CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 15017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (241 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 111 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'opposizione presentata da AHAMED Raj avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato, emesso dal Magistrato di Sorveglianza in data 30.7.2021 a titolo di misura alternativa ex art 16 D. Lgs. 286/98. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - AHAMED Raj deducendo eccesso di potere e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo stato preso in considerazione, e congruamente disatteso, il preteso motivo ostativo alla espulsione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]