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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 35840/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Felice CELSO, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa in esito all'udienza camerale del 20 febbraio 2023, con la quale il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il provvedimento cautelare adottato il 31 gennaio 2023 dal G.i.p. della stessa sede, nei suoi confronti, in relazione al reato continuato di furto consumato e furto tentato pluriaggravato, commesso, in concorso con Giuseppe CELSO, presso l'abitazione di Maria SOLIMENO sita in Eboli, alla via R. D'Urso n. 5, in data 8 dicembre 2022.

Nel convalidare il quadro indiziario ravvisato dal G.i.p., il Tribunale del riesame ha osservato che il concorso dell'indagato nel reato materialmente ascritto al fratello Giuseppe e collocato nel più ampio contesto di un violento scontro tra il gruppo CELSO e la famiglia SOLIMENO-MAROTTA, culminato nell'omicidio di Mario SOLIMENO, risultava dimostrato da alcune captazioni ambientali, che permettevano di seguire 'in presa diretta' l'azione delittuosa in questione e la cui concludenza era stata confermata dalla confessione resa dallo stesso Giuseppe CELSO in sede di udienza di riesame.

Il sopralluogo effettuato in seguito dai Carabinieri, che trovarono l'appartamento messo a soqquadro, consentiva, tra l'altro, di cogliere l'arresto allo stadio del tentativo del furto del televisore di 75 'pollici', distaccato dalla parete, ma lasciato dal ladro vicino alla porta verosimilmente perché troppo ingombrante.

Ad avviso dei giudici salernitani, la compartecipazione di Felice CELSO si evinceva, in particolare, dal suo interesse al buon esito dell'azione, essendo anche lui destinatario di una parte degli oggetti asportati dal correo (che, rivolto al fratello, in una conversazione intercettata, dice: "...però le cose a te te lo ho prese..."), dall'aver svolto, nell'occorso, il ruolo di vedetta dalla finestra della sua abitazione, e dall'aver assicurato la propria disponibilità ad aiutare Giuseppe a trasportare materialmente la refurtiva.

Nell'atto di impugnazione, la difesa, nel dedurre violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, obietta che in nessuna delle conversazioni intercettate si faceva riferimento all'attività predatoria e che mancavano elementi di riscontro in ordine al coinvolgimento nel furto di Felice CELSO.

Stigmatizza, inoltre, la difesa come inverosimile che Giuseppe CELSO abbia potuto fare ingresso nell'appartamento dal balcone di pertinenza in pieno giorno e in un luogo sicuramente molto frequentato.

Ancora, il Tribunale del riesame avrebbe ignorato che Maria SOLIMENO, nella denuncia- querela sporta, aveva riferito che il figlio quattordicenne si era recato a casa tra le ore 18 e le ore 19 dell'8 dicembre 2022 per prelevare la playstation a aveva chiuso regolarmente la porta a chiave, dal che si desumeva che il furto avrebbe potuto essere perpetrato solo successivamente.

Neppure dirimente sul punto poteva considerarsi la confessione operata dal fratello Giuseppe, evidente frutto di un maldestro tentativo di alleggerire la propria posizione in ordine alla vicenda omicidiaria che lo vedeva coinvolto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Occorre rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure afferenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

3. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione che ha fornito una interpretazione delle conversazioni, peraltro di inusitata chiarezza (vedi l'esplicito tenore del dialogo con la ex moglie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale, accortasi che CELSO stava ansimando, gli chiedeva "Stai futtenn?", ricevendo in riposta l'inequivoca frase "Sto rubando": conv. 7821 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 13 del provvedimento), del tutto scevra da vizi logici, la difesa del ricorrente ha opposto censure assertive e manifestamente infondate - laddove contestano, addirittura, il riferimento ad attività predatorie nel compendio captativo - oppure rilievi in punto di fatto che non trovano cittadinanza in sede di legittimità.

4. Da tanto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 20 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Felice CELSO, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa in esito all'udienza camerale del 20 febbraio 2023, con la quale il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il provvedimento cautelare adottato il 31 gennaio 2023 dal G.i.p. della stessa sede, nei suoi confronti, in relazione al reato continuato di furto consumato e furto tentato pluriaggravato, commesso, in concorso con Giuseppe CELSO, presso l'abitazione di Maria SOLIMENO sita in Eboli, alla via R. D'Urso n. 5, in data 8 dicembre 2022. Nel convalidare il quadro indiziario ravvisato dal G.i.p., il Tribunale del riesame ha osservato che il concorso dell'indagato nel reato materialmente ascritto al fratello Giuseppe e collocato nel più ampio contesto di un violento scontro tra il gruppo CELSO e la famiglia SOLIMENO-MAROTTA, culminato nell'omicidio di Mario SOLIMENO, risultava dimostrato da alcune captazioni ambientali, che permettevano di seguire 'in presa diretta' l'azione delittuosa in questione e la cui concludenza era stata confermata dalla confessione resa dallo stesso Giuseppe CELSO in sede di udienza di riesame. Il sopralluogo effettuato in seguito dai Carabinieri, che trovarono l'appartamento messo a soqquadro, consentiva, tra l'altro, di cogliere l'arresto allo stadio del tentativo del furto del televisore di 75 'pollici', distaccato dalla parete, ma lasciato dal ladro vicino alla porta verosimilmente perché troppo ingombrante. Ad avviso dei giudici salernitani, la compartecipazione di Felice CELSO si evinceva, in particolare, dal suo interesse al buon esito dell'azione, essendo anche lui destinatario di una parte degli oggetti asportati dal correo (che, rivolto al fratello, in una conversazione intercettata, dice: "...però le cose a te te lo ho prese..."), dall'aver svolto, nell'occorso, il ruolo di vedetta dalla finestra della sua abitazione, e dall'aver assicurato la propria disponibilità ad aiutare Giuseppe a trasportare materialmente la refurtiva. Nell'atto di impugnazione, la difesa, nel dedurre violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, obietta che in nessuna delle conversazioni intercettate si faceva riferimento all'attività predatoria e che mancavano elementi di riscontro in ordine al coinvolgimento nel furto di Felice CELSO. Stigmatizza, inoltre, la difesa come inverosimile che Giuseppe CELSO abbia potuto fare ingresso nell'appartamento dal balcone di pertinenza in pieno giorno e in un luogo sicuramente molto frequentato. Ancora, il Tribunale del riesame avrebbe ignorato che Maria SOLIMENO, nella denuncia- querela sporta, aveva riferito che il figlio quattordicenne si era recato a casa tra le ore 18 e le ore 19 dell'8 dicembre 2022 per prelevare la playstation a aveva chiuso regolarmente la porta a chiave, dal che si desumeva che il furto avrebbe potuto essere perpetrato solo successivamente. Neppure dirimente sul punto poteva considerarsi la confessione operata dal fratello Giuseppe, evidente frutto di un maldestro tentativo di alleggerire la propria posizione in ordine alla vicenda omicidiaria che lo vedeva coinvolto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure afferenti all'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). 3. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione che ha fornito una interpretazione delle conversazioni, peraltro di inusitata chiarezza (vedi l'esplicito tenore del dialogo con la ex moglie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale, accortasi che CELSO stava ansimando, gli chiedeva "Stai futtenn?", ricevendo in riposta l'inequivoca frase "Sto rubando": conv. 7821 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 13 del provvedimento), del tutto scevra da vizi logici, la difesa del ricorrente ha opposto censure assertive e manifestamente infondate - laddove contestano, addirittura, il riferimento ad attività predatorie nel compendio captativo - oppure rilievi in punto di fatto che non trovano cittadinanza in sede di legittimità. 4. Da tanto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore sanzione, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giug
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