CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 08596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13.04.2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Agrigento per il delitto di cui agli artt. 110, 343, terzo comma, cod. pen. «perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al fine di agevolare gli stessi, proprietari della rete da pesca recuperata in mare dagli operanti della Capitaneria di Porto e della [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a sequestro per violazione dell'art. 1231 cod. nav., sottraeva la stessa dall'imbarcazione della [OSCURATO:PERSONA] e la disperdeva, gettandola in mare»; fatto commesso in Licata 1'11 novembre 2016. 2. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2018 all'esito del giudizio abbreviato il Giudice dell'udienza preliminare di Agrigento ha condannato l'imputato, previa applicazione della diminuente per il rito, alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali . 3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Cibardo, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc pen., e la mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione del Cibardo nella commissione del reato. Si duole il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale di cui all'art. 334, terzo comma, cod. pen., ancorché il Cibardo non fosse né proprietario, né custode della rete; eccepisce, inoltre, il ricorrente che la rete non era stata sottoposta a sequestro all'atto della sottrazione della stessa. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. 6. Il Procuratore Generale, con requisitoria del 20 gennaio 2022, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti sono manifestamente infondati. 2. Con il primo profilo di censura il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 334, terzo comma, cod. pen., ancorché il Cibardo non fosse né proprietario, né custode della rete. )-e 3. Tale censura si rivela manifestamente infondata. La sentenza della Corte di appello e la sentenza del Tribunale di Agrigento, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), hanno accertato che il Cibardo, pur privo delle qualifiche richieste dal legislatore (proprietario o custode), ha commesso il delitto di cui al terzo comma dell'art. 334 cod. pen. in concorso con i proprietari della rete. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era appropriato della rete appresa dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA], gettandola nuovamente in mare, mentre il Sortino e il Curella erano saliti a bordo della motovedetta e si erano opposti ai militari con bastoni. E' certamente vero, come rileva il ricorrente che il terzo comma dell'art.334 cod. pen. delinea una figura di reato proprio ma, secondo i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, con il proprietario non custode ben possono concorrere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., persone prive della qualifica soggettiva rilevante prevista dall'art. 334 cod. pen. 4. Con il secondo profilo di censura il difensore deduce che il reato contestato non sarebbe configurabile, in quanto la rete da pesca non sarebbe stata sottoposta a sequestro dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla sottrazione posta in essere dal Cibardo. 5. Anche questa censura si rivela manifestamente infondata. Le figure di reato di cui al terzo comma di cui all'art. 334 cod. pen. postulano l'avvenuta costituzione del vincolo reale e, dunque, non integrano tale reato comportamenti tenuti prima della costituzione dello stesso. Integra, invece, il delitto previsto dall'art. 334, comma terzo, cod. pen, e non quello di furto, la condotta di chi, dopo aver subito il sequestro di sostanza stupefacente di cui abbia la piena ed effettiva, anche se illecita, disponibilità, approfittando di un momento di distrazione degli agenti operanti, si impadronisce nuovamente della stessa (Sez. 5, n. 45503 del 22/04/2014, Ayari, Rv. 260767 - 01). Dalle sentenze di merito, tuttavia, emerge nella specie che il vincolo reale è stato apposto prima dell'atto dell'intervento dell'imputato e dei correi. Nella sentenza della Corte di appello si precisa, infatti, che «la condotta contestata al Cibardo - cioè l'aver appreso la rete che si trovava sulla motovettura della [OSCURATO:PERSONA] ed essere fuggito con la stessa - è stata posta in essere in un momento in cui il personale di P.G. aveva già materialmente appreso il bene in questione al fine di apporre un vincolo reale sullo stesso in quanto costituente corpo del reato (v.cnr. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti)». Proprio nel verbale di sequestro probatorio dell'Il novembre 2016 richiamato dalla Corte di appello risulta espressamente che la rete è stata sottratta «dopo essere stata sottoposta a sequestro». D'altra parte, il sequestro penale deve intendersi costituito in ragione dell'apprensione della cosa da parte degli agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei pubblici poteri ad essa demandati e, dunque, il reato sussiste anche se non sia stato redatto ancora verbale di sequestro, purché le cose, come nella specie, siano state poste nella diretta ed esclusiva disposizione dell'agente di polizia giudiziaria (ex plurimis: Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettineli, Rv. 184943 - 01, con riferimento al reato di violazione della pubblica custodia di cose). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022. Il Consigliere este