CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06U511A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10 novembre 2025 di conferma della sentenza, ex art 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Roma di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 (capo a), al reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b) e al reato di cui all'art. 635 cod. pen. (capo e) alla pena di mesi 11 di reclusione e euro 1400 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017„ Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte ha dato atto che la pena per il più grave reato di cui al capo a) era stata individuata in misura di poco superiore al minimo ed era giustificata dalle modalità dello spaccio indicative di un sistema collaudato. La censura relativa agli aumenti in continuazione è inammissibile, in quanto, secondo la non contestata elencazione di cui alla sentenza impugnata, dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad .un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; ,Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322). In ogni caso la Corte ha dato atto che si tratta di aumenti particolarmente contenuti e adeguati alla gravità dei fatti, adottando una motivazione rispettosa dei principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pezzone, Rv. 282269.Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M