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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21310/2026

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TUDINO;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod.

Pen., 223, secondo comma, n. 1, legge fall., in relazione all'art. 2632 cod. civ., nella qualità di perito estimatore di D D Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 15 febbraio 2018; -Lette le memorie depositate per l'odierna udienza dai Difensori dell'imputato; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva con altra pena è generico: premesso che — come chiarito da Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01 - il complesso delle questioni che attengono alla concessione delle pene sostitutive integra un "punto" della decisione, e cioèuna statuizione suscettibile di autonoma valutazione e di autonoma impugnazione, distinto da quello relativo al trattamento sanzionatorio, il gravame relativo a quest'ultimo non si estende alle prime, che debbono essere specificamente introdotte, con il necessario grado di specificità richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., che impone l'indicazione dei "punti" - per quanto qui interessa - delle richieste e dei motivi, con la specifica indicazione (anche estrinseca: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base di ogni richiesta; indicazione certamente non soddisfatta dalla semplice richiesta di sostituzione della pena, prospettata con l'appello.

Ne discende che la genericità del motivo di appello non consente di censurare la motivazione resa dalla Corte di merito, non risultando enucleati quali specifici indicatori, in tesi introdotti con il gravame, sarebbero stati ingiustificatamente ignorati; nè di invocare la giurisprudenza di questa Corte che — a fronte di specifici atti di impugnazione — delinea il protocollo valutativo in tema di sanzioni sostitutive (ex multis Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 — 01).

Per altro verso, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (la presenza di precedenti penali della stessa indole), esprimendo una valutazione prognostica sfavorevole secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CANni.:.

L. 10 GUh026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TUDINO;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 110 cod. Pen., 223, secondo comma, n. 1, legge fall., in relazione all'art. 2632 cod. civ., nella qualità di perito estimatore di D D Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 15 febbraio 2018; -Lette le memorie depositate per l'odierna udienza dai Difensori dell'imputato; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva con altra pena è generico: premesso che — come chiarito da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01 - il complesso delle questioni che attengono alla concessione delle pene sostitutive integra un "punto" della decisione, e cioèuna statuizione suscettibile di autonoma valutazione e di autonoma impugnazione, distinto da quello relativo al trattamento sanzionatorio, il gravame relativo a quest'ultimo non si estende alle prime, che debbono essere specificamente introdotte, con il necessario grado di specificità richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., che impone l'indicazione dei "punti" - per quanto qui interessa - delle richieste e dei motivi, con la specifica indicazione (anche estrinseca: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base di ogni richiesta; indicazione certamente non soddisfatta dalla semplice richiesta di sostituzione della pena, prospettata con l'appello. Ne discende che la genericità del motivo di appello non consente di censurare la motivazione resa dalla Corte di merito, non risultando enucleati quali specifici indicatori, in tesi introdotti con il gravame, sarebbero stati ingiustificatamente ignorati; nè di invocare la giurisprudenza di questa Corte che — a fronte di specifici atti di impugnazione — delinea il protocollo valutativo in tema di sanzioni sostitutive (ex multis Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 — 01). Per altro verso, la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (la presenza di precedenti penali della stessa indole), esprimendo una valutazione prognostica sfavorevole secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CANni.:. L. 10 GUh026
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