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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26847/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso a [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 29 agosto 2020.

2. Avverso il 'provvedimento, Sureu, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione con riferimento agli effetti retroattivi della revoca.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha individuato quale data a partire dalla quale il periodo trascorso dal condannato in affidamento in prova non poteva essere imputato a pena scontata sulla base di una denuncia per il reato di (b_A falsificazione della patente di guida rivelatasi inconsistente per essere stata smentita dalla documentazione allegata dalla difesa.

Non era stato nemmeno avviato il procedimento penale ritenendosi affidabile l'attestazione, allegata al ricorso, con cui il competente ufficio della Repubblica di Serbia dava atto del conseguimento dell'abilitazione alla guida nei medesimi termini riportati nel documento erroneamente ritenuto falso.

Non hanno alcuna rilevanza gli ulteriori elementi valorizzati atteso che il condannato dalla concessione nella misura alternativa, il 14 dicembre 2021, fino all'arresto, eseguito in data 11 dicembre 2021, si è sempre comportato correttamente violando una sola volta, per di più giustificatamente, le prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. È necessario premettere che l'unico motivo proposto è incentrato sulla decorrenza della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: in esso, cioè, le censure non vertono sulla decisione di revocare il beneficio penitenziario concesso al ricorrente bensì attengono alla data di decorrenza della revoca medesima e si dolgono della decisione del Tribunale di Sorveglianza di aver fatto operare la revoca sin dall'inizio della prova, ritenendo così interamente come non espiata la parte di esecuzione attuata in misura alternativa.

Sul punto specifico, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 343 del 29 ottobre 1987, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento 2 dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tenendo conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto dovesse ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si sarebbe posto in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria che, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato andasse in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe introdotto ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e avrebbe finito per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante.

La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (C. cost. n. 343/1987).

1.1. La giurisprudenza di legittimità, in sintonia con le coordinate fissate dal Giudice delle leggi, ha fissato il principio per cui, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve espressamente motivare, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 19398/17 del 14/12/2016, Masella; Sez. 1, n. 490/16 del 3/11/2015, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014, Attianese, Rv. 259474-01).

Conseguentemente la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, potrà essere disposta quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo (v.

Sez. 1, n. 34565 del 12/4/2007, Frau).

2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati seguendo un iter motivazionale che non presta il fianco alle proposte censure.

Il Tribunale è pervenuto ad un giudizio del tutto fallimentare della prova accordata al condannato sulla scorta della "gravissima" condotta illecita, tenuta in costanza di applicazione dell'affidamento in prova.

Di tale condotta ha fornito una descrizione analitica al fine di evidenziare che si trattava di un piano, finalizzato alla sottrazione di una ingente somma in denaro e di preziosi per un valore superiore ai 400.00,00 euro, portato avanti da Sureu con particolare abilità grazie alla partecipazione di più soggetti, tutti talmente avvezzi alla consumazione di attività illecite da avere tentato di corrompere anche gli agenti che avevano interrotto l'azione criminosa procedendo al loro arresto in flagranza, offrendo, in cambio della libertà, il denaro e gli oggetti in oro rinvenuti nella loro opponibilità.

Ha aggiunto che l'affidato anche in passato aveva violato le prescrizioni meritando più di una diffida per non essere rincasato all'ora stabilità e per essere stato trovato in possesso di una patene di guida verosimilmente falsa.

Dalla disamina di tali condotte, in particolare dalla loro ripetizione durante l'applicazione della misura, il Tribunale, ha tratto la convinzione, tutt'altro che illogica, che Sereu non aveva saputo gestire ab initio gli spazi di libertà connessi dalla misura, continuando a rimanere una persona altamente pericolosa per tutto il periodo in cui era stato sottoposto alla misura.

Ciò nonostante e solo nella prospettiva del favor rei gli effetti della revoca, anziché essere retrodatati alla data di inizio della misura, erano stati posticipati ad una data successiva, coincidente con la prima diffida.

Dunque, nel percorso motivazionale la questione della fondatezza o meno della denuncia per la patente falsa non assume un rilievo autonomo e decisivo; l'episodio è stato valorizzato, in ragione dell'intervenuta diffida su di esso fondata, al solo fine di mitigare gli effetti della revoca, così da compensare nella sostanza le limitazioni di libertà che lo stesso aveva comunque subito riducendo in via equitativa la pena ancora da scontare.3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso a [OSCURATO:PERSONA] con effetto dal 29 agosto 2020. 2. Avverso il 'provvedimento, Sureu, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione con riferimento agli effetti retroattivi della revoca. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha individuato quale data a partire dalla quale il periodo trascorso dal condannato in affidamento in prova non poteva essere imputato a pena scontata sulla base di una denuncia per il reato di (b_A falsificazione della patente di guida rivelatasi inconsistente per essere stata smentita dalla documentazione allegata dalla difesa. Non era stato nemmeno avviato il procedimento penale ritenendosi affidabile l'attestazione, allegata al ricorso, con cui il competente ufficio della Repubblica di Serbia dava atto del conseguimento dell'abilitazione alla guida nei medesimi termini riportati nel documento erroneamente ritenuto falso. Non hanno alcuna rilevanza gli ulteriori elementi valorizzati atteso che il condannato dalla concessione nella misura alternativa, il 14 dicembre 2021, fino all'arresto, eseguito in data 11 dicembre 2021, si è sempre comportato correttamente violando una sola volta, per di più giustificatamente, le prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. È necessario premettere che l'unico motivo proposto è incentrato sulla decorrenza della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: in esso, cioè, le censure non vertono sulla decisione di revocare il beneficio penitenziario concesso al ricorrente bensì attengono alla data di decorrenza della revoca medesima e si dolgono della decisione del Tribunale di Sorveglianza di aver fatto operare la revoca sin dall'inizio della prova, ritenendo così interamente come non espiata la parte di esecuzione attuata in misura alternativa. Sul punto specifico, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 343 del 29 ottobre 1987, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento 2 dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tenendo conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto dovesse ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si sarebbe posto in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria che, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato andasse in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe introdotto ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e avrebbe finito per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (C. cost. n. 343/1987). 1.1. La giurisprudenza di legittimità, in sintonia con le coordinate fissate dal Giudice delle leggi, ha fissato il principio per cui, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve espressamente motivare, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 19398/17 del 14/12/2016, Masella; Sez. 1, n. 490/16 del 3/11/2015, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014, Attianese, Rv. 259474-01). Conseguentemente la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, potrà essere disposta quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo (v. Sez. 1, n. 34565 del 12/4/2007, Frau). 2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati seguendo un iter motivazionale che non presta il fianco alle proposte censure. Il Tribunale è pervenuto ad un giudizio del tutto fallimentare della prova accordata al condannato sulla scorta della "gravissima" condotta illecita, tenuta in costanza di applicazione dell'affidamento in prova. Di tale condotta ha fornito una descrizione analitica al fine di evidenziare che si trattava di un piano, finalizzato alla sottrazione di una ingente somma in denaro e di preziosi per un valore superiore ai 400.00,00 euro, portato avanti da Sureu con particolare abilità grazie alla partecipazione di più soggetti, tutti talmente avvezzi alla consumazione di attività illecite da avere tentato di corrompere anche gli agenti che avevano interrotto l'azione criminosa procedendo al loro arresto in flagranza, offrendo, in cambio della libertà, il denaro e gli oggetti in oro rinvenuti nella loro opponibilità. Ha aggiunto che l'affidato anche in passato aveva violato le prescrizioni meritando più di una diffida per non essere rincasato all'ora stabilità e per essere stato trovato in possesso di una patene di guida verosimilmente falsa. Dalla disamina di tali condotte, in particolare dalla loro ripetizione durante l'applicazione della misura, il Tribunale, ha tratto la convinzione, tutt'altro che illogica, che Sereu non aveva saputo gestire ab initio gli spazi di libertà connessi dalla misura, continuando a rimanere una persona altamente pericolosa per tutto il periodo in cui era stato sottoposto alla misura. Ciò nonostante e solo nella prospettiva del favor rei gli effetti della revoca, anziché essere retrodatati alla data di inizio della misura, erano stati posticipati ad una data successiva, coincidente con la prima diffida. Dunque, nel percorso motivazionale la questione della fondatezza o meno della denuncia per la patente falsa non assume un rilievo autonomo e decisivo; l'episodio è stato valorizzato, in ragione dell'intervenuta diffida su di esso fondata, al solo fine di mitigare gli effetti della revoca, così da compensare nella sostanza le limitazioni di libertà che lo stesso aveva comunque subito riducendo in via equitativa la pena ancora da scontare.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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