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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12889/2024

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 22869/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: orestecan- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat i presso l o studiodel difensore in Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; –resistente – Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania, sez. staccata di Salerno , n. 426 / 2 /20 20 depositata il 15 gennaio2020, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , venivano riuniti e accolti distinti ap- pelliproposti da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avversole sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Sa- lernonn. 1591, 1587 e 1593/3/2018 che avevano rigettato i ricorsi introduttividei contribuenti .

2. Oggetto del giudizio erano in primo luogo gli avvisi di accerta- mento n.

TF9030607116/2016 per l’anno 2008 e n.

TF9030607127/2016 per l’anno 2009 , con i quali l’Amministrazione finanziariasulla base di processo verbale contestava ai contribuenti diaver posto in essere attraverso la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA], ope- rativadall’aprile 2008 al 2010 e cessata nel 2012, operazioni passive edattive inesistenti in relazio n e alla compravendita di autovetture . [OSCURATO:PERSONA] veniva individuat o quale socio unico e rappresen- tantelegale, responsabile ex art.2495 cod. civ. , nonché autore delle violazioni,mentre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l’atto impo- sitivoveniva notificato ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 , in qualità di ideatoridelle frodi/evasioni ed autori delle violazioni .

P er l’anno 2008 venivacontestata l ’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 2.018.026,44 (oltre IVA per euro 400.329,65) e l’utilizzodi fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti per untotale di euro 1.983.456,77 (oltre IVA per euro 392.182,61) ; p er l’anno 2009 l ’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totaledi euro

3.205. 340,42 (oltre IVA per euro 632.993,28) e l’uti- lizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti per un totaledi euro 3.354.584,01 (oltre IVA per euro 662.340,99). 3.In secondo luogo, sulla base di distinto processo verbale di con- statazione, con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. operativa dal settembre 2009 sino alla cessazione avvenuta nel 2012, l’Agenzia notificavaad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico e rappresen- tantelegale ex art.2495 cod. civ. , nonché autore delle violazioni e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ideatori delle frodi/evasioni ed autori delle violazioni , e perciò responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 , gli avvisi di accertamento n.

TF9030706247-2016 per l’anno 2009, n.

TF9030700196 - 2017 per l’anno2010 e n.

TF9030700197 - 2017 per l’anno 2011.

Veniva così recuperataa tassazione l’IVA esposta nelle fatture di acquisto, inde- bitamentedetratta in quanto relativa ad operazioni inesistenti , pari adeuro 77.213,00 per l’anno 2009, euro 461.335,00 per l’anno 2010 edeuro 123.344,00 per l’anno 2011. 4.Il giudice di prime cure , disattese le questioni preliminari, riteneva chel’amministrazione finanziaria avesse adeguatamente provato la naturafittizia delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché la diretta partecipazione dei contribuenti al sistema fraudolento posto in es- seremediante la interposizione dell e predett e società, e concludeva nelsenso che correttamente l’Ufficio li avesse ritenuti direttamente responsabili degli illeciti tributari compiuti dietro il fittizio schermo sociale. 5.Il giudice d’appello , riuniti gli appelli, confermava tale traiettoria decisoria, sulla base di una duplice ratio decidendi : da un lato rite- nevarilevante l’ ordinanza del giudice del riesame presso il Tribunale diSalerno originato dai medesimi fatti alla base delle riprese, pro- cesso conclusosi a favore dei ricorrenti.

Dall’altro , stabiliva che « a prescindereda quanto innanzi, ciò che risulta dirimente sulla intera vicenda è la questione relativa alla efficacia temporale dell’art. 28 c.4D.Lgs. n. 175/2014.

La cessazione delle società è intervenuta nel 2012per cui l’ AdE riconosceva natura procedurale a tale norma, in- vecela Suprema Corte ha riconosciuto natura sostanziale con la con- seguenzadi negare la retroattività di "sopravvivenza alla cancella- zione" per cui la sopravvivenza fiscale quinquennale eccepita dall' ufficioè da ritenersi applicabile solo al caso in cui la richiesta di can- cellazionedal registro delle imprese avvenga successivamente alla entratain vigore del richiamato decreto e quindi dal 13.12.2014 » .

6. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a quattro motiv i di ricorso , cui repli- canoi contribuenti con controricorso.

Consideratoche: 7.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art. 115, comma 1. cod. proc. civ. (principio dispositivo) e dell’art.654 c.p.p., per aver la CTR posto a base della decisione di estraneità dei contribuenti alla frode carosello la prova costituita dallaordinanza emessa il 24.7.2018 dal Tribunale penale di Salerno, sezioneriesame. 8.Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta il vizio di Motiva- zioneapparente, in violazione degli artt. 132 , comma 2 , n. 4 cod. proc.civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6.

Cost., per- ché il giudice d’appello, basando la propria motivazione sull’ordi- nanza del Tribunale penale del riesame, ritiene smentita la circo- stanzaaccertata dalla G.d.F. che le vendite avvenivano sottocosto, senzatuttavia illustrare il ragionamento autonomo alla base di una taleconclusione. 9.Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., con cui laricorrente deduce la v iolazione dell’art. 2729 cod. civ. e delle pre- sunzionitributarie in materia di frodi carosello, per non aver la CTR tratto la presunzione semplice della evasione fiscale attraverso il meccanismodella fatturazione falsa emessa da imprese cartiere dai seguentifatti noti allegati e provati dalla G.d.F. nei due p.v.c. versati ingiudizio dall’Ufficio , resta assorbito dall’accoglimento delle prime duecensure. 10.Con il quarto motivo, ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art. 2495 cod. civ.,dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, nonchédei principi in tema di successione nei debiti tributari dei soci eamministratori delle società cessate. 11.In relazione al quarto motivo la controversia dev’essere rinviata anuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte conriferimento all a questione attualme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 22869/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: orestecan- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat i presso l o studiodel difensore in Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; –resistente – Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania, sez. staccata di Salerno , n. 426 / 2 /20 20 depositata il 15 gennaio2020, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , venivano riuniti e accolti distinti ap- pelliproposti da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , avversole sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Sa- lernonn. 1591, 1587 e 1593/3/2018 che avevano rigettato i ricorsi introduttividei contribuenti . 2. Oggetto del giudizio erano in primo luogo gli avvisi di accerta- mento n. TF9030607116/2016 per l’anno 2008 e n. TF9030607127/2016 per l’anno 2009 , con i quali l’Amministrazione finanziariasulla base di processo verbale contestava ai contribuenti diaver posto in essere attraverso la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA], ope- rativadall’aprile 2008 al 2010 e cessata nel 2012, operazioni passive edattive inesistenti in relazio n e alla compravendita di autovetture . [OSCURATO:PERSONA] veniva individuat o quale socio unico e rappresen- tantelegale, responsabile ex art.2495 cod. civ. , nonché autore delle violazioni,mentre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l’atto impo- sitivoveniva notificato ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 , in qualità di ideatoridelle frodi/evasioni ed autori delle violazioni . P er l’anno 2008 venivacontestata l ’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 2.018.026,44 (oltre IVA per euro 400.329,65) e l’utilizzodi fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti per untotale di euro 1.983.456,77 (oltre IVA per euro 392.182,61) ; p er l’anno 2009 l ’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un totaledi euro 3.205. 340,42 (oltre IVA per euro 632.993,28) e l’uti- lizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti per un totaledi euro 3.354.584,01 (oltre IVA per euro 662.340,99). 3.In secondo luogo, sulla base di distinto processo verbale di con- statazione, con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. operativa dal settembre 2009 sino alla cessazione avvenuta nel 2012, l’Agenzia notificavaad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio unico e rappresen- tantelegale ex art.2495 cod. civ. , nonché autore delle violazioni e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ideatori delle frodi/evasioni ed autori delle violazioni , e perciò responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 , gli avvisi di accertamento n. TF9030706247-2016 per l’anno 2009, n. TF9030700196 - 2017 per l’anno2010 e n. TF9030700197 - 2017 per l’anno 2011. Veniva così recuperataa tassazione l’IVA esposta nelle fatture di acquisto, inde- bitamentedetratta in quanto relativa ad operazioni inesistenti , pari adeuro 77.213,00 per l’anno 2009, euro 461.335,00 per l’anno 2010 edeuro 123.344,00 per l’anno 2011. 4.Il giudice di prime cure , disattese le questioni preliminari, riteneva chel’amministrazione finanziaria avesse adeguatamente provato la naturafittizia delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché la diretta partecipazione dei contribuenti al sistema fraudolento posto in es- seremediante la interposizione dell e predett e società, e concludeva nelsenso che correttamente l’Ufficio li avesse ritenuti direttamente responsabili degli illeciti tributari compiuti dietro il fittizio schermo sociale. 5.Il giudice d’appello , riuniti gli appelli, confermava tale traiettoria decisoria, sulla base di una duplice ratio decidendi : da un lato rite- nevarilevante l’ ordinanza del giudice del riesame presso il Tribunale diSalerno originato dai medesimi fatti alla base delle riprese, pro- cesso conclusosi a favore dei ricorrenti. Dall’altro , stabiliva che « a prescindereda quanto innanzi, ciò che risulta dirimente sulla intera vicenda è la questione relativa alla efficacia temporale dell’art. 28 c.4D.Lgs. n. 175/2014. La cessazione delle società è intervenuta nel 2012per cui l’ AdE riconosceva natura procedurale a tale norma, in- vecela Suprema Corte ha riconosciuto natura sostanziale con la con- seguenzadi negare la retroattività di "sopravvivenza alla cancella- zione" per cui la sopravvivenza fiscale quinquennale eccepita dall' ufficioè da ritenersi applicabile solo al caso in cui la richiesta di can- cellazionedal registro delle imprese avvenga successivamente alla entratain vigore del richiamato decreto e quindi dal 13.12.2014 » . 6. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate , affidato a quattro motiv i di ricorso , cui repli- canoi contribuenti con controricorso. Consideratoche: 7.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art. 115, comma 1. cod. proc. civ. (principio dispositivo) e dell’art.654 c.p.p., per aver la CTR posto a base della decisione di estraneità dei contribuenti alla frode carosello la prova costituita dallaordinanza emessa il 24.7.2018 dal Tribunale penale di Salerno, sezioneriesame. 8.Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta il vizio di Motiva- zioneapparente, in violazione degli artt. 132 , comma 2 , n. 4 cod. proc.civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6. Cost., per- ché il giudice d’appello, basando la propria motivazione sull’ordi- nanza del Tribunale penale del riesame, ritiene smentita la circo- stanzaaccertata dalla G.d.F. che le vendite avvenivano sottocosto, senzatuttavia illustrare il ragionamento autonomo alla base di una taleconclusione. 9.Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., con cui laricorrente deduce la v iolazione dell’art. 2729 cod. civ. e delle pre- sunzionitributarie in materia di frodi carosello, per non aver la CTR tratto la presunzione semplice della evasione fiscale attraverso il meccanismodella fatturazione falsa emessa da imprese cartiere dai seguentifatti noti allegati e provati dalla G.d.F. nei due p.v.c. versati ingiudizio dall’Ufficio , resta assorbito dall’accoglimento delle prime duecensure. 10.Con il quarto motivo, ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente prospetta la v iolazione dell’art. 2495 cod. civ.,dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014 e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973, nonchédei principi in tema di successione nei debiti tributari dei soci eamministratori delle società cessate. 11.In relazione al quarto motivo la controversia dev’essere rinviata anuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte conriferimento all a questione attualme
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