suddetta doglianza, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di appello, che riqualifichi in peius il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione delle prove assunte, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente Cfr. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5769 del 27 novembre 2019, depositata il 13 febbraio 2020) Rv. 278210 - 01). Ebbene, i giudici della Corte di assise di appello di Bari si sono conformati ,a tale giurisprudenza giacché hanno evidenziato, con argomenti logici, che nel caso concreto sussisteva l'animus necandi sotto forma di dolo alternativo o eventuale, escludendo che l'agente non possa essersi prefigurato quantomeno la possibilità della morte della vittima. A tali condivisibili conclusioni detti giudici sono giunti rilevando che l'imputato ha "inferto un solo, preciso, diretto e micidiale colpo" al Muscatelli, e che seppure si tratti di un unico colpo, "proprio la precisione e la direzione (laterale, dall'alto verso il basso e certamente preclusiva di un'azione difensiva da parte della vittima, in un punto notoriamente vitale e ben lontano dal braccio), e a braccio teso (come dal prevenuto stesso ammesso) siano sintomatiche di una inequivoca volontà omicidiaria". I giudici della Corte di assise di appello di Bari hanno anche affermato che il motivo per cui la lama del coltello utilizzato dal Sesto era entrata solo parzialmente nel torace del Muscatelli doveva necessariamente giustificarsi con l'estremo tentativo di quest'ultimo di schivare il colpo.; e hanno aggiunto che se "la volontà dell'agente non fosse stata caratterizzata da un evidente intento omicidiario, il fendente non sarebbe stato sferrato inequivocabilmente al 'bersaglio grosso' ed in direzione del cuore". Ebbene, a tale logica ricostruzione del fatto omicidiario il ricorrente ha opposto censure in parte manifestamente infondate, quando ha sostenuto che nella fattispecie mancava una motivazione rafforzata, e comunque in punto di fatto e ai limiti della genericità giacché non si è confrontato con le affermazioni della sentenza impugnata con riguardo al tipo di arma utilizzata, alla parte del corpo attinta, e alla declinazione del dolo; e si è invece limitato alla mera prospettazione di una diversa e, per lui più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Sennonché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, esula dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. 2. Ma anche la censura relativa all'applicata aggravante dei motivi futili è inammissibile in quanto manifestamente infondata.E in vero, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento" (Sez. 5, Sentenza n. 25940 del 30 giugno 2020, Rv. 280103 - 02). Anche in questo caso, i giudici della Corte di assise di appello di Bari si sono conformati alla su riferita giurisprudenza, evidenziando che "il motivo che ha sorretto l'azione dell'imputato è da ricercare nella questione inerente al transito stradale" e che va ravvisato "nella banale insofferenza dovuta alla sosta forzata"; e poi chiarendo che detta azione criminale era stata "eccezionalmente violenta ed assolutamente sproporzionata rispetto a qualsivoglia comportamento della parte offesa", così che "la condotta dell'imputato è riultata epressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, e si connota come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato". E tale motivazione, del tutto logica, resiste alle censure difensive. Del tutto generiche sono poi le doglianze relative alla mancata applicazione sia della circostanza attenuante dell'avere agito in stato d'ira cagionato da un fatto ingiusto altrui sia dell'esimente dell'eccesso colposo di legittima difesa, quanto meno nella forma putativa. E infatti, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere a quei punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all'onere di indicare, in modo chiaro e preciso - e confrontandosi con quanto affermato dai giudici del merito nella sentenza impugnata - gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente la doglianza in questione difetta del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto degli articoli 591 e 581, comma 1, lettera c), c.p.p. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 4. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio che vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in complessivi euro 5.900,00, oltre access
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