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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10588/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10281/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'av-v.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2652/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 10281/2021 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 9/10/2020 (n. 2652/2020), la Corte d'ap- pello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inefficace, nei confronti della società appellante, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA]- nera (debitrice dell'appellante in relazione al pagamento di canoni di locazione) aveva ceduto al proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], in sede di separazione personale, taluni diritti immobiliari propri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rite- nuto dimostrata la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'azione revoca- toria promossa dalla società creditrice; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugna- zione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto adeguatamente dimostrata, da parte della società creditrice, la sussi- stenza del pregiudizio che l'atto di disposizione impugnato avrebbe ar- recato alle ragioni della società creditrice (c.d. eventus damni), nonché la sussistenza della consapevolezza, in capo al debitore e/o al terzo, di detto pregiudizio (c.d. scientia fraudis); con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all'art. 360 n.Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10281/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che, attraverso l'atto di disposizione impugnato in questa sede, la ricorrente ebbe a compro- mettere la garanzia generica costituita dal proprio patrimonio in danno dei propri creditori, avuto riguardo all'inalterata conservazione della consistenza delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali all'epoca del compimento dell'atto impugnato; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussi- stente la consapevolezza, in capo ai disponenti, di compromettere le ragioni creditorie dell'odierna ricorrente; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2967 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disposto un'inversione dell'onere della prova incombente a carico della società creditrice, per- venendo erroneamente alla conclusione dell'avvenuta dimostrazione, da parte di quest'ultima, della dolosa preordinazione, ovvero dell'in- tenzione del debitore, di nuocere al soddisfacimento dei crediti della società attrice; tutti e quattro i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, con i motivi in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento im- pugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richia- mate - si sia limitata all'allegazione di un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sen- tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10281/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme ri- chiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta- zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- visti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; è appena il caso di rilevare, con riguardo alla censura avanzata con il quarto motivo d'impugnazione, l'assoluta improprietà del richiamo alla violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. (relativo alla distri- buzione degli oneri probatori tra le parti del giudizio), avendo il giudice 5 Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10281/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri d'appello correttamente provveduto al positivo accertamento del ri- corso di adeguati mezzi di prova a sostegno di tutti gli elementi costi- tutivi della pretesa avanzata dalla società creditrice con la domanda introduttiva del presente giudizio, e pertanto all'accertamento dell'av- venuto assolvimento, da parte di detta società, di tutti gli oneri proba- tori sulla stessa incombenti; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricor- rente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022.

DEPOSITATO N CANCELLERIA Il Presidente • /,f1 Oggi, 1 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA] 11.A..., [OSCURATO:PERSONA] ESUrF0 Vincenzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10281/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'av-v.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2652/2020 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Ric. 10281/2021 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 9/10/2020 (n. 2652/2020), la Corte d'ap- pello di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inefficace, nei confronti della società appellante, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto con il quale [OSCURATO:PERSONA]- nera (debitrice dell'appellante in relazione al pagamento di canoni di locazione) aveva ceduto al proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], in sede di separazione personale, taluni diritti immobiliari propri; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rite- nuto dimostrata la sussistenza di tutti i presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, indispensabili ai fini dell'accoglimento dell'azione revoca- toria promossa dalla società creditrice; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugna- zione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto adeguatamente dimostrata, da parte della società creditrice, la sussi- stenza del pregiudizio che l'atto di disposizione impugnato avrebbe ar- recato alle ragioni della società creditrice (c.d. eventus damni), nonché la sussistenza della consapevolezza, in capo al debitore e/o al terzo, di detto pregiudizio (c.d. scientia fraudis); con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all'art. 360 n.Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10281/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che, attraverso l'atto di disposizione impugnato in questa sede, la ricorrente ebbe a compro- mettere la garanzia generica costituita dal proprio patrimonio in danno dei propri creditori, avuto riguardo all'inalterata conservazione della consistenza delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali all'epoca del compimento dell'atto impugnato; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussi- stente la consapevolezza, in capo ai disponenti, di compromettere le ragioni creditorie dell'odierna ricorrente; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2967 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disposto un'inversione dell'onere della prova incombente a carico della società creditrice, per- venendo erroneamente alla conclusione dell'avvenuta dimostrazione, da parte di quest'ultima, della dolosa preordinazione, ovvero dell'in- tenzione del debitore, di nuocere al soddisfacimento dei crediti della società attrice; tutti e quattro i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili; osserva il Collegio come, con i motivi in esame, la ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento im- pugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richia- mate - si sia limitata all'allegazione di un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sen- tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10281/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme ri- chiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta- zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come viola- zione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- visti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; è appena il caso di rilevare, con riguardo alla censura avanzata con il quarto motivo d'impugnazione, l'assoluta improprietà del richiamo alla violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. (relativo alla distri- buzione degli oneri probatori tra le parti del giudizio), avendo il giudice 5 Adunanza del 2 febbraio 2022 - R.G. n. 10281/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri d'appello correttamente provveduto al positivo accertamento del ri- corso di adeguati mezzi di prova a sostegno di tutti gli elementi costi- tutivi della pretesa avanzata dalla società creditrice con la domanda introduttiva del presente giudizio, e pertanto all'accertamento dell'av- venuto assolvimento, da parte di detta società, di tutti gli oneri proba- tori sulla stessa incombenti; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricor- rente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 2/2/2022. DEPOSITATO N CANCELLERIA Il Presidente • /,f1 Oggi, 1 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA] 11.A..., [OSCURATO:PERSONA] ESUrF0 Vincenzo
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