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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 31977/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1670/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n. 1245/2021 depositata il31/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato: che CNA Cosenza proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Giudice di pace di Cosenza.

Quest’ultimo, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di alcune fatture; che il giudice di secondo grado, assodata l’estraneità dell’opponente CNA Cosenza (da intendersi CNA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) al rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA], ne aveva ribadito la carenza di legitimatio ad causam rispetto al giudizio di opposizione; che infatti, mentre l’obbligazione contrattuale era intercorsa fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] dell’Artigianato e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], nei cui confronti era stato richiesto il provvedimento monitorio, l’opposizione era stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo, la ricorrente assume la “insufficiente, carente e contraddittoria motivazione, in virtù della quale si giunge ad un travisamento dei fatti.

Erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in merito all’accertamento della carenza di legittimazione passiva del ricorrente.

Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, giacché la sentenza impugnata riporterebbe il seguente passo ”Si condivide quindi la carenza di legittimazione passiva della CNA che si è costituita, ma ciò nulla implica riaspetto alla somma dovuta da parte della CNA Confederazione nazionale dell’artigianato che resta obbligata al pagamento della fornitura”, mostrando così l’evidente contraddizione della decisione impugnata; che, mediante il secondo, si sostiene la “insufficiente, carente e contraddittoria motivazione, in virtù della quale si giunge ad un travisamento dei fatti.

Erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in merito all’accertamento del credito in capo alla CNA Cosenza.

Violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova.

Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, in quanto controparte avrebbe chiesto ed ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo in virtù di fatture commerciali, non costituenti prova nel giudizio di opposizione; che, inoltre, nessun inadempimento avrebbe potuto imputarsi alla CNA Cosenza, giacché nessun rapporto commerciale o obbligatorio sarebbe sorto con la [OSCURATO:SOCIETA].; che, con l’ultimo, CNA Cosenza lamenta “insufficiente, carente e contraddittoria motivazione, in virtù della quale si giunge ad un travisamento dei fatti.

Erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in merito all’accertamento del credito.

Omessa motivazione violazione dell’art. 118 c.p.c.

