CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 24038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di XXXXXXXXXXXXXXX,data 12.11.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato un’istanza diammissione all’affidamento in prova al servizio sociale;Letta, altresì, la memoria difensiva presentata il 19.2.2026;Rilevato che il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbiavalutati gli elementi positivi ricavabili dalla relazione dell’Uepe e non abbia tenutoconto delle condizioni di salute del condannato;Ritenuto che, in realtà, il Tribunale di sorveglianza ha preso inconsiderazione gli elementi favorevoli all’istante, ma li ha adeguatamentegiudicati recessivi rispetto a una denuncia sporta dalla cognata nei suoi confrontiper minaccia ed a una pregressa violazione delle prescrizioni della misuraalternativa attualmente vigente, per concludere non illogicamente che si è inpresenza di sintomi di una indole refrattaria alle regole;Dato atto che il provvedimento impugnato considera anche correttamente,quanto alla salute, che gli strumenti previsti dall’ordinamento per la sua tutelariguardano la detenzione domiciliare, cui l’istante è già sottoposto, e nonl’affidamento in prova;Aggiunto che la circostanza segnalata dal ricorso – ovvero che il condannatoaveva violato gli orari della misura vigente per sporgere denuncia contro ilcognato – è chiaramente irrilevante, perché nulla gli avrebbe impedito di recarsia denunciarlo negli orari in cui era autorizzato a uscire;Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limiti a sollecitare una non consentitalettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.