CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07428/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4434‒2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici inRoma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato edifeso, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio legale, sito inMilano alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, è elettivamente domiciliato;- resistente -Numero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;- intimata –avverso la sentenza n. 4433/03/2018 della Commissione tributariaregionale della LOMBARDIA, depositata in data 19/10/2018, notificatain data 22/11/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, accertato il mancatoversamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima dittaindividuale esercente l’attività di CTD (centro trasmissione dati) per laraccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker esteroStanleybet [OSCURATO:PERSONA], dell’imposta unica sulle scommesse di cui ald.lgs. n. 504 del 1998 per gli anni 2013 e 2014, emetteva nei confrontidel predetto contribuente e del bookmaker estero, quale coobbligato insolido, un avviso di accertamento per il recupero di detta impostadeterminata mediante l’utilizzo della media della raccolta dellescommesse della provincia di ubicazione della ricevitoria, ai sensi degliartt. 1 e 3 del citato d.lgs.2. Contro l'atto impositivo il contribuente e la società esteraproponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMilano, che lo rigettava con sentenza che veniva impugnata dal soloServi dinanzi alla CTR della Lombardia, che accoglieva l’appello.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR riteneva dicondividere «l’eccepita mancante motivazione di numerosi motivi di cuial ricorso introduttivo e parimenti rilevando che l’avviso diaccertamento non ha assolto l’obbligo di motivazione del quantumpreteso, né l’Ufficio ha indicato come sia giunto ad individuare la baseimponibile attribuita al Contribuente». Ha affermato, inoltre, cheNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026«Parimenti meritevole di accoglimento è l’eccepita attribuzione insentenza al Sig. [OSCURATO:PERSONA] dell’attività di gestione dei concorsipronostici in quanto si tratta di attività mai riferita né esercitata dallostesso, che ha unicamente svolto attività di ricevitoria, che collaboracon il gestore del concorso».4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle dogane con ricorso affidatoa due motivi cui non replicano per iscritto gli intimati, il [OSCURATO:PERSONA] essendosilimitato ad avanzare richiesta di partecipazione all’eventualediscussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorsoproposto nei confronti del bookmaker estero che non è stato parte delgiudizio di secondo grado non avendo proposto impugnazione avversola sentenza di primo grado allo stesso sfavorevole. In mancanza dicostituzione in giudizio dello stesso, non vi è ragione di provvederesulle spese processuali.2. Venendo al merito, con il primo motivo la ricorrente, deducendoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché 1, comma 2, 36,comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, censura lasentenza impugnata in quanto corredata da motivazione apparente làdove la CTR ha ritenuto «meritevole di accoglimento l’appello,condividendo l’eccepita mancante motivazione di numerosi motivi dicui al ricorso introduttivo».3. Il motivo è fondato e va accolto.È noto (cfr. al riguardo Cass. n. 17196/2020, in motivazione) chela motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica,quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in partemancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo dellamotivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettivaNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che leargomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorsologico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare, precisatoche la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n.22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica,rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sullalogicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora,nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando ilgiudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto(art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992,omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprioconvincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto allapropria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, dunque, non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anchequelle che presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026incomprensibile" oppure un "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).4. Orbene, in tale grave forma di vizio motivazionale incorresicuramente la sentenza impugnata che, come correttamente dedottodalla ricorrente, contiene un’affermazione da cui non è possibiledesumere le ragioni dell’accoglimento del motivo di appello (riprodottoper autosufficienza a pag. 10 del ricorso) con cui il contribuente avevacensurato la sentenza di primo grado «per omessa pronuncia in ordineai motivi di ricorso n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11», ovvero di ben novemotivi che i giudici di appello, rilevata la «mancante motivazione»,avrebbe dovuto esaminare e decidere.Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento allastatuizione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento inordine al quantum preteso dall’amministrazione finanziaria e allemodalità di individuazione della base imponibile. Trattasi diaffermazione che, peraltro, si pone in evidente contrasto con ilcontenuto dell’avviso di accertamento in parte qua riprodotto perautosufficienza nel ricorso.5. Con riferimento alla questione da ultimo trattata è appena il casodi osservare che dal predetto avviso di accertamento emerge chel’imposta, in mancanza di dati ricavabili dal totalizzatore nazionale, acui il contribuente non aveva fatto affluire alcuna scommessa, è stataquantificata induttivamente sulla base della raccolta media dellaprovincia di riferimento, come previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011,applicabile alla fattispecie concreta (relativa agli anni d’imposta 2013e 2014).6. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. d.lgs. n. 504 del 1995 del 1998 e 1, comma 66,lett. b), della l. n. 220 del 2010, censura la sentenza impugnata là doveNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha affermato che «Parimenti meritevole di accoglimento è l’eccepitaconcorsi pronostici in quanto si tratta di attività mai riferita néesercitata dallo stesso, che ha unicamente svolto attività di ricevitoria,che collabora con il gestore del concorso».7. Il motivo è fondato e va accolto.Lo svolgimento da parte del contribuente dell’attività di ricevitoria,che la CGT2 afferma essere stata svolta in collaborazione con ilbookmaker estero, consistita nella raccolta delle scommesse per contodel soggetto privi di concessione, è requisito per l’assoggettamento altributo anche del titolare della ricevitoria operante per conto di talebookmaker per i periodi di imposta successivi al 2011, come è appuntonel caso di specie (cfr. Corte cost. n. 27/2018; Cass. n. 3626/2024; n.3622/2024; n. 8757/2021).8. In estrema sintesi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnatava cassata e la causa rinviata alla CGT2 della Lombardia per nuovoesame e per la regolamentazione delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi –imposta unicascommesse -Composta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ROBERTO SUCCIO - Consigliere - R.G.N. 4434/2019PIERPAOLO GORI – Consigliere ‒ Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4434‒2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici inRoma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato edifeso, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio legale, sito inMilano alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, è elettivamente domiciliato;- resistente -Numero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore;- intimata –avverso la sentenza n. 4433/03/2018 della Commissione tributariaregionale della LOMBARDIA, depositata in data 19/10/2018, notificatain data 22/11/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, accertato il mancatoversamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima dittaindividuale esercente l’attività di CTD (centro trasmissione dati) per laraccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker esteroStanleybet [OSCURATO:PERSONA], dell’imposta unica sulle scommesse di cui ald.lgs. n. 504 del 1998 per gli anni 2013 e 2014, emetteva nei confrontidel predetto contribuente e del bookmaker estero, quale coobbligato insolido, un avviso di accertamento per il recupero di detta impostadeterminata mediante l’utilizzo della media della raccolta dellescommesse della provincia di ubicazione della ricevitoria, ai sensi degliartt. 1 e 3 del citato d.lgs.2. Contro l'atto impositivo il contribuente e la società esteraproponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMilano, che lo rigettava con sentenza che veniva impugnata dal soloServi dinanzi alla CTR della Lombardia, che accoglieva l’appello.3. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR riteneva dicondividere «l’eccepita mancante motivazione di numerosi motivi di cuial ricorso introduttivo e parimenti rilevando che l’avviso diaccertamento non ha assolto l’obbligo di motivazione del quantumpreteso, né l’Ufficio ha indicato come sia giunto ad individuare la baseimponibile attribuita al Contribuente». Ha affermato, inoltre, cheNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026«Parimenti meritevole di accoglimento è l’eccepita attribuzione insentenza al Sig. [OSCURATO:PERSONA] dell’attività di gestione dei concorsipronostici in quanto si tratta di attività mai riferita né esercitata dallostesso, che ha unicamente svolto attività di ricevitoria, che collaboracon il gestore del concorso».4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle dogane con ricorso affidatoa due motivi cui non replicano per iscritto gli intimati, il [OSCURATO:PERSONA] essendosilimitato ad avanzare richiesta di partecipazione all’eventualediscussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorsoproposto nei confronti del bookmaker estero che non è stato parte delgiudizio di secondo grado non avendo proposto impugnazione avversola sentenza di primo grado allo stesso sfavorevole. In mancanza dicostituzione in giudizio dello stesso, non vi è ragione di provvederesulle spese processuali.2. Venendo al merito, con il primo motivo la ricorrente, deducendoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c. la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondocomma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché 1, comma 2, 36,comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, censura lasentenza impugnata in quanto corredata da motivazione apparente làdove la CTR ha ritenuto «meritevole di accoglimento l’appello,condividendo l’eccepita mancante motivazione di numerosi motivi dicui al ricorso introduttivo».3. Il motivo è fondato e va accolto.È noto (cfr. al riguardo Cass. n. 17196/2020, in motivazione) chela motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica,quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in partemancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo dellamotivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettivaNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che leargomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorsologico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare, precisatoche la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n.22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica,rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sullalogicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora,nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerlacome giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando ilgiudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto(art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992,omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisioneassunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprioconvincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto allapropria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, dunque, non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anchequelle che presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026incomprensibile" oppure un "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).4. Orbene, in tale grave forma di vizio motivazionale incorresicuramente la sentenza impugnata che, come correttamente dedottodalla ricorrente, contiene un’affermazione da cui non è possibiledesumere le ragioni dell’accoglimento del motivo di appello (riprodottoper autosufficienza a pag. 10 del ricorso) con cui il contribuente avevacensurato la sentenza di primo grado «per omessa pronuncia in ordineai motivi di ricorso n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11», ovvero di ben novemotivi che i giudici di appello, rilevata la «mancante motivazione»,avrebbe dovuto esaminare e decidere.Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento allastatuizione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento inordine al quantum preteso dall’amministrazione finanziaria e allemodalità di individuazione della base imponibile. Trattasi diaffermazione che, peraltro, si pone in evidente contrasto con ilcontenuto dell’avviso di accertamento in parte qua riprodotto perautosufficienza nel ricorso.5. Con riferimento alla questione da ultimo trattata è appena il casodi osservare che dal predetto avviso di accertamento emerge chel’imposta, in mancanza di dati ricavabili dal totalizzatore nazionale, acui il contribuente non aveva fatto affluire alcuna scommessa, è stataquantificata induttivamente sulla base della raccolta media dellaprovincia di riferimento, come previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l.n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011,applicabile alla fattispecie concreta (relativa agli anni d’imposta 2013e 2014).6. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 del d.lgs. n. d.lgs. n. 504 del 1995 del 1998 e 1, comma 66,lett. b), della l. n. 220 del 2010, censura la sentenza impugnata là doveNumero registro generale 4434/2019Numero sezionale 440/2026Numero di raccolta generale 7428/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha affermato che «Parimenti meritevole di accoglimento è l’eccepitaconcorsi pronostici in quanto si tratta di attività mai riferita néesercitata dallo stesso, che ha unicamente svolto attività di ricevitoria,che collabora con il gestore del concorso».7. Il motivo è fondato e va accolto.Lo svolgimento da parte del contribuente dell’attività di ricevitoria,che la CGT2 afferma essere stata svolta in collaborazione con ilbookmaker estero, consistita nella raccolta delle scommesse per contodel soggetto privi di concessione, è requisito per l’assoggettamento altributo anche del titolare della ricevitoria operante per conto di talebookmaker per i periodi di imposta successivi al 2011, come è appuntonel caso di specie (cfr. Corte cost. n. 27/2018; Cass. n. 3626/2024; n.3622/2024; n. 8757/2021).8. In estrema sintesi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnatava cassata e la causa rinviata alla CGT2 della Lombardia per nuovoesame e per la regolamentazione delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dellaSTANLEYBET [OSCURATO:PERSONA] e compensa le spese processuali.Accoglie il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dellaSTANLEYBET [OSCURATO:PERSONA] e compensa le spese processuali.Accoglie il ricorso proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]