CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 33776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2653-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 27; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 02653 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -2- -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1733/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 16/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 28 febbraio 2005 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare in via principale la falsità dei testamenti olografi apparentemente a firma di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con i quali era stato istituito erede universale [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente declaratoria di apertura della successione legittima. Aggiungevano che in vita [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato a titolo di vitalizio assistenziale una quota di un immobile sito in Ric. 2018 n. 02653 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -3- Taranto alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 322 a [OSCURATO:PERSONA], atto che era oggetto di un autonomo giudizio volto a farne dichiarare la nullità per difetto di alea. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] che si opponeva alla domanda ed analoghe conclusioni erano prese da [OSCURATO:PERSONA] madre del Costa. All’esito dell’istruttoria, e disattese varie istanze di ricusazione dei giudici proposte dal Costa, il giudizio era interrotto per il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Riassunta la causa, si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA] quale altro erede della Catalano, che si associava alle difese del germano. Deceduto anche il convenuto contumace [OSCURATO:PERSONA], e provvedutosi ad una nuova riassunzione, il Tribunale adito con la sentenza non definitiva n. 1733 del 16 giugno 2017 dichiarava la falsità del testamento olografo a firma di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la querela di falso relativa al testamento di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva per la prosecuzione del giudizio, quanto alla verifica della lesione della quota di legittima vantata dalle attrici sull’eredità della Ferretti. Disattesa l’eccezione di litispendenza per la proposizione del diverso giudizio volto a far valere la nullità del contratto di vitalizio, rigettate le numerose eccezioni di estinzione del giudizio quale conseguenza della tardiva riassunzione a seguito delle interruzioni provocate dalla morte di alcune delle parti originarie, ed a seguito della sospensione conseguente alla proposizione di istanze di ricusazione, il Tribunale evidenziava che, per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite Ric. 2018 n. 02653 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -4- con la sentenza n. 12307/2015, era da ritenersi ancora possibile contestare l’autenticità di un testamento olografo avvalendosi, come nella fattispecie, della querela di faso, che non determinava alcuno spostamento dell’onere della prova rispetto al giudizio di accertamento negativo della validità della scheda testamentaria, rimedio invece indicato dalle Sezioni Unite. Nel merito, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, concludeva per la falsità del testamento redatto da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi per converso rigettare l’analoga richiesta relativa al testamento della Ferretti, atteso che non vi erano elementi per escludere in maniera assoluta che la stessa fosse l‘autricedella scheda a sua firma. La causa andava però rimessa in istruttoria dovendosi verificare, anche in ragione della consistenza del patrimonio della de cuius (essendo in discussione in un diverso processo, se nello stesso rientrasse anche la quota oggetto dell’atto di cessione al Costa), la misura della quota di legittima lesa. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2. Ritiene la Corte che, in adesione alla specifica eccezione sollevata in controricorso, debba dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto indirizzato avverso una sentenza di primo grado, in violazione del disposto di cui al primo comma Ric. 2018 n. 02653 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -5- dell’art. 360 c.p.c. (che prevede la ricorribilità delle sentenze di appello o di quelle pronunciate in unico grado), e senza che tra le parti risulti essere intervenuto uno specifico accordo idoneo a legittimare il ricorso per saltum. 3. Le spese seguono la soccomben za nei confronti dei controricorrenti, e si liquidano come da dispositivo, nulla dovendosi disporre quanto alle parti rimaste intimate. 4. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimoso delle spese in favore dei contror5icorrenti, che liquida in complessivi € 7.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a Ric. 2018 n. 02653 sez. S2 -ud. 08-11-2022 -6- titolo