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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 27704/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verona rigettava il riesame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 16.02.2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.gs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti ed al periculum in mora; lamenta la mancata valutazione dei rilievi difensivi relativi alla inidoneità del compendio indiziario a supportare il fumus e l'erronea valutazione della qualifica professionale dell'indagato; aggiunge, inoltre, che la motivazione era del tutto apodittica in relazione al nesso pertinenziale tra l'oggetto del sequestro e l'ipotesi delittuosa, al ruolo dell'indagato ed alla sua concreta propensione alla reiterazione del reato.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione alle censure difensive in ordine alla motivazione per relationem ed all'erronea qualifica professionale dell'indagato, indicato quale procuratore speciale della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in contrasto con il contratto di lavoro, che lo indica quale dirigente e responsabile della direzione tecnica e manutentiva della società e, quindi, non onerato della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie contestata di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale non aveva esposto ed esaminato gli elementi indiziari rilevanti ai fini della valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 2:3, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve osservarsi che i motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, come è noto, non è consentito proporre in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in ludicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Rv.239692;Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, Rv.226710; Sez.5, n.43068 del 13/10/2009, Rv.245093; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv.269656).

2. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli elementi di fatto integranti la serietà degli indizi del reato contestato (cfr pag 2 e 3 della ordinanza impugnata), mentre le censure mosse in questa sede dal ricorrente, si risolvono essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

Giova ricordare in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commíssi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione c:he il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01); ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu oculi, "essendo, quindi, sufficiente, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di tale elemento, dare atto dei dati di fatto - come avvenuto nella specie - che non permettono di escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento ( Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 2,n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01; Sez. 3 n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, dei motivi nuovi, atteso che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; 5.;,;ez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verona rigettava il riesame presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 16.02.2022 in relazione al reato di cui all'art. 2 d.gs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti ed al periculum in mora; lamenta la mancata valutazione dei rilievi difensivi relativi alla inidoneità del compendio indiziario a supportare il fumus e l'erronea valutazione della qualifica professionale dell'indagato; aggiunge, inoltre, che la motivazione era del tutto apodittica in relazione al nesso pertinenziale tra l'oggetto del sequestro e l'ipotesi delittuosa, al ruolo dell'indagato ed alla sua concreta propensione alla reiterazione del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione alle censure difensive in ordine alla motivazione per relationem ed all'erronea qualifica professionale dell'indagato, indicato quale procuratore speciale della società "[OSCURATO:SOCIETA].", in contrasto con il contratto di lavoro, che lo indica quale dirigente e responsabile della direzione tecnica e manutentiva della società e, quindi, non onerato della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie contestata di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale non aveva esposto ed esaminato gli elementi indiziari rilevanti ai fini della valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 2:3, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve osservarsi che i motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, come è noto, non è consentito proporre in questa sede, in quanto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in ludicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Rv.239692;Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, Rv.226710; Sez.5, n.43068 del 13/10/2009, Rv.245093; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv.269656). 2. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli elementi di fatto integranti la serietà degli indizi del reato contestato (cfr pag 2 e 3 della ordinanza impugnata), mentre le censure mosse in questa sede dal ricorrente, si risolvono essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. Giova ricordare in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commíssi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione c:he il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01); ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga "ictu oculi, "essendo, quindi, sufficiente, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza di tale elemento, dare atto dei dati di fatto - come avvenuto nella specie - che non permettono di escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento ( Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521; Sez. 2,n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01; Sez. 3 n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, dei motivi nuovi, atteso che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; 5.;,;ez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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