CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 1960
Cassazione n. 42513/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 4 febbraio 2021, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, evidenziando l'assenza di elementi di novità dedotti, l'irrilevanza del mero decorso del tempo, la gravità e l'elevata offensività delle condotte per cui l'istante era stato condannato nel giudizio di merito alla pena di anni 7 e mesi 10 ‘)1 di reclusione, per plurimi episodi di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, che dimostravano l'inidoneità di misure diverse da quella applicata nel contenere le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame rilevava che l'impugnazione faceva leva unicamente sul fattore del decorso del tempo, senza introdurre alcun elemento di novità idoneo a mutare il quadro valutativo delle esigenze cautelari. 2. Ha proposto ricorso la difesa degli indagati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, per difetto assoluto di motivazione, in relazione al valore delle produzioni documentali in sede di appello cautelare relative a sentenze del Tribunale e della Corte d'appello di Catanzaro che riguardavano il ricorrente, trattandosi di statuizioni significative della cessazione di condotte di reato in epoca successiva a quella oggetto di addebito. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 275, comma 2, 299 comma 2, cod. proc. pen., e vizio della motivazione, con riguardo alle censure formulate in tema di proporzionalità della misura cautelare in atto. 2.2 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge - in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. - e vizio della motivazione, avendo il Tribunale omesso di valutare il dato del periodo di tempo intercorso non già dal momento dell'applicazione della misura, ma anche dall'epoca di commissione dei fatti di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa considerazione delle sentenze prodotte nel corso dell'udienza davanti al Tribunale che avrebbero documentato l'una (quella del Tribunale) l'assoluzione del ricorrente da imputazioni per fatti avvenuti successivamente a quelli oggetto di condanna, nell'anno 2015, tra loro connessi perché riferiti ad una medesima organizzazione di stampo mafioso; l'altra, relativa al giudizio per il quale è stata applicata la misura e confermativa della condanna pronunciata in primo grado, per aver cristallizzato il quadro probatorio. Gli elementi introdotti nel giudizio di appello non possedevano la capacità, dedotta dal ricorrente, di incidere sul quadro cautelare, poiché il primo concerneva fatti estorsivi del tutto differenti rispetto a quelli oggetto del giudizio conclusosi con la condanna in primo e secondo grado; né poteva invocarsi l'insegnamento giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527) che è riferito alla peculiare situazione della valutazione delle esigenze cautelari rispetto ad imputazioni di tipo associativo, rispetto alle quali eventuali assoluzioni da ulteriori contestazioni riguardanti il medesimo sodalizio, per periodi successivi a quelli oggetto di addebito, logicamente impongono di rivalutare il dato della persistenza delle esigenze di cautela. Anche l'altra decisione non possedeva la valenza auspicata dal ricorrente poiché - al contrario di quanto dedotto - con la conferma del giudizio di penale responsabilità (non essendo mai stata considerata né valutata in sede incidentale l'esigenza cautelare dell'inquinamento probatorio) forniva elementi di conferma quanto al persistere delle esigenze rispetto al pericolo di reiterazione. I profili che erano stati devoluti al Tribunale del riesame, dunque, non erano suscettibili di modificare il giudizio di adeguatezza delle valutazioni già espresse dal provvedimento di rigetto e, pertanto, la mancata valutazione di quegli argomenti non era in grado di incidere sull'esito della decisione (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato; ha affermato proprio la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente (Sez. Unite, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323) che non può essere ravvisata la sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura, in ragione della sola corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne abbiano originariamente giustificato l'applicazione (nello stesso senso successivamente Sez. 2, n. 6510 del 04/02/2015, Marrone, Rv. 262530); il Tribunale, nel confermare il giudizio espresso dalla Corte d'appello, ha messo in rilievo l'insussistenza di condizioni idonee a sorreggere il giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari (che la Corte d'appello ha puntualmente indicato desumendole dalla particolare gravità ed elevata offensività delle condotte, estrinsecazione di organizzazioni dotate di un significativo potere di penetrazione nel territorio). 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato: ha di recente ribadito la giurisprudenza di legittimità che «il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art.299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; in senso conforme Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9/7/2021