CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BUSINI Maria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 5/4/2022 della Corte di appello di Ancona; processo nel quale è costituita parte civile, presente in udienza TAFA' Lina, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e notula spese; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] - Si procede nel merito, nei confronti della- ricorrente, per più condotte di usura (capi B ed E, limitatamente all'episodio del 29 giugno 2007), unificate sotto il vincolo della continuazione; fatti aggravati (solo quanto al capo E) dalle conosciute condizioni di bisogno della persona offesa, che esercitava attività d'impresa. La Corte di appello di Ancona, adita dagli atti di gravame del Pubblico ministero, della parte civile e della imputata, ribaltava il verdetto assolutorio del primo grado, con la conseguente condanna della appellante anche per il reato di usura descritto al capo E (limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e confermava l'accertamento della responsabilità per il reato descritto al capo B, condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti motivi: 1. Capo B, persona offesa Cuordileone, violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.); la Corte territoriale erroneamente argomenta in ordine ai motivi di gravame spesi nel merito, non considerando che le cambiali ritenute pure oggetto di patto usurario ed emesse tra il gennaio ed il luglio del 2010, avrebbero dovuto portare a considerare dimostrata una diversa cornice cronologica dei fatti, con la conseguente riduzione a legalità del tasso di interesse praticato, in accordo con la indicazione documentale che si poteva trarre dalla lettura dei fogli manoscritti sequestrati a casa della imputata in uno alle cambiali. La Corte ha sul punto svalutato la prova documentale decisiva, giacché contenente gli appunti della creditrice in ordine al finanziamento praticato. Ponendo a confronto tali appunti manoscritti con le cambiali in sequestro si poteva evincere che diversa era la data di perfezionamento del finanziamento accordato, diversa la pattuita scadenza, differente l'ammontare del credito, con la conseguente non usurarietà del tasso praticato. 2. Sul reato di cui al capo E (solo episodio del 29 giugno 2007), ancora, inosservanza e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e motivazione manifestamente illogica e travisante la prova, per aver divisato natura usuraria del tasso (300 euro su 18000 di sorta capitale) di sconto praticato alla parte civile Tafà all'atto della consegna della somma contante, immediatamente restituita con assegno di conto corrente. La Corte non ha tenuto conto del fatto che l'assegno non recava data di scadenza successiva alla consegna del titolo, quindi non era logicamente compatibile con la ipotesi dello sconto, essendo più verosimilmente riferibile alla estinzione di un precedente rapporto obbligatorio, rinnovato con la erogazione di denaro contante, evidentemente non connesso alla consegna dell'assegno di valore quasi corrispondente. - 3. Vizio esiziale di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, in ordine alla denunziata diversità del fatto ritenuto al capo E rispetto a quello contestato, presentando questo una differente ed incompatibile morfologia di durata rispetto all'episodio ritenuto. 4. Violazione e falsa applicazione della legge penale, non avendo la Corte di merito acceduto alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla aggravante "qualità imprenditoriale della persona offesa" riconosciuta al capo E. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondati sono i primi due motivi di ricorso spesi sul tema del vizio di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà testuale, quanto a corretta dilatazione cronologica del rapporto di finanziamento oneroso e sua quantificazione (capo B) e quanto a identificazione della natura (sconto di assegno oneroso) del rapporto identificato (29.6.2007) dalla consegna di un assegno, immediatamente esigibile, portante la somma di euro 18300,00 e corresponsione di contanti per euro 18.000,00 (capo E). 1.1. Il terzo motivo è manifestamente infondato, costituendo l'episodio ad illiceità riconosciuta (29.6.2007) un segmento della più ampia contestazione del rapporto obbligatorio descritto al capo E; non di fatto diverso si tratta, quanto di una più ridotta porzione ritagliata nell'ambito di un più ampio contesto. 1.2. Il quarto motivo, speso in tema di qualificazione circostanziale del fatto descritto al capo E, così come riduttivamente ritenuto, resta assorbito dalla decisione di annullamento conseguente all'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 2. La Corte territoriale ha ritenuto integrato il tipo contestato al capo B, stimando dimostrata la restituzione, nell'arco di un anno o poco più, di euro 4.025,00 (mille dei quali in contanti) a fronte di un finanziamento di euro 2000. La Corte ha ritenuto altresì, a differenza di quanto aveva stimato il primo giudice, che doveva a tale somma aggiungersi anche l'ammontare complessivo (1.785,00) delle cambiali emesse (a firma dei fratelli del debitore) tra il gennaio ed il luglio 2010, così giungendo a calcolare la somma di quasi euro 6000,00, quale ammontare della somma restituita (capitale più interessi) a fronte del prestito di euro 2000. Nel calcolare tale complessivo ammontare, la Corte però ha valutato come assolutamente non affidabile l'appunto manoscritto rinvenuto nell'abitazione della imputata all'atto della perquisizione (diligentemente allegato dalla difesa ai motivi di ricorso e identificato con il n. 3) dal quale era dato evincere un diverso e ben superiore ammontaré della somma concess-a in prestito ed una più dilatata durata del piano di ammortamento, dal che consegue la riduzione a misura legale degli interessi praticati dalla imputata al finanziamento per contanti erogato. Orbene, ritiene il Collegio che tale aprioristica "espulsione" probatoria sia, per un verso, manifestamente illogica, perché fonda su una presunzione di mendacio grafico che non appare in linea con la necessità per il creditore di mantenere traccia scritta del dettaglio creditizio; per altro verso, contraddittoria, giacché esclude la valenza dimostrativa di un documento colto "a sorpresa" nella disponibilità dell'imputata, laddove altre consimili tracce documentali sono state valorizzate ai fini della dimostrazione del fatto contestato, così realizzandosi una valorizzazione del materiale documentale unidirezionale. Occorrerà, pertanto, in sede rescissoria, fare i conti con l'intero compendio documentale sequestrato presso l'abitazione della imputata, scevri condizionamenti aprioristici, che bollano di inattendibilità documenti che, per comune esperienza, sono assolutamente necessari per la gestione delle pratiche finanziamento, ancorché gestite in forme non professionali. Sulla base della compiuta valutazione di tutto il supporto probatorio sarà quindi possibile rielaborare le corrette coordinate cronologiche e quantitative che sostengono la qualificazione criminale del contratto (conosciuto storicamente come scrocchio). 3. Quanto al segmento di condotta (episodio del 29 giugno 2007) descritto al capo E, la Corte territoriale, ancora una volta, rende manifesto il vizio di logica che incrina il percorso argomentativo seguito per dimostrare l'ipotesi di reato. Assume infatti la Corte di merito che lo scambio di assegno (immediatamente "bancabile") per contanti, con una differenza di euro 300 su 18000, costituisca sconto di natura illecita, attesa la contestualità dello scambio e l'entità del differenziale pagato senza iato cronologico. L'ipotesi non tiene conto, da un lato della durata dei rapporti complessi di finanziamento tra imputata e parte civile, dall'altro della iperbole logica rappresentata dallo scambio tra assegno (incassabile nell'immediato) e contanti, laddove lo sconto tra privati prevede solitamente (e non trova ragion d'essere diversamente) la consegna di un assegno postdatato. L'ipotesi argomentata non è pertanto sostenuta da alcuna logica, mentre assai più verosimile è l'ipotesi che si sia trattato della rinnovazione di un finanziamento già in essere e prorogato, accompagnato dalla garanzia costituta dal titolo portante somma pressoché corrispondente. 3.1. Non si tratta, dunque, di sostituire alla valutazione del giudice di merito quella del Collegio di legittimità, ma di evidenziare come il travisamento aperto ed evidente dell'apparato dimostrativo di natura documentale abbia influito in maniera decisiva sul piano della interferenza oggettiva (natura usuraria dello sconto) necessaria per astringere l'imputato alla imputazione, determinando il vizio esiziale di motivazione denunciato. 4. Consegue all'annullamento per vizio di motivazione il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che potrà diversamente valorizzare i medesimi o altri pregnanti elementi di prova idonei a sorreggere il giudizio di integrazione del tipo che caratterizza la fattispecie "usura". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello