CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21255/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 550/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso con cui lamenta l'illegalità della pena, avanza censure manifestamente infondate essendo l'aumento effettuato compatibile, dal momento che la pena precedente di mesi due e giorni venti di reclusione cui si riferisce il difensore è all'esito della riduzione, così come la pena in aumento che è stata, all'esito della diminuzione ex art. 444 cod. pen., di mesi due, pertanto inferiore a quella originaria (e ciò a tacer del fatto che la recidiva sarebbe stata più grave, atteso che sotto altro nome, il ricorrente aveva riportato una ulteriore condanna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il