CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 24452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell'affidamento in prova, censure non consentite in sede di legittimità, perché volte a sindacare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia di benefici penitenziari e misure alternative, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato facendo riferimento ad una pluralità di elementi complessivamente valutati. Non solo la gravità e pluralità dei reati in esecuzione, per di più commessi in epoca recente, ma anche l'assenza di condotte riparatorie, il mancato avvio di un serio processo di revisione critica, desunto dalle relazioni atti, e l'inidoneità dell'attività lavorativa proposta perché svolta in favore di una società già coinvolta nelle indagini. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.