CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 09898/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12384/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in personale del Presidente pro tempore intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 67/2018 depositata il 09/10/2018, RG 63/18. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024dalla Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Trento , avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento, n. 67/18, che aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trento. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3. In prossimità dell’udienza pubblica, come già fissata, la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, depositatodalla ricorrente il 15 marzo 2024 . Poiché la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391, c od . p roc . c iv ., e la controparte è rimasta intimata, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. 2. Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2024. Ilconsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manna