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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20319/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo, per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Deduce violazione di legge nonché erronea contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al rigetto delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità; collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale (p.7) fatto riferimento alle modalità della condotta e all'elevato grado di pericolo per la propria ed altrui incolumità.

Parimenti si dica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giustificato in ragione dell'assenza di «alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta e per la reiterazione della stessa, dopo una precedente condanna definitiva per la medesima condotta» (p.7).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] ella AFerranti ....Pot+sn 619- DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Deduce violazione di legge nonché erronea contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al rigetto delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità; collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale (p.7) fatto riferimento alle modalità della condotta e all'elevato grado di pericolo per la propria ed altrui incolumità. Parimenti si dica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giustificato in ragione dell'assenza di «alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta e per la reiterazione della stessa, dopo una precedente condanna definitiva per la medesima condotta» (p.7). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] ella AFerranti ....Pot+sn 619- DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 20319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris