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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38714/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen.

Considerato che le argomentazioni poste a fondamento del riconoscimento della contestata aggravante sono immuni da censure, avendo la corte d'appello ritenuto integrata la fattispecie sulla base di valutazioni esenti da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza: in motivazione è stata evidenziata la particolare vulnerabilità della vittima in ragione non solo dell'età (essendo la vittima uitrasettantenne), ma anche delle circostanze dell'azione predatoria (il delitto è stato compiuto da tre persone che hanno sorpreso la vittima mentre si trovava da sola innanzi ad una farmacia).

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto con strappo aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. Considerato che le argomentazioni poste a fondamento del riconoscimento della contestata aggravante sono immuni da censure, avendo la corte d'appello ritenuto integrata la fattispecie sulla base di valutazioni esenti da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza: in motivazione è stata evidenziata la particolare vulnerabilità della vittima in ragione non solo dell'età (essendo la vittima uitrasettantenne), ma anche delle circostanze dell'azione predatoria (il delitto è stato compiuto da tre persone che hanno sorpreso la vittima mentre si trovava da sola innanzi ad una farmacia). Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris