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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36572/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19382/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliatiper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ – [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] ESECUTIVIr.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5/D, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ETRURIA E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 1° febbraio 2022 nel procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al n. 248del R.G.Es. dell’anno 2008; Rilevato che r.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] hanno, uno actu, proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui, in procedura di espropriazione immobiliare contro gli stessi intrapresa dal Consorzio agrario di Siena soc. coop. e con l’intervento di plurimi creditori, il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dagli esecutati, ha «dichiarato inammissibile l’opposizione», condannando gli opponenti alla refusione delle spese della fase e fissando termini per l’introduzione del giudizio di merito; resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la gestione di attività –[OSCURATO:SOCIETA].), Consorzio agrario di Siena soc. coop., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].); non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente specificate; con provvedimento del 5 giugno 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-biscod. proc. civ. , sul rilievo dell’inammissibilità dello stesso per una duplice, indipendente, ragione (nonimpugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza; tardività del ricorso); a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la odierna adunanza camerale, in vista della quale hanno depositato memoria illustrativa parte ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;r.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata in esito all’istanza di decisione (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.), i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal loro procuratore speciale; hanno prestato accettazione alla rinuncia , con separate dichiarazioni res e dai rispettivi procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].) e Consorzio agrario di Siena soc. coop.; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].) e Consorzio agrario di Siena soc. coop.; va invece disposta condanna dei ricorrenti, in quanto parti danti causaal giudizio (e tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale), alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura conforme a tariffa professionale specificata in dispositivo, a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].) , controricorrente che non ha preso posizione sulla rinunzia; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912);r.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. dichiara estinto il giudizio.

Condanna i ricorrenti, Roberto, Andrea e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della part e controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].), che liquida in euro 8.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19382/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliatiper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’ SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ – [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] ESECUTIVIr.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5/D, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ETRURIA E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimati – Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 1° febbraio 2022 nel procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al n. 248del R.G.Es. dell’anno 2008; Rilevato che r.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], Andrea e [OSCURATO:PERSONA] hanno, uno actu, proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui, in procedura di espropriazione immobiliare contro gli stessi intrapresa dal Consorzio agrario di Siena soc. coop. e con l’intervento di plurimi creditori, il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dagli esecutati, ha «dichiarato inammissibile l’opposizione», condannando gli opponenti alla refusione delle spese della fase e fissando termini per l’introduzione del giudizio di merito; resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la gestione di attività –[OSCURATO:SOCIETA].), Consorzio agrario di Siena soc. coop., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].); non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente specificate; con provvedimento del 5 giugno 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-biscod. proc. civ. , sul rilievo dell’inammissibilità dello stesso per una duplice, indipendente, ragione (nonimpugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza; tardività del ricorso); a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la odierna adunanza camerale, in vista della quale hanno depositato memoria illustrativa parte ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;r.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata in esito all’istanza di decisione (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.), i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal loro procuratore speciale; hanno prestato accettazione alla rinuncia , con separate dichiarazioni res e dai rispettivi procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].) e Consorzio agrario di Siena soc. coop.; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].) e Consorzio agrario di Siena soc. coop.; va invece disposta condanna dei ricorrenti, in quanto parti danti causaal giudizio (e tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale), alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura conforme a tariffa professionale specificata in dispositivo, a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].) , controricorrente che non ha preso posizione sulla rinunzia; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912);r.g. n. 19382/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti, Roberto, Andrea e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della part e controricorrent e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA].), che liquida in euro 8.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali