CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che il reclamo giurisdizionale in materia disciplinare ha ad oggetto la legittimità di un atto amministrativo di natura sanzionatoria da parte dell'Amministrazione penitenziaria (direzione del carcere o consiglio di disciplina). Esso, pertanto, ha natura impugnatoria, essendo volto, in prima battuta, all'accertamento della sua illegittimità e, quindi, all'annullamento della statuizione, contenuta nell'atto amministrativo che abbia applicato la sanzione disciplinare (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021, Moulai, non mass. sul punto). Pertanto, ne consegue che la denuncia in sede di legittimità di violazioni di legge non dedotte con il reclamo costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Questi motivi - contrassegnati dall'inderogabile «indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che sorreggono ogni atto d'impugnazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. e), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con il principio di diritto che prevede la non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado e che costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, nel giudizio di legittimità, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione del relativo provvedimento con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su questioni dedotte dinanzi al Magistrato di sorveglianza, non riproposte dinanzi al Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am