CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 10-6167/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. La difesa lamenta violazione di legge processuale penale (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) della sentenza di appello in ordine alla dosimetria della sanzione inflitta (mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa), sull'accordo delle parti e previa rinuncia agli altri motivi di gravame (art. 599 bis cod. proc. pen.), in continuazione sul precedente giudicato, atteso che non risulta in motivazione la riduzione per il rito abbreviato della sanzione finale indicata dalle parti quale porzione di aumento da aggiungere in continuazione sulla pena già irrevocabile. 1.2. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi principali di appello e l'accordo sul quantum di sanzione "proposta" (evidentemente al netto della riduzione per il rito) ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'entità della pena concordata. 10-6167/2021 E' consolidata infatti la giurisprudenza di legittimità che stima ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E' stato altresì evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen., perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata» (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non configura una ipotesi di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, anche per difetto (v., ad es., Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musumeci, Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326). Alcune recenti pronunce, in taluni casi particolari, hanno invero riconosciuto la illegalità della pena, pure concordata in sede di patteggiamento: ad esempio, quando il giudice compari le attenuanti e una sola delle aggravanti (Sez. 5, n. 9818 del 27/01/2021, Santese, Rv. 280626) ovvero non sottragga circostanze aggravanti "privilegiate" al giudizio di comparazione con attenuanti (Sez. 5, n. 7246 del 13/01/2021, Rv. 280475, Cannavò, Rv. 280475) o ancora non apporti alcun aumento per la continuazione tra i reati contestati (Sez. 4, n. 10688 del 05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970); è fermo, però, il principio, secondo il quale gli eventuali errori 10-6167/2021 di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata non rilevano, se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915; Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). Ritiene il Collegio che, in sede di concordato in appello, la nozione di pena illegale - alla luce dei principi in precedenza richiamati, compreso quello inerente alla diversa fisionomia dell'istituto rispetto a quello del patteggiamento - debba essere interpretata in termini restrittivi: in questo senso si è già espressa questa Corte, statuendo la inammissibilità del ricorso per cassazione «finalizzato a censurare l'omessa ed espressa statuizione di declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, se ciò non abbia inciso sulla legalità della complessiva pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine prescrizionale alla data della pronunzia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142). Quanto allo specifico tema devoluto, si è pure recentemente ribadito che: «la riduzione per il rito abbreviato operata in misura di un terzo e non della metà in relazione ad un reato contravvenzionale trova applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della I. 103/2017 che l'ha introdotta. Tuttavia, se nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza della nuova legge, l'applicazione della più favorevole riduzione non sia stata chiesta né con i motivi di appello e nemmeno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice, la stessa non potrà essere fatta valere con il successivo ricorso per cassazione non trattandosi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale» (Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280946; Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Rv. 281804). Per tali ragioni, il principio è a maggior ragione pertinente nel caso di concordato in appello, in forza dell'accordo delle parti sulla entità della pena finale richiesta. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La non particolare complessità delle questioni poste con il motivo unico di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 4, 10-6167/2021 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 mar