Violazione ex art. 360 comma 1 e 5.”, giacché il giudice di secondo grado sarebbe incorso in una violazione dell’art. 112 c.p.c., con una motivazione che avrebbe omesso altresì l’indicazione delle ragioni di diritto; che la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che i motivi, come sopra esposti sono inammissibili per più concorrenti ragioni; che intanto, dell’inciso ” Si condivide quindi la carenza di legittimazione passiva della CNA che si è costituita, ma ciò nulla implica riaspetto alla somma dovuta da parte della CNA Confederazione nazionale dell’artigianato che resta obbligata al pagamento della fornitura”, non v’è traccia nella sentenza n. 1245/2021 del Tribunale di Cosenza, impugnata in questa sede; che il giudice di secondo grado ha limpidamente chiarito come l’obbligazione contrattuale sottesa al procedimento monitorio fosse intercorsa fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la CNA Cosenza – [OSCURATO:PERSONA] dell’Artigianato e della [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti era stato richiesto e notificato il decreto ingiuntivo; che l’opposizione è stata promossa da CNA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soggetto giuridico diverso dall’ingiunto ed estraneo al rapporto creditorio, sicché il Tribunale ha avallato la decisione del Giudice di Pace di dichiarare la carenza di legittimazione dell’opponente (per difetto di titolarità del rapporto controverso e quindi di legitimatio ad causam), con la conseguente declaratoria di esecutività del provvedimento monitorio; che, in primo luogo, la ricorrente non ha colto la ratio decidendi, svolgendo motivi di tutt’altro tenore; che, in secondo luogo, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., utilizzato in tutti i motivi del ricorso, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018); che da nessuna delle predette doglianze si evince la prospettazione di un preciso fatto storico; che, in terzo luogo, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né la ricorrente le ha poste in risalto; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1670/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COSENZA n. 1245/2021 depositata il31/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che CNA Cosenza proponeva ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Giudice di pace di Cosenza. Quest’ultimo, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di alcune fatture; che il giudice di secondo grado, assodata l’estraneità dell’opponente CNA Cosenza (da intendersi CNA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) al rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA], ne aveva ribadito la carenza di legitimatio ad causam rispetto al giudizio di opposizione; che infatti, mentre l’obbligazione contrattuale era intercorsa fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] dell’Artigianato e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], nei cui confronti era stato richiesto il provvedimento monitorio, l’opposizione era stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo, la ricorrente assume la “insufficiente, carente e contraddittoria motivazione, in virtù della quale si giunge ad un travisamento dei fatti. Erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in merito all’accertamento della carenza di legittimazione passiva del ricorrente. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, giacché la sentenza impugnata riporterebbe il seguente passo ”Si condivide quindi la carenza di legittimazione passiva della CNA che si è costituita, ma ciò nulla implica riaspetto alla somma dovuta da parte della CNA Confederazione nazionale dell’artigianato che resta obbligata al pagamento della fornitura”, mostrando così l’evidente contraddizione della decisione impugnata; che, mediante il secondo, si sostiene la “insufficiente, carente e contraddittoria motivazione, in virtù della quale si giunge ad un travisamento dei fatti. Erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in merito all’accertamento del credito in capo alla CNA Cosenza. Violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5) c.p.c.”, in quanto controparte avrebbe chiesto ed ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo in virtù di fatture commerciali, non costituenti prova nel giudizio di opposizione; che, inoltre, nessun inadempimento avrebbe potuto imputarsi alla CNA Cosenza, giacché nessun rapporto commerciale o obbligatorio sarebbe sorto con la [OSCURATO:SOCIETA].; che, con l’ultimo, CNA Cosenza lamenta “insufficiente, carente e contraddittoria motivazione, in virtù della quale si giunge ad un travisamento dei fatti. Erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in merito all’accertamento del credito. Omessa motivazione violazione dell’art. 118 c.p.c. Violazione ex art. 360 comma 1 e 5.”, giacché il giudice di secondo grado sarebbe incorso in una violazione dell’art. 112 c.p.c., con una motivazione che avrebbe omesso altresì l’indicazione delle ragioni di diritto; che la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che i motivi, come sopra esposti sono inammissibili per più concorrenti ragioni; che intanto, dell’inciso ” Si condivide quindi la carenza di legittimazione passiva della CNA che si è costituita, ma ciò nulla implica riaspetto alla somma dovuta da parte della CNA Confederazione nazionale dell’artigianato che resta obbligata al pagamento della fornitura”, non v’è traccia nella sentenza n. 1245/2021 del Tribunale di Cosenza, impugnata in questa sede; che il giudice di secondo grado ha limpidamente chiarito come l’obbligazione contrattuale sottesa al procedimento monitorio fosse intercorsa fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la CNA Cosenza – [OSCURATO:PERSONA] dell’Artigianato e della [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti era stato richiesto e notificato il decreto ingiuntivo; che l’opposizione è stata promossa da CNA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soggetto giuridico diverso dall’ingiunto ed estraneo al rapporto creditorio, sicché il Tribunale ha avallato la decisione del Giudice di Pace di dichiarare la carenza di legittimazione dell’opponente (per difetto di titolarità del rapporto controverso e quindi di legitimatio ad causam), con la conseguente declaratoria di esecutività del provvedimento monitorio; che, in primo luogo, la ricorrente non ha colto la ratio decidendi, svolgendo motivi di tutt’altro tenore; che, in secondo luogo, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., utilizzato in tutti i motivi del ricorso, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018); che da nessuna delle predette doglianze si evince la prospettazione di un preciso fatto storico; che, in terzo luogo, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né la ricorrente le ha poste in risalto; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
Decreto Cassazione n. 31977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris