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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 08223/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21195/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 64/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in UDINE -DOM. [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.283/2024 depositata il 20/6/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrent i società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21195/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 64/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in UDINE -DOM. [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.283/2024 depositata il 20/6/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrent i società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08223/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris