CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA], Avv. M. Pansera, che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha rigettato l’appelloavverso il diniego dell’istanza di sostituzione della misura della custodia incarcere con quella degli arresti domiciliari ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990,pronunciato dalla Corte di appello in sede nei confronti dell’imputato, misuravigente in relazione ai reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo dipistola calibro 9x21.2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione l’imputato, per il tramite del difensore, denunciando plurimi viziex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art.89 TU Stup. e artt. 274 e 275 cod. proc. pen.Per la previsione di cui al comma 2 dell’art. 89 cit. nei confronti di personatossicodipendente che si trovi in custodia cautelare in carcere e che intendasottoporsi a programma di recupero, la misura è sostituita con quella degliarresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,salvo che per i reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen. (Sez. 3, n. 10 del 3/11/2023,dep. 2024; Sez. 5, n. 32445 del 1/06/2018), ipotesi in cui il Giudice devevalutare le esigenze cautelari secondo comuni canoni generali, ai sensi degli artt.274 e 275 cod. proc. pen.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto applicazione della clausolaeccezionale, limitandosi a valutare la gravità del fatto e senza misurarsi con ipresupposti derivanti dalla previsione di cui all’art. 89 TU Stup., ossial’eccezionalità delle esigenze e l’idoneità del programma.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata verifica dell’applicabilità di misure menoafflittive, travisamento della soglia dell’eccezionale rilevanza in presenza di unluogo di esecuzione lontano dal contesto dei fatti.La giurisprudenza di legittimità collega l’eccezionalità delle esigenzecautelari all’appartenenza del detenuto a consorterie mafiose o dedite al trafficodi stupefacenti. L’ordinanza, invece, si limita a individuare lo strumento dicontrollo a distanza del braccialetto elettronico come mero “segnalatore”, senzaconfrontarsi con le allegazioni difensive che indicavano la Comunità presso laquale doveva essere posto l’imputato in custodia domiciliare in luogo lontano daifatti e senza considerare che si tratta di residenza dalla quale le uscite possonoavvenire solo previo accompagnamento da parte di operatori e secondo scansioniprogressive. Su tali punti la motivazione è apparente. 2.3. Con il terzo motivo sidenuncia violazione di legge in relazione all’art. 32 Cost. e 89 TU Stup.Il necessario bilanciamento tra le misure cautelari e le regole di esecuzionenel caso particolare del tossicodipendente è improntato ad un approccioterapeutico e riabilitativo volto ad attuare soluzioni che consentano la cura senzasacrificare la sicurezza (Corte Cost. n. 21 del 2026) nel caso in cui non operi lapreclusione di cui all’art. 4-bis Ord. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Giorgio, ha concluso con requisitoriascritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire articolata memoria di replica con la quale,ulteriormente argomentando i motivi del ricorso, ha concluso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.1.1.Il primo motivo è inammissibile perché generico.La motivazione del provvedimento impugnato valorizza circostanzecon le quali la censura non si confronta compiutamente, in particolare, ilfatto che il reato di tentato omicidio, per il quale l’imputato ha riportatola pena di anni sei di reclusione in grado di appello, è stato commessomentre questi era detenuto agli arresti domiciliari e che, anzi, una voltarientrato in casa, il detenuto domiciliare, alla vista dei militari operanti, siera nuovamente dato alla fuga.Inoltre, si evidenzia nell’ordinanza che l’arma senz’altro utilizzata non è maistata reperita, quindi, deve considerarsi ancora nella disponibilità dell’imputato.Di qui la riscontrata assoluta inaffidabilità del ricorrente, reputato,evidentemente, insensibile alla funzione rieducativa e comunque refrattario alleprescrizioni dell’Autorità, secondo una motivazione che appare in linea conl’indirizzo interpretativo di questa Corte.Sicché, appare esauriente e del tutto coerente la conclusione del giudicecautelare circa la permanenza di eccezionali esigenze cautelari, non coincidenticon una normale situazione di pericolosità della persona, ma idonee a causare"un'accentuata e singolare esposizione al pericolo dell'interesse di tutela dellacollettività" (Sez. 6, n. 10329 del 23/01/2008, R., Rv. 238928 – 01 seguita dallacostante giurisprudenza di questa Corte che si menziona infra).Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della"eccezionale rilevanza" che impedisce la revoca della misura della custodia incarcere deve intendersi nel senso di un’esposizione al pericolo dell'interesse ditutela della collettività in modo assolutamente importante e del tuttostraordinario, tale cioè da non risultare compensabile, o meglio recessiva,rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorchéemergente in termini di probabilità.In tema di reati concernenti gli stupefacenti, si è affermato il principio, che ilCollegio condivide, secondo il quale le esigenze cautelari di eccezionale rilevanzache impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, pur inpresenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma 2, TU Stup., noncoincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano inun'esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultarecompensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche intermini di probabilità (Sez. 2, n. 39342 del 11/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277103 –01: fattispecie in cui questa Corte di legittimità ha ritenuto corretta la decisioneimpugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza inconsiderazione sia dei precedenti penali specifici sia dell'assoluta inaffidabilitàdell'imputato, insensibile alla funzione rieducativa della pena e ripetutamenterefrattario alle prescrizioni dell'autorità).1.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto versato in fatto e, insostanza, diretto a sollecitare l’inammissibile rilettura di elementi di meritodevoluti dal ricorrente in sede di appello, già adeguatamente vagliati dalla Corteterritoriale e dal Tribunale del riesame.Peraltro, si deve rilevare che il Tribunale svolge un giudizio di sostanzialeinidoneità di misura meno afflittiva, giudizio che razionalmente assorbe ognivalutazione circa l’idoneità dello strumento di controllo a distanza.Circa le caratteristiche che la motivazione deve avere per giustificarel’adozione della più grave misura in esecuzione, va precisato che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità, il giudizio del Tribunale del riesamesull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione al riscontrato pericolodella reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente epregiudiziale, costituisce pronuncia idonea a giustificare anche l’impossibilità diimpiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art.275, comma 3-bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che precludeogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 2, n. 43402 del25/09/2019, Rv. 277762 – 01; Sez. 3, n. n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933– 01).Invero, si è precisato che, in tema di arresti domiciliari, la prescrizione delcd. braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, mauna mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare; sicché ilgiudice, ove ritenga unicamente adeguata la misura intramuraria, in ragionedella pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non ètenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti connotatidall'adozione del mezzo di controllo a distanza (Sez. 1, n. 7232 del 21/11/2024,dep. 2025; Sez. 4, n. n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 – 01).Nel caso al vaglio, la riscontrata sussistenza, secondo un giudizio di puromerito immune da vizi di ogni tipo, di eccezionali esigenze cautelari tali daimporre la custodia in carcere, supera ogni valutazione circa l’idoneità dellostrumento di controllo a distanza, in quanto preclusa dalla riscontrata inidoneitàdella misura degli arresti domiciliari.Deve, peraltro, aggiungersi che proprio dalle modalità della condottadal giudice di merito tra la centralità degli interessi esposti a gravissimo pericolodai comportamenti del primo e l’idoneità a prevenirli di cautele che operano solocome meri segnalatori di inosservanze dell’indagato.1.3. Il terzo motivo è generico e non tiene conto del giudizio di fatto,demandato al giudice cautelare a mente dell’art. 89 TU Stup. a fronte del quale,in presenza di un compendio di variabili di alta dissocialità, da valutarsi inun'ottica comparativa, ove queste siano di tale consistenza da non risultarecompensabili rispetto al valore sociale, rappresentato dal recupero del soggettotossicodipendente e dalle sue condizioni di salute, anche in termini di probabilità,risulterà recessiva anche la prospettata necessità di programma residenzialepresso una Comunità di recupero.2. Deriva da quanto sin qui osservato la declaratoria di inammissibilità delricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene dideterminare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell’imputato sidispongono, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute delricorrente che si commentano nell'ordinanza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.