CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6338/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaC. Lorenzini, n. 72 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viadell'Ortigara, n. 3 ; –controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 824/23, depositatail 13 gen- naio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]., con una quota pari al 16,666%, convenne in giudizio la società, chiedendo la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera adottata il 6 maggio 2009, con cui l'assemblea della società aveva approvato il bilancio dell'esercizio 2008 ed una situazione patrimoniale al 30 aprile 2009. A sostegno della domanda, l'attrice riferì che la delibera era stata adottata con il voto determinante della [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta socia con una quota dell'83,3334% nonostante il rifiuto del gradimento da parte di essa attrice, lamentando inoltre la mancanza di chiarezza, trasparenza e veridicità del bilancio sotto vari profili. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]., e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. Spiegò intervento nel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], aderendo alle difese della convenuta. 1.1. Con sentenza del22 dicembre 2014, il Tribunale di Rimini rigettò la domanda, rilevando che l'iscrizione della [OSCURATO:SOCIETA] nel libro dei soci, oltre a non essere stata impugnata, era stata seguita da altre delibere, anch'esse non impugnate, aggiungendo che l'art. 8-bisdello statuto sociale, che subor- dinava l'ingresso di nuovi soci al gradimento della maggioranza dei soci non alienanti, doveva essere interpretato nel senso che dal quorumcostitutivo e deliberativo dell'assemblea dovessero essere escluse le azioni del singolo so- cio di volta in volta proposte in vendita, ed osservando che le censure riguar- danti la validità del bilancio si riferivano in realtà a meri atti di gestione della società. 2. Sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], il giudizio fu dichiarato inter- rotto, a causa della cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle im- prese. 2.1. A seguito della riassunzione, la Corte d'appello di Bolognadichiarò la sopravvenuta carenza d'interesse dell'attrice con sentenza dell'8 febbraio 2018,accogliendo l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e condan- nando l'attrice al pagamento delle spese del giudizio cautelare e dei due gradi del giudizio di merito. Premesso che l'estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]., conseguente alla cancel- lazione dal registro delle imprese, aveva comportatoil venir meno della legit- timazione processuale della stessa, la Corte ritenne che la successione dei soci nelle poste attive e passive della società estinta non consentisse di rico- noscere la legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA], osservando che la domanda non aveva ad oggetto elementi dell'attivo o del passivo e non co- stituiva il presupposto per il riconoscimento di ulteriori situazioni giuridiche di vantaggio in favore dell'attrice. Ritenne comunque che quest'ultima fosse or- mai carente d'interesse ad agire, poiché all'accoglimento dell'impugnazione non avrebbe potuto far seguito alcuna statuizione da parte della società estinta, con la conseguenza che la decisione richiesta si sarebbe risolta in una mera pronuncia sulla legittimità della delibera, inidonea ad attribuire un bene della vita di cui [OSCURATO:PERSONA] potesse beneficiare. Rilevato invece che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sulle spese del procedimento cautelare di sospensione della delibera impugnata e di quello di reclamo, condannò l'attrice al pagamento delle stessee di quelle dei due gradi del giudizio di merito, conformemente al criterio della soccombenza virtuale. Ritenne infatti che, indipendentemente dal difetto di specificità delle censure proposte dall'appellante, l'interpretazione dell'art. 8-bisdello statuto sociale fornita dalla sentenza di primo grado fosse perfettamente logica e coerente con l'intenzione dei soci di sottoporre l'ingresso del nuovo socio al gradimento della maggioranza dei soci non alienanti, aggiungendo che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto la qualità di socio per effetto non già di una delibera dell'assemblea, ma di un lodo arbitrale che aveva dato esecuzione in forma specifica all'obbligo di vendere le azioni contratto da Dario, Daniela e Leo- nardo [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassa- zione, dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 824/23 del 13 gennaio 2023.A fondamento della decisione, questa Corte ha rilevato il difetto di auto- sufficienza delle censure mosse all'interpretazione della clausola di gradi- mento, in quanto non accompagnate dall'indicazione del suo contenuto e del luogo in cui era reperibile lo statuto sociale che la conteneva. Ha aggiunto che, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, la sentenza impu- gnata aveva fatto ricorso a tre diverse rationes decidendi, due delle quali (riflettenti la genericità dei motivi di appello e l'assunzione della veste di socio da parte della [OSCURATO:SOCIETA] in virtù non già della cessione delle quote, ma di un lodo arbitrale) erano rimaste incensurate. Ha ritenuto inoltre che la de- nuncia di violazione dell'art. 1362 cod. civ. eccedesse i limiti del sindacato di legittimità,non avente ad oggetto il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la correttezza e logicità della mo- tivazione, affermando infine, relativamente alla censura di apparenza della motivazione, che il giudice d'appello ben può motivare per relationem alla decisione di primo grado, purché dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi d'impugnazione. 4. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un solo motivo, illustratoanche con memoria. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nel dichiarare inammissibile per difetto di autosufficienza il primo motivo di ricorso, riguar- dante l'interpretazione dell'art. 8-bisdello statuto sociale, questa Corte non ha considerato che il contenuto della clausola di gradimento era illustrato nella narrativa dell'atto, in cui era indicato anche il luogo in cui era reperibile lo statuto sociale che la conteneva. Premesso che il contenuto della clausola non era mai stato contestato dalla controparte, sostiene inoltre che il motivo di ricorso era volto a censurare l'interpretazione della clausola sotto il profilo non già della preferibilità di un diverso canone ermeneutico, ma dell'illogicità della motivazione.1.1. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, postula l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto contro- verso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomenta- zioni induttive, c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). In riferimento alle sentenze di cassa- zione,esso deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sen- tenza di cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. V, 5/03/2015, n. 4456; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820). Nella specie, il vizio denunciato dalla ricorrente attiene certamente all'e- same degli atti interni al giudizio di legittimità, consistendo nell'affermazione del difetto di autosufficienza del primo motivo del ricorso per cassazione, ri- guardante l'interpretazione dell'art. 8-bisdello statuto sociale, e quindi nella rilevazione di un vizio processuale, demandata a questa Corte, in quanto in- cidente sulla corretta instaurazione del giudizio di cassazione. L'inesattezza della predetta affermazione è indubbiamente suscettibile d'immediato riscon- tro attraverso la lettura del ricorso, avendo questa Corte giustificato tale ri- lievo con la mancata trascrizione della clausola statutaria a corredo delle cen- sure e con la mancata indicazione del luogo in cui, tra gli atti e i documenti prodotti a sostegno del ricorso, era reperibile lo statuto. L'erronea supposi- zione dell'inesistenza delle predette indicazioni non ha svolto tuttavia un ruolo determinante ai fini della decisione, avendo questa Corte addotto una plura- lità di ragioni a sostegno della stessa, ciascuna delle quali deve ritenersi au- tonomamente idonea a giustificare la dichiarazione d'inammissibilità del mo- tivo d'impugnazione: l'ordinanza impugnata ha infatti rilevato per un verso la mancata impugnazione di due delle tre rationes decidendisu cui era fondata la sentenza d'appello, nella parte riguardante la soccombenza virtuale, per altro verso la genericità delle critiche mosse all'interpretazione della clausola statutaria, in quanto non accompagnate dalla specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati, e per altro verso ancora la genericità della censura di apparenza della motivazione, in quanto fondata sulla mera affermazione della insufficienza del richiamo alla decisione di primo grado, non corredata dall'in- dicazione delle doglianze formulate nel giudizio di appello. Trova pertanto applicazione il principio, più volte ribadito in tema di revocazione delle sen- tenze di legittimità per errore di fatto, secondo cui, ove la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione , contenuta nella pronuncia revocanda, si regga su due o più autonome rationes decidendi, una sola delle quali revoca- bile perché affetta da errore percettivo, l'intangibilità delle altre , in quanto immuni da vizi,consente di escludere la sussistenza del requisito della deci- sività dell'errore, ossia dell'idoneità dello stesso a travolgere la ragione giuri- dica sulla quale si regge la decisione impugnata, prescritto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391-biscod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 14/02/2022, n. 4678; Cass., Sez. I, 31/10/2017, n. 25871; Cass., Sez. VI, 25/03/2013, n. 7413). Quanto poi all'asserito travisamento del vizio dedotto attraverso le cen- sure riguardanti l'interpretazione della clausola statutaria, è appena il caso di rilevare che, in quanto consistente in un errore percettivo, ovverosia in una falsa rappresentazione della realtà processuale, emergente prima facie dal confronto tra la decisione e gli atti o i documenti di causa, e tale da indurre a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità risulti incontesta- bilmente esclusa o stabilita, l'errore revocatorio non è configurabile nell'ipo- tesi in cui si affermi che la decisione di questa Corte sia conseguenza di un'er- rata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area dell'impugnazione per revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (cfr. Cass., Sez. III, 29/03/ 2022, n. 10040; Cass., Sez. VI, 31/08/2017, n. 20635; Cass., Sez. II, 22/06/ 2007, n. 14608).Non può quindi ritenersi inficiata da un errore di fatto, tale da giustificarne la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ri- chiamato dall'art. 391-biscod. proc. civ., una decisione di legittimità della quale, come nella specie, si censuri la valutazione di uno dei motivi di ricorso, affermandosi che sia stata compiuta senza considerare le argomentazioni svolte nell'atto d'impugnazione, poiché ciòche viene dedotto, in tal caso, non è una falsa rappresentazione del contenuto dell'atto, dovuta a una mera svi- sta materiale, ma un'errata individuazione dell'oggetto del ricorso, che, in quanto riconducibile all'interpretazione dell'atto, si traduce, ove effettiva- mente sussistente, in un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 27/04/2018, n. 10184; 15/02/2018, n. 3760; Cass., Sez. II, 12/05/2011, n. 10466). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della su