Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:311
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000C0468 - IT Avviso legale importante | 62000C0468 Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 31maggio2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/50/CE - Trasporto di merci e di persone nella Comunità - Armonizzazione delle condizioni per il conseguimento di certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - [OSCURATO:PERSONA]468/00. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06337 Conclusioni dell avvocato generale I - Fatti, contesto normativo e procedimento

1. Con il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, pervenuto alla Corte il 22 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] chiede sia dichiarato che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva.

2. In conformità dell'art. 13 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la trasposizione entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e a darne comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].

La direttiva è entrata in vigore il 7 ottobre 1996, tale termine è scaduto perciò il 7 aprile 1998.

3. Poiché alla predetta data la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto da parte del governo francese alcuna comunicazione delle misure di trasposizione e neanche aveva ottenuto altrimenti informazioni a questo riguardo, con lettera 28 aprile 1999 essa ha invitato il governo francese a prendere posizione entro 2 mesi.

4. Quest'ultimo ha risposto con lettera 19 luglio 1999, comunicando che le misure per la trasposizione della direttiva erano in preparazione.

5. Il 31 gennaio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato ai sensi dell'art. 226 CE, con l'invito ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi.

6. La Repubblica francese ha risposto con lettera 8 aprile 2000, in cui si prefiggeva l'approvazione delle disposizioni necessarie per la trasposizione entro la fine del primo semestre del 2000.

7. Poiché la Repubblica francese non ha fatto pervenire neanche in seguito una tale comunicazione o informazione concernente l'attuazione delle misure necessarie per la trasposizione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA], con atto del 6 dicembre 2000, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte.

8. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna o, in ogni caso, non avendo comunicato queste disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva stessa;

2. condannare la Repubblica francese alle spese di causa.

9. La Repubblica francese non ha presentato conclusioni nel controricorso. Con lettera 16 marzo 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato alla replica. II - [OSCURATO:PERSONA] delle parti

10. Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 249, terzo comma, CE, 10 CE, nonché 13 della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Repubblica francese non ha adottato le misure necessarie per la trasposizione della direttiva ovvero non gliele ha comunicate, con ciò venendo meno ai suddetti obblighi.

11. Il governo francese, senza contestare la sua violazione dell'obbligo di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale nel termine stabilito, fa valere piuttosto che il ritardo nella trasposizione della direttiva sia dovuto alla vastità dei lavori legislativi e delle consultazioni a tal fine necessari.

Esso fa riferimento, però, ai progressi registrati al riguardo e, in questo contesto, ad un progetto di decreto concernente la conduzione di navi nella navigazione interna nonché ad un progetto di un regolamento d'attuazione conforme, i cui rispettivi testi sono allegati al controricorso.

Valutazione

12. Il governo francese, non contestando il ritardo intervenuto nell'elaborazione dei provvedimenti legislativi necessari, non contesta neppure che una trasposizione nel termine prescritto non abbia avuto luogo.

13. Riguardo alle sue argomentazioni concernenti difficoltà interne allo Stato nell'elaborazione delle disposizioni necessarie, è sufficiente osservare che, secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva .

14. Inoltre l'argomento relativo ai progressi realizzati nel procedimento legislativo, con cui il governo francese cerca di dimostrare apertamente nel caso specifico le azioni da esso compiute per la trasposizione della direttiva, non è pertinente, dal momento che un ricorso fondato sull'art. 226 CE è diretto soltanto alla dichiarazione oggettiva dell'inadempimento e non ad accertare un'eventuale opposizione dello Stato membro interessato .

15. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è perciò fondato. III - Spese

16. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in questo senso e la Repubblica francese è risultata soccombente, occorre condannare quest'ultima alle spese.

IV - Conclusione

17. Alla luce di queste considerazioni propongo alla Corte di: 1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali per la conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva; 2) condannare la Repubblica francese alle spese di causa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000C0468 - IT Avviso legale importante | 62000C0468 Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 31maggio2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/50/CE - Trasporto di merci e di persone nella Comunità - Armonizzazione delle condizioni per il conseguimento di certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - [OSCURATO:PERSONA]468/00. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06337 Conclusioni dell avvocato generale I - Fatti, contesto normativo e procedimento 1. Con il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, pervenuto alla Corte il 22 dicembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] chiede sia dichiarato che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva. 2. In conformità dell'art. 13 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la trasposizione entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e a darne comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA]. La direttiva è entrata in vigore il 7 ottobre 1996, tale termine è scaduto perciò il 7 aprile 1998. 3. Poiché alla predetta data la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto da parte del governo francese alcuna comunicazione delle misure di trasposizione e neanche aveva ottenuto altrimenti informazioni a questo riguardo, con lettera 28 aprile 1999 essa ha invitato il governo francese a prendere posizione entro 2 mesi. 4. Quest'ultimo ha risposto con lettera 19 luglio 1999, comunicando che le misure per la trasposizione della direttiva erano in preparazione. 5. Il 31 gennaio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato ai sensi dell'art. 226 CE, con l'invito ad adottare i provvedimenti necessari entro due mesi. 6. La Repubblica francese ha risposto con lettera 8 aprile 2000, in cui si prefiggeva l'approvazione delle disposizioni necessarie per la trasposizione entro la fine del primo semestre del 2000. 7. Poiché la Repubblica francese non ha fatto pervenire neanche in seguito una tale comunicazione o informazione concernente l'attuazione delle misure necessarie per la trasposizione della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA], con atto del 6 dicembre 2000, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte. 8. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: 1. dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna o, in ogni caso, non avendo comunicato queste disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva stessa; 2. condannare la Repubblica francese alle spese di causa. 9. La Repubblica francese non ha presentato conclusioni nel controricorso. Con lettera 16 marzo 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato alla replica. II - [OSCURATO:PERSONA] delle parti 10. Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 249, terzo comma, CE, 10 CE, nonché 13 della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Repubblica francese non ha adottato le misure necessarie per la trasposizione della direttiva ovvero non gliele ha comunicate, con ciò venendo meno ai suddetti obblighi. 11. Il governo francese, senza contestare la sua violazione dell'obbligo di trasposizione della direttiva nel diritto nazionale nel termine stabilito, fa valere piuttosto che il ritardo nella trasposizione della direttiva sia dovuto alla vastità dei lavori legislativi e delle consultazioni a tal fine necessari. Esso fa riferimento, però, ai progressi registrati al riguardo e, in questo contesto, ad un progetto di decreto concernente la conduzione di navi nella navigazione interna nonché ad un progetto di un regolamento d'attuazione conforme, i cui rispettivi testi sono allegati al controricorso. Valutazione 12. Il governo francese, non contestando il ritardo intervenuto nell'elaborazione dei provvedimenti legislativi necessari, non contesta neppure che una trasposizione nel termine prescritto non abbia avuto luogo. 13. Riguardo alle sue argomentazioni concernenti difficoltà interne allo Stato nell'elaborazione delle disposizioni necessarie, è sufficiente osservare che, secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva . 14. Inoltre l'argomento relativo ai progressi realizzati nel procedimento legislativo, con cui il governo francese cerca di dimostrare apertamente nel caso specifico le azioni da esso compiute per la trasposizione della direttiva, non è pertinente, dal momento che un ricorso fondato sull'art. 226 CE è diretto soltanto alla dichiarazione oggettiva dell'inadempimento e non ad accertare un'eventuale opposizione dello Stato membro interessato . 15. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è perciò fondato. III - Spese 16. A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in questo senso e la Repubblica francese è risultata soccombente, occorre condannare quest'ultima alle spese. IV - Conclusione 17. Alla luce di queste considerazioni propongo alla Corte di: 1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali per la conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di questa direttiva; 2) condannare la Repubblica francese alle spese di causa.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris