CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36433/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per i reati di furto pluriaggravato, tentato e consumato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancanza di querele, quali condizioni di procedibilità dei reati alla luce del D.Lgs, n. 150/2022, proposte da soggetti legittimati - è manifestamente infondato perché, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975); Rilevato, ancora, quanto al tema della mancanza della querela, che la questione non risulta essere stata formulata in udienza dinanzi alla Corte di appello, come può evincersi dalla lettura del verbale; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - nella parte in cui la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.- è manifestamente infondato e versato in fatto, perché adduce circostanze di merito che non possono essere poste al vaglio di questa Corte. Peraltro va ricordato che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020,Rv. 280157); Considerato inoltre che la censura di cui allo stesso secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti- è manifestamente infondato perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la P i ù idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 1.1, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato perché la Corte di Appello ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione non si esaurisca nel vaglio circa l'astratta gravità dei reati, ma riguardi anche ulteriori comportamenti indicativi di una proclività all'illecito che non consente di applicare il beneficio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso