CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 18368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena inflitta per violazione della legge sugli stupefacenti. Il Tribunale preliminarmente rammentava che, con ordinanza emessa il 26 maggio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari, concessi a Gobetti ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., avendo costui commesso rilevanti violazioni della misura. Richiamava, a sostegno della propria decisione reiettiva, la persistente pericolosità sociale del condannato, già in passato condannato per reati analoghi e destinatario di misura di prevenzione. Tale giudizio di pericolosità non reputava contraddetta dal dato, meramente formale, della regolare partecipazione al percorso terapeutico ambulatoriale concordato con il Sed, posto che in costanza dì arresti domiciliari, in esito agli esami tossicologici, egli era risultato positivo alla cocaina; chiaro sintomo sia dell'inaffidabilità e dell'immaturità dell'istante, sia del fallimento della misura più contenitiva di cui all'articolo 656, comma :10, cod. proc. pen., nonostante il supporto assicurato dal Sert. Valorizzava, infine, le circostanze che il condannato non disponesse di alcuna occupazione, né di un programma sufficientemente contenitivo e strutturato da svolgere in affidamento in prova. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, e deduce due motivi di ricorso: 2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 47, 47-ter e 50 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e vizio di motivazione un punto di errata valutazione dei presupposti per le misure alternative alla detenzione. Diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza di rigetto, il condannato, al momento delle riscontrate positività all'assunzione di stupefacenti, non era già stato sottopostoun percorso terapeutico, bensì ne stava affrontando la fase prodromìca (colloqui e controlli tossicologici). Il provvedimento impugnato ha, dunque, sostanzialmente fondato il rigetto sulle violazioni commesse, omettendo di considerare circostanze positivamente valutabili e, segnata mente, l'assenza di comportamenti di rilievo penale da parte di Gobbetti durante gli arresti domiciliari e l'atteggiamento di disponibilità e apertura con l'Uepe nel corso dei colloqui.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 47-ter, 51-ter, 70 Ord. pen. e 178 letLc) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe posto in essere un atto abnorme, non essendo egli facultato a disporre la revoca degli arresti domiciliari avrebbe potuto, al più, disporre la sospensione cautelativa, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen. La revoca degli arresti domiciliari, infatti„ è provvedimento che non compete al magistrato di sorveglianza, bensì al Tribunale. Si tratterebbe, comunque, di un provvedimento errato, posto che non poteva essere revocato un beneficio penitenziario non Int ancora deliberato; ciò - giusta la tesi del ricorrente - avrebbe prodotto una nullità ai sensi dell'art. 178 letC, c) cod. proc. pen., incidente sul diritto di difesa del condannato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 16 novembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita di essere accolto. 2. E', in primo luogo, privo di pregio il primo motivo. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto adeguato uso del potere di valutazione discrezionale che gli compete, valutando i precedenti penali in materia di violazione della disciplina degli stupefacenti, il dato oggettivo dell'esito positivo degli esami tossicologici eseguiti per ben tre mesi consecutivi, ma soprattutto l'atteggiamento serbato dall'istante in occasione dei colloqui con gli operatori, allorquando ha minimizzato le proprie condotte tossicomaníche, manifestando scarsa capacità di analisi critica e difficoltà di adesione a interventi di tipo ambulatoriale. Da questi dati obiettivi il giudice specializzato ha desunto l'immaturità e l'inaffidabilità del soggetto e il fallimento della misura disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen, L'ordinanza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari, ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), secondo cui i benefici penitenziari in esame non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena in modo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazione discrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge), affidlata al tribunale di sorveglianza, il quale è investito del potere-dovere dì valutare la compatibilità della misura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del reo e dì assicurare la prevenzione dei pericolo che egli commetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento concessivo del beneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1, n. 636 de111/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti, sempreché - in questo secondo caso - non fossero conosciuti dal tribunale di sorveglianza così da non averne tenuto conto nella sua decisione. [OSCURATO:PERSONA] specializzato, nel caso che ci occupa, lungi dal far discendere il proprio provvedimento di rigetto quale automatismo rispetto alle riscontrate violazioni della misura degli arresti domiciliari, ha adeguatamente esaminato plurimi elementi, inferendo - con motivazione non manifestamente illogica - che nessuna misura potesse essere concessa, in alternativa alla espiazionelella pena detentiva, non essendovi beneficio idonea a contenere la pericolosità ed il pericolo di recidiva del condannato. A fronte di tali congrue motivazioni, la difesa oppone una non consentita rilettura dei dati, peraltro accompagnata da un non condivisibile depotenziamento del dato, invece assai negativamente sintomatico, della reiterata positività all'uso di stupefacenti, non certo meno allarmante sol perché si tratterebbe della fase prodromica a quella d1 definitiva presa in carico del Sert. 3. Neppure può condividersi la tesi difensiva in punto di abnormità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di disporre la revoca degli arresti domiciliari. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il provvedimento del magistrato di sorveglianza di revoca degli arresti domiciliari, adottato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., è un provvedimento di natura cautelare e interinale al quale non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 51- ter Ord. pen. (Sez. 1, n. 32728 del 05/11/2020, Zanatta, Rv. 279932). Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza trae, invero, la sua legittimazione dalla disposizione dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., a tenore del quale «Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistral:o di sorveglianza». E, tra gli adempimenti in parola, l'articolo 47-ter, comma 6, Ord. pen. menziona espressamente la revoca del provvedimento per il caso del comportamento del soggetto contrario alla legge ovvero alle prescrizioni dettate,incompatibile con la prosecuzione della misura. In questa cornice, deve rilevarsi che il potere di revoca degli arresti domiciliari da parte del magistrato di sorveglianza è collegata alla genesi cautelare della misura detentiva, dalla quale deriva il suo costante adattamento alla posizione processuale del condannato. Il potere cautelare, infatti, si giustifica nella materia penale, in termini generali, per l'esigenza di preservare l'utilità della pronuncia definitiva. Connotazione, questa, che appare estranea al provvedimento adottato la' magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., com'è evidente a tenore di tale norma, che recita: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti». Ne discende che, nel caso in cui intervengono sopravvenienze comportamentali che contraddicono il giudizio prognostico favorevole formulato nei confronti del condannato nel processo di cognizione, in relazione all'applicazione del regime degli arresti domiciliari, al giudice competente - che nel nostro caso è il Magistrato di sorveglianza - deve essere riconosciuta la possibilità di adottare i provvedimenti cautelar' ritenuti opportuni, fatta salva, naturalmente, la deliberazione definitiva sulla concessione delle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza competente investito ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. In queste ipotesi, pertanto, il magistrato di sorveglianza interviene nella sola fase successiva alla trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione sull'eventuale concessione di una delle misure alternative di cui all'art.656, comma 5, cod. proc. pen., esercitando i poteri cautelari riconosciutigli dal comma 10 della stessa disposizione esclusivamente nei casi di trasgressioni comportamentali poste in essere da condannati che si trovano «agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire [...]», che impongono di rivedere il giudizio prognostico precedentemente formulato nei loro confronti. Se così è, nell'ipotesi in esame e in quelle a essa assimilabili, ci si trova di fronte a una situazione processuale che è ontologicamente diversa da quella della sospensione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione disposta ex art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. - che è stata definitivamente concessa dal tribunale di sorveglianza - e che trova la sua giustificazione nella sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen., che postula il riferimento a un provvedimento cautelare interinale sprovvisto di autonoma impugnabilità. Il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari da parte del magistrato di sorveglianza, dunque, presuppone una condizione processuale radicalmente differente da quella su cui s'innesta la sospensione provvisoria della misura alternativa concessa dal tribunale di sorveglianza, disposta ex art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. A ulteriore conferma dell'impossibilità di procedere a un'assimilazione sistematica delle due fattispecie, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di esecuzione di pene detentive, nel caso in cui il condannato che si trovi agli arresti domiciliari, intervenuta l'irrevocabilità della sentenza, si allontani dal luogo di custodia con conseguente ripristino della detenzione carceraria, la decisione sull'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza che abbia ricevuto gli atti ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall'ad, 51-ter ord. pen., atteso che tale disposizione regola esclusivamente il procedimento di revoca della misura alternativa già concessa» (Sez. 1, n. 36090 del 17/07/2019, Alì, Rv. 277010). Ne discende conclusivamente che, se intervengono sopravvenienze che contraddicono la prognosi favorevole già posta a base del provvedimento interinale, e sorge altresì il pericolo che il suo mantenimento metta in pericolo la sicurezza sociale, al giudice non può essere sottratta la possibilità di adottare provvedimenti cautelari di rigore, sino al «ritiro» del beneficio provvisoriamente concesso, fatta salva la deliberazione definitiva su di esso da parte dell'organo collegiale a ciò deputato. A tale compito è senz'altro chiamato il giudice titolare della potestà cautelare, ossia il Magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura provvisoria e che è indefettibilmente competente, sino alla decisione collegiale, a controllarne l'esecuzione. 4. Per le ragioni sin qui espresse il ricorso dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorr