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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20331/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale del porto fuori della abitazione (trovandosi invece il ricorrente «sotto la propria abitazione») e del giustificato motivo (invece fornito nella immediatezza del fattoe consistente nella necessità di adeguare la lunghezza del collare del proprio cane); ritenuto che entrambi i motivi di prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre ad essere privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che proprio sulla scorta dell'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale l'imputato si trovava «sotto la propria abitazione» correttamente è stato ritenuto integrato il presupposto di cui all'art. 4 della legga del 18 aprile 1975 n.110, posto che «Integra il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, il porto senza giustificato motivo di un'arma (nella specie un coltello) all'interno di uno spazio comune condominiale, in quanto, non essendo detto spazio destinato in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non può considerarsi come sua appartenenza» (Sez. 1, n. 10810 del 16 gennaio 2020, D'Ambrogi, Rv. 278692) e che, conseguentemente, è stato correttamente escluso che il ricorrente si trovasse nelle appartenenze della propria abitazione, bensì sulla pubblica via; rilevato altresì, che nel ritenere ingiustificato il porto al di fuori dell'abitazione del coltello il Tribunale si è attenuto al principio espresso in sede di legittimità secondo cui «il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278083), sicché - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto che anche l'asserita operazione di adattamento del collare del cane ben poteva essere ordinariamente svolta all'interno dell'abitazione stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi con i quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale del porto fuori della abitazione (trovandosi invece il ricorrente «sotto la propria abitazione») e del giustificato motivo (invece fornito nella immediatezza del fattoe consistente nella necessità di adeguare la lunghezza del collare del proprio cane); ritenuto che entrambi i motivi di prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre ad essere privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che proprio sulla scorta dell'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale l'imputato si trovava «sotto la propria abitazione» correttamente è stato ritenuto integrato il presupposto di cui all'art. 4 della legga del 18 aprile 1975 n.110, posto che «Integra il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, il porto senza giustificato motivo di un'arma (nella specie un coltello) all'interno di uno spazio comune condominiale, in quanto, non essendo detto spazio destinato in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non può considerarsi come sua appartenenza» (Sez. 1, n. 10810 del 16 gennaio 2020, D'Ambrogi, Rv. 278692) e che, conseguentemente, è stato correttamente escluso che il ricorrente si trovasse nelle appartenenze della propria abitazione, bensì sulla pubblica via; rilevato altresì, che nel ritenere ingiustificato il porto al di fuori dell'abitazione del coltello il Tribunale si è attenuto al principio espresso in sede di legittimità secondo cui «il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278083), sicché - con motivazione non manifestamente illogica - ha ritenuto che anche l'asserita operazione di adattamento del collare del cane ben poteva essere ordinariamente svolta all'interno dell'abitazione stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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