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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19968/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28084/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Cicerone, n. 62 –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 3732/30/2016 pronunciata il 21 marzo 2016 e depositata il 23 giugno 2016,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La contribuente era oggetto di una verifica fiscale per l’anno 2008 a seguito dell’invio di un questionario, cui dava riscontro con la trasmissione di documentazione, ferma la riserva di produrre quella bancaria che l’istituto di credito non aveva ancora messo a disposizione.

Seguiva la produzione di ulteriore documentazione, compreso il prospetto di riconciliazione tra volume d’affarie quadro RE della dichiarazione dei redditi come richiesto dall’Ufficio.

Nondimeno, l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente un atto impositivo emesso ai fini IRPEF, IVA e addizionali.

La procedura di adesione avviata dalla contribuente esitava in senso negativo, nonostante la produzione comprovante la diffida e messa in mora, nonché le azioni legali promosse dalla contribuente nei confronti di soggetti terzi quali debitori nei suoi confronti dei compensi per le prestazioni professionali svolte. 2.I due gradi di merito esitavano in favore dell’Ufficio. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello la contribuente, che svolge sei motivi, cui replica l’Amministrazione finanziaria con controricorso. 4.In pendenza di giudizio il procuratore della ricorrente ha depositato comunicazione di rinuncia al mandato.

CONSIDERATO 1.In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso erariale.

Invero il ricorso è stato notificato all’Amministrazione finanziaria in data 13.12.2016, sicché la notifica del controricorso veniva a scadere domenica 22 gennaio 2017, prorogato di diritto al primo giorno non festivo lunedì 23 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF gennaio 2017.

Di contro il controricorso è stato notificato in data 25 gennaio 2017 e va pertanto dichiarato inammissibile per tardività. 2.Ancora in via preliminare va dato atto che per effetto del principio della cd.

"perpetuatio" dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (cfr. Cass., n. 28365/2022).

Si può dunque procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso. 3.Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per carenza di motivazione come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale ex artt. 132, co. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, co. 2, nn. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 546/1992 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

In sintesi afferma la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta della motivazione, non essendo evincibili i motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione.

Il motivo è infondato. 4.Va invero ricordato che «la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cfr. Cass., n. 20849/2020). 4.1 Nella fattispecie in esame la motivazione della sentenza, per quanto concisa, è percepibile dal testo avendo la CTR esaminato tutte le censure.

A margine dunque il merito della decisione, non sussiste il denunziato vizio di carenza motivazionale della sentenza. 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF

5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 5.1 In sintesi sostiene che né la CTP, né la CTR avrebbero tenuto in considerazione il fatto, riconosciuto dallo stesso Ufficio, del mancato pagamento da parte delle società terze delle fatture per compensi professionali.

6. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”.

Deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto secondo cui «in ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cfr. Cass., II, n. 24508/2022), adempimento che la ricorrente non ha svolto. 6.1 Orbene, dalla lettura del ricorso non si evince quale sia stata la specifica decisione da parte della CTP né, per vero, risultano chiariti i termini con cui la dedotta circostanza di fatto sarebbe stata sottoposta allo scrutinio dei due Collegi di merito, essendosi la contribuente limitata a riportare le sole difese dell’Ufficio.

La doglianza non supera pertanto il vaglio di ammissibilità, nemmeno sotto il profilo dell’autosufficienza, altresì tenendo presente che la circostanza sottoposta al vaglio di questo Collegio non attiene ad un fatto storico, bensì ad una valutazione di merito circa il bilanciamento del compendio probatorio offerto dalle parti. 6.2 Peraltro il motivo sarebbe comunque infondato.

Infatti, in caso analogo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass.

S.U. n. 8059 del 21/04/2016), che è poi anche 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF il termine ultimo per l’emissione della fattura;

6.2.1. una volta emessa la fattura, peraltro, sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo (Cass. n. 6793 del 11/03/2020);

6.2.2. per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, «i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato da contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l'anno oggetto di accertamento»;

6.2.3. nel caso di specie, la presunzione di pagamento della fattura, applicata dalla CTR, trova piena giustificazione nella disciplina dell’IVA e non risulta che il ricorrente, ai fini delle imposte dirette, abbia fornito la prova della mancata percezione del corrispettivo (cfr. Cass V, n. 28253/2022).

