CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 20726/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DIARICCIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2018 /202 1 , depositata i l 4.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 20726/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma –nel contradditorio con [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Monterotondo e nella contumacia di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), del Comune di Ariccia e del Comune di Fiumicino - accolse parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pacedi Roma n. 15556/2018, ritenendo ammissibile (contrariamente a quanto affermato dal primo giudice) l’opposizione alla stessa proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore; di conseguenza, il Tribunale dichiar ò in parte la cessazione della materia del contendere(stante l’intervenuta “rottamazione dei ruoli”) ed in parte accolse l’opposizione (con conseguente annullamento delle relative cartelle sottese, per intervenuta prescrizione dei crediti), con rigetto nel resto. In particolare, il giudice d’appello , premessa la nota distinzione tra l’ opposizione c.d. recuperatoriaex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 22080/2017, rilev ò infatti la tempestività delle opposizioni proposte dal Gentili , ma riscontrò l’inammissibilitàdella contestazione circa l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento, perché proposta per la prima volta in sede di appello; quanto poi alle contestazioni circa l’omessa notifica dei VAV e la prescrizione dei crediti, ritenne l’intervenuta prescrizione di alcuni crediti portati dalle cartelle pure specificamente indicate,negandola per alcuni altri crediti, in quanto alla data di proposizione dell’opposizione il termine non era ancora maturato. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi; gli intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis .1, comma N. 20726/21R.G. 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2943 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e ancora omessa valutazione di circostanze determinanti in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale - i n relazione ai crediti per cui è stata respinta l’opposizione, per non essere prescritti alla data di proposizione della domanda- nel ritenere che il rilascio dell’estratto di ruolo, o la proposizione dell’azione, possano di per sé interrompere il termine di prescrizione. 1.2 –Col secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e ancora omessa valutazione di circostanza determinante, per aver ritenuto che, in relazione a due determinate cartelle, non fosse neanche stato allegato l’estratto di ruolo. 1.3 –Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del merito disposto la compensazione integrale. 2.1 –Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta applicabile, nella specie, l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, circa l’interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, in tema di impugnazione del c.d. estratto di ruolo; ciò in quanto il Tribunale, sul tema dell’interesse a ricorrere, ha accolto l’appello del Gentili, sovvertendo la contraria N. 20726/21R.G. decisione del primo giudice (che aveva, appunto, ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione, ancorché la decisione fosse stata adottata prima dell’entrata in vigore della citata disposizione e già sulla base d ella normativa al tempo vigente), e nessun a delle intimate , soccombenti sul punto, ha impugnato il relativo capo decisorio . La questione è quindi coperta dal giudicato interno esplicitoe, solo per questa ragione, non può essere rimessa in discussione . 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per almeno due ragioni. Lo è, anzitutto, perché la ricorrente non ha colto la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’opposizione, per non essere maturata la prescrizione alla data della proposizione della domanda. Infatti, il Tribunale non ha affatto affermato – come mostra di aver inteso il ricorrente - che il rilascio dell’estratto di ruolo (o anche il mero deposito del proprio ricorso) avrebbe(ro)interrotto la prescrizione, ma solo che, alla data in cui il Gentili ha proposto la domanda, ossia alla data del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la prescrizione non era maturata; si tratta di questione con ogni evidenza diversa, il cui fondamento non risulta congruamente investito dal mezzo in esame. Inoltre, quand’anche volesse ritenersi che la mera domanda di accertamento negativo da parte del preteso debitore non sia idonea né a determinare l’interruzione della prescrizione, come pure ritenuto d a alcune pronunce della Sezione Lavoro di questa Corte di legittimità ( in particolare, Cass. n. 9589/2018; Cass. n. 15292/2020), né la sola sospensione del termine, per l’intera durata del giudizio, è stato anche condivisibilmente affermato che “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altruidomanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere N. 20726/21R.G. efficaciainterruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione diaccertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione diaccertamento della titol arità della situazione giuridica dedotta in giudizio”(Cass. n. 21799/2021). Ebbene, manca in ricorso qualsiasi riferimento alla posizione processuale assunta, in proposito, dagli unici enti creditori costituiti ([OSCURATO:PERSONA] e Comune di Monterotondo), fatta eccezione per un generico riferimento alla contestazione delle avverse domande, né è possibile risalire alla corrispondenza tra le cartelle di pagamento in questione e i crediti pure riferibili ai Comuni rimasti contumaci nel giudizio di merito (per i quali, dunque, non avrebbe neanche potuto porsi il problema del tenore delle difese assunte riguardo alla domanda di accertamento negativo). Il mezzo, dunque, è anche inammissibile per deficitespositivo, perché viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 4.1 –Il secondo motivo è infondato. Infatti, posto l’intervenuto giudicato interno circa l’ammissibilità di un’opposizione come quella proposta dal Gentili, non risulta a tal punto censurabile l’affermazione del Tribunale per cuila domanda relativa alle cartelle con numeri finali “453” e “386” non è supportata da alcuna prova documentale, nonessendo neppure stato prodotto l’estratto di ruolo, né essendo possibile far N. 20726/21R.G. ricorso neanche ad una supposta non contestazione da parte degli enti rimasti contumaci. Sul punto, è sufficiente evidenziare che una simile prova non può certo surrogarsi con la produzione di un mero elenco predisposto dall’opponente,come da questi sostenuto, giacché occorre pur sempre offrire al giudice del merito un principio di prova sulla stessa esistenza delle cartelle di pagamento dei cui crediti si chiede accertarsi l’intervenuta prescrizione, pena il rischio di pretendere l’emissione, da parte dell’A.G., di pronunce meramente esplorative, al cui presidio soccorre, in definitiva, il disposto dell’art. 100 c.p.c., circa la concreta dimostrazione dello stessointeresse a ricorrere. 5.1 – Il terzo motivo , infine, è inammissibile, perché il giudice del merito ha disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizioin base alla reciproca soccombenza tra le parti , con valutazione incensurabile in questa sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 24502/2017). 6.1 –In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite del giudizio di legittimità, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del N. 20726/21R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del com