CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07861/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 29 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di : a) porto di un martelletto in gomma con punteruoli di metallo, ritenuto punibile ai sensi dell'art.4 legge n.110 del 1975; b) rientro pel territorio del comune di Milano, dopo l'emissione del foglio di via. Fatti constatati in Milano, il 2 giugno del 2020. 2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2023 ha confermato la prima decisione. 2.1 In particolare, quanto alla sussistenza del reato di cui al capo a) della rubrica, la Corte di merito evidenzia che: a) il controllo è avvenuto all'interno di una delle stazioni (Bovisa) del territorio di Milano intorno alle ore 14.00 , l'oggetto è adeguato ad un impiego offensivo, l'imputato ha cercato di sottrarsi al controllo. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce assenza di motivazione sulle conclusioni scritte della parte pubblica. In sentenza si afferma che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei motivi di appello, lì dove le conclusioni erano state adesive ai profili di critica sollevati dal condannato. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al contenuto delle doglianze introdotte dall'imputato. Si rappresenta, in ogni caso, che la motivazione con cui è stata confermata la prima decisione è apodittica. Le caratteristiche dell'oggetto e le modalità del porto non erano «chiaramente» indicative di un finalismo lesivo verso la persona, al di là degli errori di fatto contenuti nella contestazione (il martelletto era custodito tra gli indumenti posti in uno zaino e non nella vettura). Peraltro, trattandosi di un soggetto senza fissa dimora non potrebbe dirsi integrata la previsione tipica, lì dove si richiede il porto 'al di fuori della propria abitazione'.4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Ad essere fondato è, in particolare, il secondo motivo, data la incongruità della motivazione espressa in punto di sussistenza della penale responsabilità. Va ricordato che la previsione di legge di cui all'art.4 legge n.110 del 1975, quanto agli oggetti assimilabili alle armi improprie, richiede non soltanto la constatazione di assenza di 'giustificato motivo' del porto, ma anche l'ulteriore apprezzamento delle circostanze di fatto in punto di destinazione dell'oggetto : gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, della I. n. 110 del 1975 sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione, occorre anche che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" (ex multis, Sez. I n.10279 del 29.10.2011, dep.2012, rv 252223). L'oggetto di cui è stato trovato in possesso (all'interno dello zaino) il [OSCURATO:PERSONA] non rientra tra quelli equiparabili alle armi improprie, e pertanto la punibilità del porto è correlata ad un esame in concreto di 'circostanze di tempo e di luogo' tali da integrare la dimostrazione di un finalismo lesivo - indirizzato verso la persona e non verso le cose - della condotta di porto. 4.2 Circa tale aspetto la decisione impugnata risulta, effettivamente, apodittica e non intercetta alcun elemento di fatto che sostenga, in modo visibile, detto finalismo. Il controllo è avvenuto in pieno giorno, la condotta elusiva della identificazione non è univoca (in rapporto alla consapevole violazione del divieto di fare rientro nel territorio milanese) e le stesse caratteristiche dell'oggetto - per come descritte nella contestazione - non appaiono dirimenti. Al contempo, va precisato non è fondata la parte della critica lì dove si valorizza la condizione di 'senza fissa dimora' del [OSCURATO:PERSONA]. E' evidente, infatti, che la condotta tipica è integrata - sotto tale profilo - lì dove lo strumento atto ad offendere sia portato in luoghi accessibili liberamente dai consociati e, dunque, il luogo ove si è verificato il controllo (una stazione ferroviaria) rientra nel cono applicativo della previsione incriminatrice. 4.3 Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente al capo oggetto di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n.110 del 1975, di cui al capo a), con rinvio per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso il 19 ge