CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1991
Cassazione n. 07721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/04/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato nonché contenente la mera dichiarazione priva dei motivi di impugnazione. Ed invero, la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il