CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6865/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 388/2021 depositata il30/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 30/08/2021 (n. 388/2021), la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme a titolo di oneri derivanti da un contratto di locazione commerciale; a fondamento della decisione assunta, per quanto ancora rileva in questa sede, la corte d’appello ha sottolineato come la clausola n. 16 del contratto (relativa all’obbligo gravante sul conduttore di versare una somma pari all’importo di tre mensilità di canone) fosse stata imposta “a garanzia del corretto adempimento della obbligazione relativa al pagamento dei canoni”, evidenziando l’inconferenza dell’affermazione sostenuta dal Galea in ordine alla pretesa sopravvenuta carenza d’interesse del Mangone a fare valere il diritto di credito oggetto del ricorso monitorio (in virtù della natura di deposito cauzionale della somma rivendicata in sede monitoria e dell’estinzione della relativa pretesa in considerazione della già avvenuta restituzione dell’immobile senza alcuna ulteriore contestazione da parte del locatore), con la conseguenza che, per avvalorare la propria doglianza, il Galea “avrebbe dovuto dare prova dell’avvenuto pagamento delle tre mensilità di canone, o anticipatamente nel loro importo complessivo all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, ovvero dell’ammontare di ciascuna di esse relativamente ai tre ultimi mesi di durata del rapporto locatizio prima della sua cessazione anticipata (maggio, giugno e luglio 2008), in conseguenza della riconsegna dell’immobile al locatore già nel mese di agosto del 2008, dimostrazione, quest’ultima, invece del tutto mancata in atti”; avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente disatteso il rilievo, avanzato dal Galea, circa l’intervenuto difetto di interesse del locatore al conseguimento della prestazione rivendicata in sede monitoria, avendo sul punto omesso di ricercare la comune intenzione delle parti in relazione all’art. 16 del contratto di locazione contenente l’obbligazione del conduttore di corrispondere anticipatamente al locatore una somma corrispondente a tre mensilità di canone allo scopo di garantire il conduttore in relazione ad eventuali danneggiamenti all’atto della restituzione del bene (c.d. deposito cauzionale), nonché in relazione all’esatto adempimento dell’obbligo di pagamento del canone, dovendo ritenersi che, in presenza dell’avvenuta restituzione dell’immobile senza alcun rilievo da parte del locatore, quest’ultimo fosse stato soddisfatto di tutti i propri crediti, con la conseguente residua inesistenza di alcuna ulteriore ragione creditoria, ivi compresa quella infondatamente avanzata in sede monitoria; sotto altro profilo, sostiene il ricorrente come la corte territoriale avrebbe imposto al Galea (esonerando allo stesso tempo il Magone) l’onere di comprovare l’avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni garantite, là dove l’onere della prova del contrario avrebbe dovuto gravare sulla controparte; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione,del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, il ricorrente ha totalmente omesso di precisare in che modo la corte territoriale avrebbe violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale nell’intendere la clausola n. 16 del contratto “nel senso che l’obbligo del conduttore di consegnare al momento della stipulazione del contratto di locazione tre mensilità del canone e da scontare successivamente alla scadenza del contratto risulta essere stato imposto letteralmente nel caso in esame ‹‹a garanzia del corretto adempimento della obbligazione relativa al pagamento dei canoni››” (v. pag. 8 della sentenza impugnata), essendosi il giudice a quo , nel sostenere tale interpretazione, limitato a far proprio il chiaro significato letterale delle parole utilizzate dalle parti; neppure può condividersi quanto sostenuto dal ricorrente in ordine all’asserito esonero del Magone dall’onere probatorio dell’inadempimento del debitore, atteso che, sebbene spetti al creditore la prova della sussistenza della fonte dell’obbligazione dedotta e della relativa scadenza, una volta accertatone il ricorso (come nel caso in esame), è al debitore (e dunque al Galea nel caso di specie), il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che spetta di comprovarne l’avvenuta estinzione (cfr., ex plurimis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 -01); varrà dunque conclusivamente rilevare come l’odierno ricorrente si sia limitato ad affermare in modo inammissibilmente apodittico il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, ricostruendo correttamente i contenuti degli obblighi reciprocamente assunti dalle parti e distribuendo i corrispondenti oneri probatori nel rispetto dei principi di cui all’art. 2697 c.c., sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede; dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, d