Il precedente appena citato esprime un principio di correlazione fra fatturazione, Iva ed Imposte dirette che vale anche in questa sede a posizioni speculari, laddove l’erogazione della prestazione impone l’emissione di fattura, generando il presupposto impositivo.

Il secondo motivo non può quindi essere accolto.

7. La terza doglianza ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 7.1 In buona sostanza, sidenunzia la legittimità della decisione impugnata laddove ha respinto la censura rispetto alla violazione del divieto di doppia imposizione rispetto alla ripresa a tassazione operata ai fini Iperf e IVA.

Affermava invero la CTR l’insussistenza della doppia imposizione in ragione dei diversi presupposti impositivi dei due tributi. 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF

8. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è atresì palesemente infondato. 8.1 Va ricordato che «Secondo pacifico indirizzo, cui questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragione alcuna per discostarsene, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art. 67 deI d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.

Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni" (Cass., Sez. 5, n. 19687 del 27/09/2011, Rv. 618991, che ha escluso sussista doppia imposizione in un analogo caso di utili extra bilancio corrisposti ai soci da una società di capitali, le cui imposte non erano state pagate dalla società medesima; v. anche Sez. 5, n. 1168 del 21/01/2008, Rv. 601546; Sez. 5, n. 8351 del 12/06/2002, Rv. 554994)» (Cfr. Cass., V, n. 10739/2016). 8.2 Nella fattispecie in esame la censura è assolutamente generica e aspecifica, non avendo la ricorrente in alcun modo illustrato in che termini avrebbe trovato applicazione la doppia imposizione.

9. Con la quarta doglianza la parte ricorrente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.. 9.1 Afferma invero che la CTR avrebbe omesso ogni valutazione in ordine al dedotto difetto di motivazione relativo alla documentazione difensiva prodotta.

Precisa che la CTR nulla avrebbe argomentato in ordine alla questione afferente la mancata 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF corresponsione dei compensi dovuti da parte di terze società debitrici, tanto più a fronte del loro stesso riconoscimento, poi richiamato espressamente in atti dall’Ufficio.

10. Con la sesta censura la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 54 d.P.R.

TUIR ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..Critica la sentenza nella parte in cui la CTR non ha tenuto conto che il reddito del lavoratore autonomo segue il principio di cassa e non di competenza e come tale costituito dai compensi percepiti nel periodo d’imposta.

11. Si premette la trattazione del sesto motivo al fine di trattarlo congiuntamente al quarto, stante la loro connessione oggettiva.

I motivi sono infondati per le ragioni seguono. 11.1 Occorre evidenziare che il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per porsi in contrasto con la doppia conforme sul punto, donde resta inibita la censura sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in difetto di motivi specifici atti a far mutare l’orientamento del Collegio.

Per contro, il sesto motivo si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, laddove non si può dare per incontestato il mancato incasso, laddove la stessa CTR espressamente esclude che la contribuente ne abbia dato la prova (pag. 2, riga 22 sentenza in scrutinio), dopo averne attribuito la prova a carico, secondo il quadro normativo e la giurisprudenza di riferito, laddove la fatturazione - qualora non riconosciuta falsa con onere della prova a carico dell’Ufficio- fa presumere l’incasso , la cui mancanza di percezione deve essere provata dal contribuente, secondo la correlazione già sopra richiamata (Cfr. Cass.

V, n. 28253/2022).

I motivi quarto e sesto non possono quindi essere accolti.

12. Con il quinto motivo la parte ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza che le società debitrici della contribuente erano in stato di liquidazione.

Pertanto non era ipotizzabile o comunque pretendibile la proposizione immediata di un’azione legale di recupero del credito 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF senza le doverose e preliminari verifiche (stato attivo e passivo), come invece preteso dall’Ufficio.

Il motivo è inammissibile, per le ragioni sopra ampiamente esposte, vertendosi -ancora una volta- in un profilo che è già stato valutato con “doppia conforme”, peraltro traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito.

Per completezza ed in chiusura, preme ricordare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

13. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, mentre non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva dell’Agenzia.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28084/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Cicerone, n. 62 –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 3732/30/2016 pronunciata il 21 marzo 2016 e depositata il 23 giugno 2016,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La contribuente era oggetto di una verifica fiscale per l’anno 2008 a seguito dell’invio di un questionario, cui dava riscontro con la trasmissione di documentazione, ferma la riserva di produrre quella bancaria che l’istituto di credito non aveva ancora messo a disposizione. Seguiva la produzione di ulteriore documentazione, compreso il prospetto di riconciliazione tra volume d’affarie quadro RE della dichiarazione dei redditi come richiesto dall’Ufficio. Nondimeno, l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente un atto impositivo emesso ai fini IRPEF, IVA e addizionali. La procedura di adesione avviata dalla contribuente esitava in senso negativo, nonostante la produzione comprovante la diffida e messa in mora, nonché le azioni legali promosse dalla contribuente nei confronti di soggetti terzi quali debitori nei suoi confronti dei compensi per le prestazioni professionali svolte. 2.I due gradi di merito esitavano in favore dell’Ufficio. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello la contribuente, che svolge sei motivi, cui replica l’Amministrazione finanziaria con controricorso. 4.In pendenza di giudizio il procuratore della ricorrente ha depositato comunicazione di rinuncia al mandato. CONSIDERATO 1.In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità per tardività del controricorso erariale. Invero il ricorso è stato notificato all’Amministrazione finanziaria in data 13.12.2016, sicché la notifica del controricorso veniva a scadere domenica 22 gennaio 2017, prorogato di diritto al primo giorno non festivo lunedì 23 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF gennaio 2017. Di contro il controricorso è stato notificato in data 25 gennaio 2017 e va pertanto dichiarato inammissibile per tardività. 2.Ancora in via preliminare va dato atto che per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (cfr. Cass., n. 28365/2022). Si può dunque procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso. 3.Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per carenza di motivazione come requisito di validità del provvedimento giurisdizionale ex artt. 132, co. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, co. 2, nn. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 546/1992 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. In sintesi afferma la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta della motivazione, non essendo evincibili i motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione. Il motivo è infondato. 4.Va invero ricordato che «la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cfr. Cass., n. 20849/2020). 4.1 Nella fattispecie in esame la motivazione della sentenza, per quanto concisa, è percepibile dal testo avendo la CTR esaminato tutte le censure. A margine dunque il merito della decisione, non sussiste il denunziato vizio di carenza motivazionale della sentenza. 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF 5. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 5.1 In sintesi sostiene che né la CTP, né la CTR avrebbero tenuto in considerazione il fatto, riconosciuto dallo stesso Ufficio, del mancato pagamento da parte delle società terze delle fatture per compensi professionali. 6. Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. Deve infatti farsi applicazione del seguente principio di diritto secondo cui «in ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cfr. Cass., II, n. 24508/2022), adempimento che la ricorrente non ha svolto. 6.1 Orbene, dalla lettura del ricorso non si evince quale sia stata la specifica decisione da parte della CTP né, per vero, risultano chiariti i termini con cui la dedotta circostanza di fatto sarebbe stata sottoposta allo scrutinio dei due Collegi di merito, essendosi la contribuente limitata a riportare le sole difese dell’Ufficio. La doglianza non supera pertanto il vaglio di ammissibilità, nemmeno sotto il profilo dell’autosufficienza, altresì tenendo presente che la circostanza sottoposta al vaglio di questo Collegio non attiene ad un fatto storico, bensì ad una valutazione di merito circa il bilanciamento del compendio probatorio offerto dalle parti. 6.2 Peraltro il motivo sarebbe comunque infondato. Infatti, in caso analogo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass. S.U. n. 8059 del 21/04/2016), che è poi anche 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF il termine ultimo per l’emissione della fattura; 6.2.1. una volta emessa la fattura, peraltro, sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo (Cass. n. 6793 del 11/03/2020); 6.2.2. per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, «i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato da contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l'anno oggetto di accertamento»; 6.2.3. nel caso di specie, la presunzione di pagamento della fattura, applicata dalla CTR, trova piena giustificazione nella disciplina dell’IVA e non risulta che il ricorrente, ai fini delle imposte dirette, abbia fornito la prova della mancata percezione del corrispettivo (cfr. Cass V, n. 28253/2022). Il precedente appena citato esprime un principio di correlazione fra fatturazione, Iva ed Imposte dirette che vale anche in questa sede a posizioni speculari, laddove l’erogazione della prestazione impone l’emissione di fattura, generando il presupposto impositivo. Il secondo motivo non può quindi essere accolto. 7. La terza doglianza ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 163 d.P.R. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 7.1 In buona sostanza, sidenunzia la legittimità della decisione impugnata laddove ha respinto la censura rispetto alla violazione del divieto di doppia imposizione rispetto alla ripresa a tassazione operata ai fini Iperf e IVA. Affermava invero la CTR l’insussistenza della doppia imposizione in ragione dei diversi presupposti impositivi dei due tributi. 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF 8. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed è atresì palesemente infondato. 8.1 Va ricordato che «Secondo pacifico indirizzo, cui questa Corte intende dare continuità, non ravvisando ragione alcuna per discostarsene, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art. 67 deI d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni" (Cass., Sez. 5, n. 19687 del 27/09/2011, Rv. 618991, che ha escluso sussista doppia imposizione in un analogo caso di utili extra bilancio corrisposti ai soci da una società di capitali, le cui imposte non erano state pagate dalla società medesima; v. anche Sez. 5, n. 1168 del 21/01/2008, Rv. 601546; Sez. 5, n. 8351 del 12/06/2002, Rv. 554994)» (Cfr. Cass., V, n. 10739/2016). 8.2 Nella fattispecie in esame la censura è assolutamente generica e aspecifica, non avendo la ricorrente in alcun modo illustrato in che termini avrebbe trovato applicazione la doppia imposizione. 9. Con la quarta doglianza la parte ricorrente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.. 9.1 Afferma invero che la CTR avrebbe omesso ogni valutazione in ordine al dedotto difetto di motivazione relativo alla documentazione difensiva prodotta. Precisa che la CTR nulla avrebbe argomentato in ordine alla questione afferente la mancata 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF corresponsione dei compensi dovuti da parte di terze società debitrici, tanto più a fronte del loro stesso riconoscimento, poi richiamato espressamente in atti dall’Ufficio. 10. Con la sesta censura la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 54 d.P.R. TUIR ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..Critica la sentenza nella parte in cui la CTR non ha tenuto conto che il reddito del lavoratore autonomo segue il principio di cassa e non di competenza e come tale costituito dai compensi percepiti nel periodo d’imposta. 11. Si premette la trattazione del sesto motivo al fine di trattarlo congiuntamente al quarto, stante la loro connessione oggettiva. I motivi sono infondati per le ragioni seguono. 11.1 Occorre evidenziare che il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per porsi in contrasto con la doppia conforme sul punto, donde resta inibita la censura sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in difetto di motivi specifici atti a far mutare l’orientamento del Collegio. Per contro, il sesto motivo si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, laddove non si può dare per incontestato il mancato incasso, laddove la stessa CTR espressamente esclude che la contribuente ne abbia dato la prova (pag. 2, riga 22 sentenza in scrutinio), dopo averne attribuito la prova a carico, secondo il quadro normativo e la giurisprudenza di riferito, laddove la fatturazione - qualora non riconosciuta falsa con onere della prova a carico dell’Ufficio- fa presumere l’incasso , la cui mancanza di percezione deve essere provata dal contribuente, secondo la correlazione già sopra richiamata (Cfr. Cass. V, n. 28253/2022). I motivi quarto e sesto non possono quindi essere accolti. 12. Con il quinto motivo la parte ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza che le società debitrici della contribuente erano in stato di liquidazione. Pertanto non era ipotizzabile o comunque pretendibile la proposizione immediata di un’azione legale di recupero del credito 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF senza le doverose e preliminari verifiche (stato attivo e passivo), come invece preteso dall’Ufficio. Il motivo è inammissibile, per le ragioni sopra ampiamente esposte, vertendosi -ancora una volta- in un profilo che è già stato valutato con “doppia conforme”, peraltro traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito. Per completezza ed in chiusura, preme ricordare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni 30– 28084 - 2016 – 18/06 /2024 MMF Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). 13. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, mentre non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva dell’Agenzia. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 19968/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris