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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17151/2026

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ù di procura speciale incalce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroASSESSORATO REGIONALE del TURISMO, dello SPORT e dello SPETTACOLOdella REGIONE SICILIANA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dell'assessore protempore.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rap-presentante pro tempore.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026INTIMATOData pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 1520/2020 della Corte d'Appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. notificava in data 16.10.2012 a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, cartella esattoriale n.29120120016545071, con cui gli intimava il pagamento dell'importo di euro33.343,89 – in forza del ruolo n. 2012/002532 emesso dall'[OSCURATO:PERSONA], Sport e Spettacolo – a titolo di rimborso delle somme erogate almedesimo Marchetta nell'ambito del “rifinanziamento PIT n. 34 Valle dei Tem-pli a valere sulla misura 4.19 del POR Sicilia 2000/2006” (così sentenza d'ap-pello, pag. 2).2.

Con atto notificato in data 5.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] citava la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e l'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e delloSpettacolo della Regione Siciliana a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo,così proponendo opposizione avverso la suddetta cartella esattoriale.Deduceva preliminarmente che aveva promosso innanzi al Tribunale di Pa-lermo giudizio avverso il DDG n. 1697/Serv. 3 Tur del 16.11.2009, con cui erastato revocato il contributo a lui erogato per il tramite del “[OSCURATO:PERSONA]”s.p.a.Deduceva nel merito che costituivano mere irregolarità formali le illegittimitàriscontrate dal “[OSCURATO:PERSONA]” ed alla stregua delle quali era stata di-sposta la revoca del contributo.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026Chiedeva, in via preliminare, sospendersi il processo in attesa della defini-zione del giudizio in precedenza intrapreso; nel merito, accertarsi e darsi attoche nulla era dovuto sulla scorta dell'opposta cartella di pagamento.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.Instava per il rigetto dell'opposizione.Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spetta-colo della Regione Siciliana.Instava per il rigetto e, ancor prima, per la declaratoria di inammissibilitàdell'opposizione, siccome - l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - esperibileunicamente per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.3.

Con sentenza n. 2762/2014 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizionee compensava le spese di lite.Reputava che l'inadempimento pur di uno solo degli obblighi posti a carico delbeneficiario era atto a giustificare la revoca del contributo.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello [OSCURATO:PERSONA].Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.5.

Con sentenza n. 1520/2020 la Corte d'appello di Palermo rigettava il gra-vame e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese delgrado.Evidenziava la Corte di Palermo – in linea con i riscontri del Tribunale – chela relazione sullo stato finale del programma di investimenti del Progetto 2812,redatta dal “[OSCURATO:PERSONA]” in relazione all'attività commerciale dell'ap-pellante, dava conto di un complesso di inadempienze ascrivibili al medesimoPietro Marchetta.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Ovvero – così come risultava dal provvedimento assessoriale di revoca – davaData pubblicazione 31/05/2026conto e riferiva che la rendicontazione finale dell'investimento non si uniformavaalle disposizioni della circolare n. 1 del 17.5.2001; che il Marchetta non avevadimostrato di aver, conformemente alle disposizioni dell'anzidetta circolare, im-messo mezzi propri nell'azienda; che non era stato comprovato il pagamento dibuona parte dei titoli di spesa; che il Marchetta non aveva dato dimostrazionedel passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 5).Evidenziava quindi, la Corte, che sovveniva il chiaro disposto dell'art. 5 deldecreto assessoriale (D.D.G. n. 254/Serv. 3 Tur) del 17.3.2006, giusta il quale,nel caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi dicui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed l) dell'art. 4 dello stesso decreto,ovvero nel caso di gravi inadempienze alle disposizioni vigenti, “le agevolazionisono in tutto o in parte revocate” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava dunque che né vi era margine perché le riscontrate gravi ina-dempienze potessero considerarsi mere formali irregolarità, sì da non giustifi-care la revoca del contributo (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 - 6), né avevarilievo la circostanza per cui l'Assessorato aveva fatto luogo, nel corso dell'ese-cuzione del progetto, a due ispezioni di controllo, conclusesi con la relazione del26.9.2008 attestante l'esattezza dell'operato dell'impresa beneficiaria (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 6).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di tre motivi la cassazione, con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026Del pari non ha svolto difese la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.CONSIDERATO CHE7.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ela nullità della sentenza impugnata.Premette che con il primo motivo d'appello aveva censurato il primo dictum,siccome il Tribunale aveva disatteso l'istanza di sospensione del processo sullascorta del rilievo, insussistente, per cui il giudizio presupposto – iscritto innanzial Tribunale di Palermo al n. 4167/2010 r.g. – era stato definito con il rigettodella domanda proposta in quella sede (cfr. ricorso, pag. 5).Indi deduce che la Corte di Palermo ha omesso di pronunciarsi in ordine alsurriferito motivo d'appello.8.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.295 cod. proc. civ.Deduce che l'istanza di sospensione – oggetto del primo motivo d'appello inordine al quale la Corte di Palermo ha omesso di pronunciarsi – doveva reputarsifondata, ovvero che sussistevano i presupposti per far luogo alla sospensionenecessaria del processo, siccome il giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Pa-lermo al n. 4167/2010 r.g. in ordine all'an della pretesa creditoria, per la qualecon la notificazione cartella di pagamento n. 29120120016545071 era statapreannunciata la riscossione coattiva, “costituiva antecedente logico del giudiziodi opposizione alla cartella di pagamento” (così ricorso, pag. 8).9.

Il primo motivo è inammissibile.10.

Non si configura la denunciata omissione di pronuncia.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte alla cui stregua il doveredel giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc.civ., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provve-dimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchénon è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte delgiudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo allasospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 2.3.2016, n. 4120; Cass. sez. lav. (ord.) 16.8.2022, n. 24812; Cass. 10.3.2006, n.5246).11.

L'inammissibilità del primo motivo importa ex se l'inammissibilità del se-condo motivo.12.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra leparti.Deduce che la Corte di Palermo ha omesso di esaminare il fatto decisivo co-stituito dalla circostanza per cui aveva presentato “domanda di agevolazione aisensi della misura 4.19 a) del P.O.R.

Sicilia 2000/2006 in base al bando 2888/6del 30.10.2001 e, pur collocandosi in graduatoria, il suo progetto non rientravatra le posizioni beneficiarie delle agevolazioni”; e dalla circostanza per cui “soloil 5.5.2006, quando una parte dell'investimento era stata già autonomamenterealizzata dal ricorrente, veniva comunicata la concessione di un contributo inconto capitale di € 51.042 di cui al D.D.G. n. 254/Serv. 3 Tur del 17.3.2006”(cfr. ricorso, pag. 10).Deduce quindi che, alla luce del fatto che il finanziamento è stato concessounicamente con provvedimento del 5.5.2006, “solo a partire da tale momentoNumero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026poteva pretendersi l'obbligo di adeguarsi e di osservare le prescrizioni di cui aiData pubblicazione 31/05/2026decreti assessoriali ed alla circolare” (così ricorso, pag. 13).13.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.14.

All'uopo si rileva quanto segue.Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2014.Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.Conseguentemente, si applica ratione temporis al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere im-pugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. lasentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non siapplica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione dicui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).15.

Si tenga conto altresì che nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dalloart. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'i-nammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di-verse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).16.

In ogni caso si rappresenta ulteriormente quanto segue.Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomaliamotivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n.8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non èannoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione ‒ possa scorgersiin relazione alle motivazioni cui la Corte siciliana ha ancorato il suo dictum.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026Per altro verso, l'iter motivazionale che sorregge l'impugnato dictum risultain toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.17.

L'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dellaRegione Siciliana e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non hanno svolto difese.Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessunastatuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.18.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass.

Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ù di procura speciale incalce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroASSESSORATO REGIONALE del TURISMO, dello SPORT e dello SPETTACOLOdella REGIONE SICILIANA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dell'assessore protempore.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rap-presentante pro tempore.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026INTIMATOData pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 1520/2020 della Corte d'Appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. notificava in data 16.10.2012 a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, cartella esattoriale n.29120120016545071, con cui gli intimava il pagamento dell'importo di euro33.343,89 – in forza del ruolo n. 2012/002532 emesso dall'[OSCURATO:PERSONA], Sport e Spettacolo – a titolo di rimborso delle somme erogate almedesimo Marchetta nell'ambito del “rifinanziamento PIT n. 34 Valle dei Tem-pli a valere sulla misura 4.19 del POR Sicilia 2000/2006” (così sentenza d'ap-pello, pag. 2).2. Con atto notificato in data 5.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] citava la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e l'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e delloSpettacolo della Regione Siciliana a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo,così proponendo opposizione avverso la suddetta cartella esattoriale.Deduceva preliminarmente che aveva promosso innanzi al Tribunale di Pa-lermo giudizio avverso il DDG n. 1697/Serv. 3 Tur del 16.11.2009, con cui erastato revocato il contributo a lui erogato per il tramite del “[OSCURATO:PERSONA]”s.p.a.Deduceva nel merito che costituivano mere irregolarità formali le illegittimitàriscontrate dal “[OSCURATO:PERSONA]” ed alla stregua delle quali era stata di-sposta la revoca del contributo.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026Chiedeva, in via preliminare, sospendersi il processo in attesa della defini-zione del giudizio in precedenza intrapreso; nel merito, accertarsi e darsi attoche nulla era dovuto sulla scorta dell'opposta cartella di pagamento.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.Instava per il rigetto dell'opposizione.Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spetta-colo della Regione Siciliana.Instava per il rigetto e, ancor prima, per la declaratoria di inammissibilitàdell'opposizione, siccome - l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - esperibileunicamente per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.3. Con sentenza n. 2762/2014 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizionee compensava le spese di lite.Reputava che l'inadempimento pur di uno solo degli obblighi posti a carico delbeneficiario era atto a giustificare la revoca del contributo.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello [OSCURATO:PERSONA].Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.5. Con sentenza n. 1520/2020 la Corte d'appello di Palermo rigettava il gra-vame e condannava l'appellante a rimborsare all'appellato costituito le spese delgrado.Evidenziava la Corte di Palermo – in linea con i riscontri del Tribunale – chela relazione sullo stato finale del programma di investimenti del Progetto 2812,redatta dal “[OSCURATO:PERSONA]” in relazione all'attività commerciale dell'ap-pellante, dava conto di un complesso di inadempienze ascrivibili al medesimoPietro Marchetta.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Ovvero – così come risultava dal provvedimento assessoriale di revoca – davaData pubblicazione 31/05/2026conto e riferiva che la rendicontazione finale dell'investimento non si uniformavaalle disposizioni della circolare n. 1 del 17.5.2001; che il Marchetta non avevadimostrato di aver, conformemente alle disposizioni dell'anzidetta circolare, im-messo mezzi propri nell'azienda; che non era stato comprovato il pagamento dibuona parte dei titoli di spesa; che il Marchetta non aveva dato dimostrazionedel passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 5).Evidenziava quindi, la Corte, che sovveniva il chiaro disposto dell'art. 5 deldecreto assessoriale (D.D.G. n. 254/Serv. 3 Tur) del 17.3.2006, giusta il quale,nel caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi dicui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed l) dell'art. 4 dello stesso decreto,ovvero nel caso di gravi inadempienze alle disposizioni vigenti, “le agevolazionisono in tutto o in parte revocate” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava dunque che né vi era margine perché le riscontrate gravi ina-dempienze potessero considerarsi mere formali irregolarità, sì da non giustifi-care la revoca del contributo (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 - 6), né avevarilievo la circostanza per cui l'Assessorato aveva fatto luogo, nel corso dell'ese-cuzione del progetto, a due ispezioni di controllo, conclusesi con la relazione del26.9.2008 attestante l'esattezza dell'operato dell'impresa beneficiaria (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 6).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di tre motivi la cassazione, con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026Del pari non ha svolto difese la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ela nullità della sentenza impugnata.Premette che con il primo motivo d'appello aveva censurato il primo dictum,siccome il Tribunale aveva disatteso l'istanza di sospensione del processo sullascorta del rilievo, insussistente, per cui il giudizio presupposto – iscritto innanzial Tribunale di Palermo al n. 4167/2010 r.g. – era stato definito con il rigettodella domanda proposta in quella sede (cfr. ricorso, pag. 5).Indi deduce che la Corte di Palermo ha omesso di pronunciarsi in ordine alsurriferito motivo d'appello.8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.295 cod. proc. civ.Deduce che l'istanza di sospensione – oggetto del primo motivo d'appello inordine al quale la Corte di Palermo ha omesso di pronunciarsi – doveva reputarsifondata, ovvero che sussistevano i presupposti per far luogo alla sospensionenecessaria del processo, siccome il giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Pa-lermo al n. 4167/2010 r.g. in ordine all'an della pretesa creditoria, per la qualecon la notificazione cartella di pagamento n. 29120120016545071 era statapreannunciata la riscossione coattiva, “costituiva antecedente logico del giudiziodi opposizione alla cartella di pagamento” (così ricorso, pag. 8).9. Il primo motivo è inammissibile.10. Non si configura la denunciata omissione di pronuncia.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte alla cui stregua il doveredel giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc.civ., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provve-dimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchénon è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte delgiudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo allasospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 2.3.2016, n. 4120; Cass. sez. lav. (ord.) 16.8.2022, n. 24812; Cass. 10.3.2006, n.5246).11. L'inammissibilità del primo motivo importa ex se l'inammissibilità del se-condo motivo.12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra leparti.Deduce che la Corte di Palermo ha omesso di esaminare il fatto decisivo co-stituito dalla circostanza per cui aveva presentato “domanda di agevolazione aisensi della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006 in base al bando 2888/6del 30.10.2001 e, pur collocandosi in graduatoria, il suo progetto non rientravatra le posizioni beneficiarie delle agevolazioni”; e dalla circostanza per cui “soloil 5.5.2006, quando una parte dell'investimento era stata già autonomamenterealizzata dal ricorrente, veniva comunicata la concessione di un contributo inconto capitale di € 51.042 di cui al D.D.G. n. 254/Serv. 3 Tur del 17.3.2006”(cfr. ricorso, pag. 10).Deduce quindi che, alla luce del fatto che il finanziamento è stato concessounicamente con provvedimento del 5.5.2006, “solo a partire da tale momentoNumero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026poteva pretendersi l'obbligo di adeguarsi e di osservare le prescrizioni di cui aiData pubblicazione 31/05/2026decreti assessoriali ed alla circolare” (così ricorso, pag. 13).13. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.14. All'uopo si rileva quanto segue.Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2014.Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.Conseguentemente, si applica ratione temporis al caso di specie la previsionedi cui all'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere im-pugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. lasentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ. non siapplica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione dicui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).15. Si tenga conto altresì che nell'ipotesi di “doppia conforme”, prevista dalloart. 348 ter, 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'i-nammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicarele ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro di-verse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).16. In ogni caso si rappresenta ulteriormente quanto segue.Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomaliamotivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n.8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non èannoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione ‒ possa scorgersiin relazione alle motivazioni cui la Corte siciliana ha ancorato il suo dictum.Numero registro generale 11178/2021Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 17151/2026Data pubblicazione 31/05/2026Per altro verso, l'iter motivazionale che sorregge l'impugnato dictum risultain toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.17. L'[OSCURATO:PERSONA] del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dellaRegione Siciliana e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non hanno svolto difese.Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessunastatuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.18. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 febbraio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17151/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris