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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21645/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7141/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 123/2021 , depositata il30/12/2021, R.G.N. 286/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva parzialmente accolto le domande di MichelinaDambrosio ed aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi cessato il 12 maggio 2012, con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l.

“Studi professionali” e con un orario di lavoro inferiore a quello rivendicato, condannando il datore di lavoro al pagamento della somma di € 19.043,57 per differenze retributive maturate e non erogate oltre agli accessori dovuti per legge.

1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto precise ed attendibili le prove sulla durata oraria della prestazione e sul suo contenutoanche con riguardo all’inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l..

Quindi, sulla base delle conclusioni del consulente contabile nominato che aveva accertato la spettanza di differenze retributive addirittura superiori rispetto a quelle già riconosciute in primo grado,seppur non erogabili in mancanza di un appello incidentale della lavoratrice,ha rigettato il gravame del datore di lavoro nella parte in cui sosteneva che invece nulla era dovuto.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 primo comma n.4 c.p . c . per omessa pronuncia sul motivo d'appello avente ad oggetto la corretta individuazione del contratto collettivo applicabile.Nel ribadire che al rapporto di lavoro, protrattosi dal 2 maggio 2009 al 12 maggio 2012, avrebbe dovuto essere applicato il contratto collettivo del 3 maggio 2006, rinnovato il 29 luglio 2008 e con scadenza il 30 settembre 2010 il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe del tutto trascurato di motivare al riguardo e per conseguenza sarebbe nulla.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello riguardante l’erronea detrazione della somma netta percepita dalla somma lorda ritenuta spettante.

5. Con il terzo motivo infine è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sul motivo d'appello con il quale si evidenziava che la somma era stata erogata alla Dambrosio che infatti aveva sottoscritto per quietanza le buste paga ed i CUD.

6. il ricorso non può essere accolto.

6.1. Occorre premettere che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o di una eccezione che sia autonomamente apprezzabilee ritualmente e inequivocabilmente formulata.

Per altro verso, poi, tali istanze devono essere puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Si tratta di vizi che non sono rilevabil i d'ufficio e la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. n. 28072 del 2021ma da ultimo anche Cass. n.16899 del 2023).

6.2. Orbene nel caso in esame il ricorrente trascura proprio di indicare dove ed in che termini il giudice del merito sia stato investito delle questioni che si assumono essere state trascurate dalla Corte di merito che sarebbe così incorsa nella violazione dell’obbligo di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni sollevate.

Peraltro, neppure viene indicato se è stato prodotto, come dovuto, il c.c.n.l. per intero anche solo indicando la sede processuale dove è possibile rinvenirlo.

A tal fine è insufficiente il richiamo contenuto nel primo motivo dove si deduce che il contratto da applicare non era quello del 29 novembre 2011 ma quello pr ecedente “qui allegato in atti” senza precisare se si trattava di un estratto o dell’intero testo.

Neppure si comprende poi se la questione relativa al contratto applicabile fosse stata posta al giudice di primo grado.

Ne consegue che la censura così posta è talmente generica da dover essere dichiarata inammissibile.Peraltro, la Corte ha basato la sua decisione su una consulenza tecnico contabile disposta in appello che non è riprodotta neppure per sintesi sicché non è dato comprendere se, effettivamente, la Corte sposandone le conclusioni abbia disatteso o addirittura omesso di valutare la censura che era stata mossa alla sentenza di primo grado, restando ancora una volta non specifica e perciò inammissibile anche la doglianza avanzata con il secondo motivo di ricorso.

Va peraltro considerato che, dal canto suo, la controricorrente riporta il quesito posto al consulente al quale era stato demandato di applicare il contratto vigente.

La stessa controricorrente, poi, riproduce nelle sue difese un passo della consulenza dal quale si evince che le somme sono state comparate come preteso al lordo sicché, p er tale aspetto, la censura sarebbe anche infondata.

6.3. Ugualmente è inammissibile il terzo motivo di ricorso che attiene alla mancata valutazione dell’eccezione di avvenuto pagamento avvalorata, a dire del ricorrente , dalle buste paga prodotte e sottoscritte.

Premesso che dalla censura non si evince se di tale questione era stato investito il consulente chiamato a calcolare gli importi dovuti va inoltre ricordato che , n on esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga (cfr. Cass. n. 9588 del 2001).

L'onere della prova circa la non corrispondenza tra buste paga ed erogazioni effettive può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti; con la conseguenza che la sottoscrizione del lavoratore sotto la dicitura "per ricevuta" apposta sulla busta paga non conferma in maniera u nivoca l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento, non avendo valore di quietanza e potendo fare riferimento alla sola ricevuta della busta paga e non anche della somma in essa indicata(cfr. Cass. n. 27751 del 2020 ) .

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7141/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 123/2021 , depositata il30/12/2021, R.G.N. 286/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva parzialmente accolto le domande di MichelinaDambrosio ed aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi cessato il 12 maggio 2012, con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. “Studi professionali” e con un orario di lavoro inferiore a quello rivendicato, condannando il datore di lavoro al pagamento della somma di € 19.043,57 per differenze retributive maturate e non erogate oltre agli accessori dovuti per legge. 1.1. Il giudice di secondo grado ha ritenuto precise ed attendibili le prove sulla durata oraria della prestazione e sul suo contenutoanche con riguardo all’inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l.. Quindi, sulla base delle conclusioni del consulente contabile nominato che aveva accertato la spettanza di differenze retributive addirittura superiori rispetto a quelle già riconosciute in primo grado,seppur non erogabili in mancanza di un appello incidentale della lavoratrice,ha rigettato il gravame del datore di lavoro nella parte in cui sosteneva che invece nulla era dovuto. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 primo comma n.4 c.p . c . per omessa pronuncia sul motivo d'appello avente ad oggetto la corretta individuazione del contratto collettivo applicabile.Nel ribadire che al rapporto di lavoro, protrattosi dal 2 maggio 2009 al 12 maggio 2012, avrebbe dovuto essere applicato il contratto collettivo del 3 maggio 2006, rinnovato il 29 luglio 2008 e con scadenza il 30 settembre 2010 il ricorrente deduce che la sentenza avrebbe del tutto trascurato di motivare al riguardo e per conseguenza sarebbe nulla. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello riguardante l’erronea detrazione della somma netta percepita dalla somma lorda ritenuta spettante. 5. Con il terzo motivo infine è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciare sul motivo d'appello con il quale si evidenziava che la somma era stata erogata alla Dambrosio che infatti aveva sottoscritto per quietanza le buste paga ed i CUD. 6. il ricorso non può essere accolto. 6.1. Occorre premettere che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o di una eccezione che sia autonomamente apprezzabilee ritualmente e inequivocabilmente formulata. Per altro verso, poi, tali istanze devono essere puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Si tratta di vizi che non sono rilevabil i d'ufficio e la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. n. 28072 del 2021ma da ultimo anche Cass. n.16899 del 2023). 6.2. Orbene nel caso in esame il ricorrente trascura proprio di indicare dove ed in che termini il giudice del merito sia stato investito delle questioni che si assumono essere state trascurate dalla Corte di merito che sarebbe così incorsa nella violazione dell’obbligo di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni sollevate. Peraltro, neppure viene indicato se è stato prodotto, come dovuto, il c.c.n.l. per intero anche solo indicando la sede processuale dove è possibile rinvenirlo. A tal fine è insufficiente il richiamo contenuto nel primo motivo dove si deduce che il contratto da applicare non era quello del 29 novembre 2011 ma quello pr ecedente “qui allegato in atti” senza precisare se si trattava di un estratto o dell’intero testo. Neppure si comprende poi se la questione relativa al contratto applicabile fosse stata posta al giudice di primo grado. Ne consegue che la censura così posta è talmente generica da dover essere dichiarata inammissibile.Peraltro, la Corte ha basato la sua decisione su una consulenza tecnico contabile disposta in appello che non è riprodotta neppure per sintesi sicché non è dato comprendere se, effettivamente, la Corte sposandone le conclusioni abbia disatteso o addirittura omesso di valutare la censura che era stata mossa alla sentenza di primo grado, restando ancora una volta non specifica e perciò inammissibile anche la doglianza avanzata con il secondo motivo di ricorso. Va peraltro considerato che, dal canto suo, la controricorrente riporta il quesito posto al consulente al quale era stato demandato di applicare il contratto vigente. La stessa controricorrente, poi, riproduce nelle sue difese un passo della consulenza dal quale si evince che le somme sono state comparate come preteso al lordo sicché, p er tale aspetto, la censura sarebbe anche infondata. 6.3. Ugualmente è inammissibile il terzo motivo di ricorso che attiene alla mancata valutazione dell’eccezione di avvenuto pagamento avvalorata, a dire del ricorrente , dalle buste paga prodotte e sottoscritte. Premesso che dalla censura non si evince se di tale questione era stato investito il consulente chiamato a calcolare gli importi dovuti va inoltre ricordato che , n on esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga (cfr. Cass. n. 9588 del 2001). L'onere della prova circa la non corrispondenza tra buste paga ed erogazioni effettive può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti; con la conseguenza che la sottoscrizione del lavoratore sotto la dicitura "per ricevuta" apposta sulla busta paga non conferma in maniera u nivoca l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento, non avendo valore di quietanza e potendo fare riferimento alla sola ricevuta della busta paga e non anche della somma in essa indicata(cfr. Cass. n. 27751 del 2020 ) . 7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma