CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 17025/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rA IVAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I i IERI che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore GRU i I FEDERICO del foro dì BRESCIA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11.01.2023, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della medesima città, in data 19.04.2018, relativamente all'affermata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo B) dell'imputazione (artt. 110 cod. pen. e 217 comma 1 n. 4 legge fall.) come rigalificata dal giudice di primo grado - disponendo lo stralcio degli atti relativi con formazione di autonomo fascicolo e la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Brescia - e ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni tre e mesi dieci di reclusione, nonché rideterminando la durata delle pene accessorie inflitte ai sensi dell'art. 216 legge fall., in misura corrispondente a quella della pena principale. Ha confermato nel resto. La pronuncia di primo grado aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui ai capi A. 5 (limitatamente alla distrazione di rimanenze beni di consumo del valore di euro 16.450,00), A. 7 e C.1., perché il fatto non sussiste, dichiarandolo colpevole delle residue imputazioni a lui ascritte. Segnatamente, l'imputato è stato, in definitiva, ritenuto colpevole dei reati di cui: -Capo A - artt. 110 cod. pen., 216 comma 1 e 2 e 219 comma 2 n. 1 legge fall., per avere, in qualità di socio di maggioranza nonché amministratore di fatto della società Ekoline s.r.1, - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia in data 27.09.2016: 1. distratto e/o dissipato il patrimonio della società cedendo alla B.I. Auto s.r.I., senza giustificazione economica e senza adeguata contropartita, il contratto di leasing stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] e relativo all'acquisto dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]; 2. distratto e/o dissipato il patrimonio della società cedendo alla Autoelite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., senza giustificazione economica ed a titolo gratuito, il contratto di leasing stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativo all'acquisto del furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]; 3. distrattato e/o dìssipato il patrimonio della società cedendo alla [OSCURATO:PERSONA] sr.!., senza giustificazione economica e senza adeguata contropartita, il contratto di leasing stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e relativo all'acquisto dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]; 4. distratto e/o dissipato il patrimonio della società cedendo alla B.M. copertura s.r.1., senza giustificazione economica e senza adeguata contropartita, un'imbarcazione acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto di compravendita serie 3 n. 005364; 5. distratto i beni iscritti nel bilancio 2015 per il valore di euro 195.551, non rivenuti dal curatore fallimentare in sede di inventario;6. distratto/occultato l'autovettura Audi A3, risultata intestata alla fallita e non rinvenuta dal curatore fallimentare in sede di inventario; 8. sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o comunque per averli tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. - Capo C) 2 - artt. 110 cod. pen. e 216 comma 1 legge fati., per avere, nella qualità suindicata, distratto e/o dissipato il patrimonio della società effettuando prelevamenti personali per circa euro 40.500,00 recanti la causale generica Yrimborso spese anticipate". (//z_ 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in quattordici motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta qualifica di amministratore di fatto della società Ekoline capo al ricorrente. Si evidenzia come entrambi i giudici di merito abbiano fornito motivazioni illogiche volte a qualificare il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita. Invero, si evidenzia come sia contrario ai parametri costituzionali ritenere che dovesse essere l'imputato a fornire la prova contraria di non aver utilizzato i poteri a lui riconosciuti mediante la procura speciale rilasciata in suo favore; laddove è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il mero rilascio di una procura speciale non è sufficiente per dimostrare l'assunzione della qualifica di amministratore da parte del procuratore essendo comunque necessaria la dimostrazione di atti gestori nel caso di specie non intervenuta. 2.2. Con il secondo motivo si contesta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., relativamente alle condotte distrattive, dissipative e di sottrazione ed occultamento delle scritture contabili di cui al capo A). In particolare, si ritiene che nella sentenza impugnata non emerga quale sia il contributo causale posto in essere dall'imputato in relazione alle condotte contestate. Invero, la Corte territoriale sì è limitata a riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] la qualità di amministratore dì fatto, senza indicare quale sia stato effettivamente il ruolo assunto dal medesimo nelle varie condotte. Dalle singole condotte contestate al capo A) non emerge quale condotta, commissiva od omissiva ovvero quale autore materiale o morale, avrebbe agevolato l'agire del coimputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto amministratore attivo, occorre valutare, nelle condotte da lui compiute, se il ricorrente abbia svolto attività agevolati-id. Segnatamente: -in relazione alla cessione del contratto di leasing del furgone [OSCURATO:PERSONA], emerge che sia stato il legale rappresentante a concludere l'affare, non rinvenendosi alcuna attività agevolatrice da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha partecipato alle trattative e non ne era a conoscenza;- non emerge alcuna condotta agevolatrice distrattiva in relazione alle condotte riguardanti l'autovettura Audi A.3., all'autocarro [OSCURATO:PERSONA] e l'imbarcazione; - in relazione alla dissipazione della [OSCURATO:PERSONA], emerge che la medesima era in uso al [OSCURATO:PERSONA], ma tale evenienza non può rappresentare una condotta agevolatrice. Inoltre, il contratto di leasing è stato ceduto dalla società per mezzo del legale rappresentante e nessuno ha dichiarato che la cessione sia stata effettuata dall'imputato; - anche in relazione al ritenuto concorso nella condotta di sottrazione e distruzione delle scritture contabili, non è provata alcuna condotta agevolatrice del [OSCURATO:PERSONA], né lo stesso è indicato come soggetto che sapeva o poteva sapere dove erano custoditi i documenti contabili. Pertanto, non è possibile ritenere l'elemento soggettivo del concorso nel reato di specie, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] la contezza che le medesime fossero sparite. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte di distrazione e dissipazione di cui al capo A), punti 1,2,3,4, e 6. Richiamando quanto precedentemente affermato nel secondo motivo, si ritiene come, anche in merito alle condotte suindicate, la Corte territoriale non abbia minimamente motivato sul ruolo ricoperto dal ricorrente, limitandosi apoditticamente a presumere che dal ricevimento di somme di denaro sia derivata la prova di una gestione di fatto della società, dalla quale consegue la responsabilità per i reati contestati. Invero, in relazione alle singole condotte, la Corte tratta solo la configurabilità o meno dell'elemento materiale del reato, senza imputarle specificamente agli imputati. In sostanza, la Corte territoriale, fornendo una motivazione illogica e presuntiva - fondata, come detto, sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe bonificato somme di denaro in proprio favore - ha presunto il ruolo di amministratore di fatto dello stesso, omettendo di indicare quale ruolo abbia effettivamente avuto nelle singole condotte distrattive e dissipative contestate. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta distrattiva di cui al capo C). lett. B) dell'imputazione. La motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto è carente atteso che l'appello proposto dall'imputato ha investito tutti í capi dell'imputazione, compreso il capo C), avendo la difesa chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la doglianza inerente il ruolo effettivamente ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle somme dal medesimo percepite, spiegando il perché lo ritenga in maniera apodittica autore materiale dei bonifici. I giudici di merito non indicano da quali elementi dovrebbe dedursi che l'imputato abbia disposto personalmente i bonifici. Pertanto, se tale condotta non può fondare la prova della sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, questa può essere provata o presumendo l'azione dell'imputato di aver gestito la società oppure indicando gli elementi da cui emerge che sia stato lo stesso ad effettuare ì bonifici, mancano tuttavia argomenti al riguardo nella sentenza impugnata. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 216 comma 1 n. 1 legge fall. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto atti di rilevanza penale, recanti pregiudizio ai creditori, le cessioni dei contratti di locazione e/o leasing oggetto delle distrazioni e dissipazioni di cui al capo A.1, A.2. e A.3 In particolare: -in relazione alla distrazione di cui al capo A.2., relativamente al furgone Iveco daily, la Corte territoriale si è limitata a censurare la valutazione antieconomica effettuata dalla difesa a mezzo del proprio consulente, senza indicare alcun valore positivo che lo stesso bene avrebbe potuto portare alla curatela. Peraltro, il mezzo in questione, immatricolato nel 2004, nel 2015 avrebbe dovuto avere sicuramente un valore molto inferiore e la stessa società avrebbe dovuto provvedere al riscatto nonché alle riparazioni del caso in quanto il veicolo non era marciante o — se tale circostanza non era ritenuta veritiera — comunque a provvedere alle spese necessarie per il mantenimento. Tuttavia, la società in quell'arco temporale era già decotta e la spesa per il riscatto ed il mantenimento sarebbero state antieconomiche. Pertanto, non si comprende perché il mancato riscatto del mezzo suindicato sia da considerare un danno per il fallimento, pur rappresentando il riscatto una spesa non sostenibile per una società oramai decotta; -anche in relazione alla contestata dissipazione di cui al capo A.3., riguardante l'autocarro "Fiat punto van", non si rinviene la configurabilità dell'elemento materiale dell'offensività della condotta. L'affermazione secondo cui vi sia stata un'ingiustificata diminuzione del patrimonio della società non è corretta atteso che il bene non si trovava ancora nel patrimonio della società. Si ritiene che anche in tal caso le spese sostenute dalla società acquirente rappresentino l'evidente antieconomicità della continuazione del contratto in capo alla fallita. Invero, la medesima ha speso le somme di euro 2.232, 50 ed euro 680,00, a cui devono aggiungersi quelle di trasferimento e di assicurazione. Pertanto, se il valore del mezzo è pari ad euro 4.000,00 — come affermato dalla Corte — e la società era in stato dì decozione, non si può ritenere sussistente la contestata distrazione; - con riferimento alla dissipazione dell'auto [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo A.1., si evidenzia come la prosecuzione del contratto di leasing avrebbe rappresentato un onere per la società, in quanto lo stesso sarebbe scaduto nel 2017. La società, decotta, cedendolo ha invece ricevuto una somma di denaro e ha evitato di spendere alcunchè per il riscatto, non avendo neppure la capacità economica di sostenerlo. Come riferito poi dal medesimo consulente di parte, ed indicato in sentenza, sussisteva un debito con la locatrice finanziaria che sarebbe stato destinato ad aumentare, attesa la più volte indicata decozione della società. Pertanto, non vi è stata alcuna diminuzione del patrimonio societario atteso che il bene non era ancora di proprietà della società e la prosecuzione del contratto avrebbe comportato solo oneri per la curatela. 2.6. Con il sesto motivo, si censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta distrattiva contestata al capo A.1. (relativamente alla dissipazione della [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, la Corte territoriale non fornendo alcuna motivazione in relazione alla condotta distrattiva contestata, non si comprende quale ruolo abbia ricoperto l'imputato. Invero, non è possibile ricavare se la sua condotta fosse stata attiva ovvero omissiva e violatrice dei doveri tipici dell'amministratore. La Corte territoriale non ha motivato circa il rapporto sussistente tra gli elementi negativi a sua conoscenza - debito accumulato con la finanziaria, valore canoni a conclusione e spese necessarie - con l'eventuale beneficio per il fallimento. Pertanto, la conclusione a cui perviene la Corte è apodittica, non tenendo conto che il bene non era di proprietà della società e poteva non entrare mai nel patrimonio della società in quanto la stessa società era decotta e non in grado di onorare i canoni. 2.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta distrattiva contestata al capo A.2., concernente la cessione a titolo gratuito del contratto di leasing relativo al furgone "iveco daily". Anche sul punto, si ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sia inadeguata atteso che fonda la propria decisione sul valore del bene al momento della cessione del contratto, non considerando le possibilità economiche della fallita al momento del dovere di riscatto. Visto lo stato di decozione della società, la Corte illogicamente ritiene che la stessa potesse riscattare il bene e provvedere alle spese del mantenimento. Pertanto, anche in tal caso, la Corte territoriale non indica se la società avrebbe potuto affrontare la spesa del riscatto o se avrebbe rischiato una responsabilità contrattuale con gli svantaggi che ne derivano, limitandosi a ritenere che il bene è stato svenduto, senza considerare che lo stesso era di proprietà della finanziaria. 2.8. Con l'ottavo motivo si denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta distrattiva di cui al capo A.3., riguardante la dissipazione dell'autocarro fiat punto van. Sul punto, si fa riferimento a quanto dedotto nei due precedenti motivi, laddove si ritiene che la Corte territoriale non abbia offerto una motivazione adeguata atteso che ha indicato elementi di fatto da cui emerge che la cessione del contratto ha piuttosto evitato una spesa. Ancora una volta, la Corte territoriale non ha correttamente valutato se le spese sostenute dall'acquirente potevano essere sostenute anche dalla fallita ovvero se la stessa rischiava di andare incontro ad una responsabilità contrattuale, perdendo il bene.2.9. Con il nono motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta dissipativa di cui al capo A.4. concernente l'imbarcazione. La motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto è carente nella misura in cui non fornisce alcun elemento che possa ricondurre ad un'azione od omissione in capo all'imputato. Invero, non si deduce una sua partecipazione ovvero che sia stato lo stesso ad effettuare le trattative per l'acquisto o la vendita del bene. Si evidenzia come la condotta contestata non sia sussumibile nella fattispecie di bancarotta patrimoniale per dissipazione atteso che, nel caso di specie, non si rinviene una condotta che comporti un depauperamento del patrimonio sociale per fini estranei all'attività aziendale. Peraltro, la Corte territoriale incorre in un vizio di motivazione laddove nulla adduce circa l'irragionevolezza della vendita dell'imbarcazione, concentrandosi invece sulla vendita ritenuta a prezzo non adeguato, non motivando sulla ritenuta dissipazione. Inoltre, non si rinviene una motivazione sotto il profilo dell'elemento soggettivo e sul perché la vendita dell'imbarcazione medesima debba essere ritenuta estranea ai fini dell'impresa, posto che è un bene non utilizzato dalla stessa per svolgere la propria attività. 2.10. Con il decimo motivo si contesta violazione dell'art. 216 legge fall. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato in ordine alla condotta distrattiva di beni strumentali del valore complessivo di euro 179.101,15 di cui al capo A.5 dell'imputazione. La Corte territoriale, in ordine alla contestata e ritenuta distrazione dei beni strumentali, non indica quale ruolo sia stato effettivamente svolto dall'imputato, non essendo individuato né quale autore materiale della presunta distrazione, né come autore di una condotta omissiva. Nel caso di specie, si rende evidente come la prova dell'esistenza dei beni ritenuti sottratti è data dall'analisi della situazione contabile fatta dal curatore. Invero, lo stesso curatore non è in grado di individuarli, se non genericamente, affermando come non sia in possesso del registro dei beni ammortizzabili e che la documentazione contabile consegnata dal consulente della fallita risulta non attendibile. Pertanto, dinanzi a tali elementi, non può ritenersi configurato il reato in argomento, non essendovi la prova dell'esistenza dei beni oggetto di distrazione e non potendosi presumere l'attendibilità delle scritture contabili. Inoltre, la Corte territoriale si limita a disattendere I furto e la vendita dei beni prospettati dalla difesa, non motivando sul perché fosse sufficiente un dato contabile a fondare il giudizio sull'esistenza dei beni. 2.11. Con l'undicesimo motivo denunzia l'erronea applicazione dell'art. 216 comma 1 n. 1 legge fall. e vizio di motivazione in relazione alla condotta distrattiva contestata al capo A. 6, concernente la vettura Audi A3. Richiamando quanto dedotto nei motivi precedenti, si contesta la mancanza di motivazione offerta dalla Corte territoriale, inerente al ruolo ricoperto dall'imputato in relazione alla condotta contestata. Inoltre, anche nel caso di specie, non può ritenersi integrato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Si rileva che, come emerge dagli atti, il bene è sempre rimasto presso le officine del Berardelli e dunque non vi è stata alcuna sottrazione, non essendovi mai stato un distacco effettivo del bene dal patrimonio della società. Inoltre, non emerge un occultamento del bene, non marciante per avaria del motore, e non è rinvenibile alcuna azione dell'imputato che ne possa configurare un nascondimento. 2.12. Con il dodicesimo motivo si contesta l'erronea applicazione degli artt. 216 comma 1 n. 2 legge fall., artt. 42, 43 comma 1 e 40 comma 2 cod. pen. La difesa evidenzia come la Corte territoriale abbia erroneamente considerato che la prova del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia derivata dalle circostanze per cui: i beni distratti sono stati rinvenuti solo grazie alla situazione contabile del 31.12.2015, le somme bonificate all'imputato sono state accertate tramite documentazione bancaria, le auto sono state rinvenute grazie alle verifiche al PRA. Tuttavia, non si considera come le azioni suindicate non siano state caratterizzate da modalità di esecuzione volte ad impedire ai creditori di notarle e di non accertarle e non siano state connotate da alcuna volontà di arrecare pregiudizio ai creditori. Invero, i documenti del PRA sono pubblici, le auto non state vendute ed i bonifici al [OSCURATO:PERSONA] sono reperibili sulla documentazione bancaria e sono stati eseguiti fino ad un anno prima del fallimento. La motivazione, pertanto, risulta inadeguata laddove si ritiene che la presunta sottrazione sia da inquadrare — secondo quanto ricostruito dalla Corte — all'inizio del 2016 - al massimo in data 11 marzo 2016 — alla data del furto denunciato dalla società. Invece, la documentazione di cui si ha certezza la presenza è riferibile sino all'anno 2015, mentre non vi è alcuna documentazione per l'anno 2016. Inoltre, la condotta contestata, così come temporalmente inquadrata dalla Corte territoriale, non è vicina al fallimento della società, né è avvenuta dopo la richiesta del fallimento o la conoscenza della procedura concorsuale medesima, sicché si deve concludere che non sussiste il dolo specifico. 2.13. Con il tredicesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di bancarotta documentale specifica. In riferimento al contestato vizio motivazionale, la difesa evidenzia che la Corte territoriale ritiene irrilevante la circostanza per cui la gran parte della documentazione, dalla quale sono emerse le condotte contestate, è stata recuperata presso il consulente della società, senza spiegare perché, se l'intenzione dell'imputato fosse stata quella di nascondere al curatore le condotte distrattive, egli non abbia pensato che con la documentazione in possesso del consulente sarebbe stato comunque possibile accertarle. La Corte territoriale ha indicato alcuni fatti contestati come quelli che si sarebbero voluti nascondere mediante la sottrazione delle scritture contabili, non tenendo conto che lo scopo o del dolo specifico non deve realizzarsi per la sua configurabilità, dovendo invece esservi una possibilità concreta. Pertanto, sì ritiene che in relazione ai bonifici in favore dell'imputato e alla proprietà delle automobili, non appare confacente la previsione della concreta possibilità del loro nascondimento, atteso che il PRA e gli estratti conto sono documenti consultabili dal curatore. In sostanza, la sentenza impugnata non offre una motivazione sulla natura delle condotte che si sarebbe voluto nascondere, né sull'idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati a celare operazioni fraudolente, nè pone a confronto la contestata sottrazione con la condotta del legale rappresentante che ha collaborato con il curatore, permettendo di recuperare le scritture. 2.14. Con il quattordicesimo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si ritiene come la Corte di appello non si sia confrontata con il motivo di gravame avanzato in sede di appello sul punto, limitandosi ad una mera valutazione dei precedenti penali dell'imputato, aspecifici e risalenti nel tempo, al fine di valutare la capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], violando in tal modo la norma di cui all'art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen. che richiede l'attualità della pericolosità sociale. Inoltre, poichè la condotta in astratto più grave è la bancarotta documentale, contraddittoriamente la Corte territoriale ritiene che la distrazione delle somme liquide di cui al capo C) lett. b) dell'imputazione, possa connotare in maniera negativa la pena, determinando uno scostamento dal minimo. Peraltro - si aggiunge - la gravità della condotta di cui al capo C) lett. B) è stata già considerata nell'aumento ex art. 219, comma 2, n. 1 legge fai!. Dunque, i giudici di merito hanno considerato ingiustificatamente due volte il medesimo fatto per la determinazione della pena. Da ultimo, si lamenta l'apparente motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nella parte in cui si è limitata a ritenere, basandosì su quanto affermato dal giudice di primo grado, l'inesistenza di elementi positivi tali da giustificare la loro concessione. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando diversi tratti di inammissibílità.1.1. Quanto al primo motivo occorre operare delle premesse in diritto alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia di amministratore di fatto e di procura generale o speciale conferita dall'amministratore formale. [OSCURATO:PERSONA] intende in particolare richiamare il principio - perfettamente calzante rispetto al caso di specie - affermato da Sez. 5, Sentenza n. 2793 del 22/10/2014, dep. 21/01/2015, Rv, 262630 - 01 - qui condiviso - secondo cui la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale "ad negotia", quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (fattispecie in cui questa Corte, nel ritenere immune da vizi la sentenza impugnata, la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, ha reputato non rilevante la circostanza che l'imputato, a fronte del conferimento di una procura generale rilasciata sin dalla costituzione della società ed avente ad oggetto ampi poteri, avesse compiuto un unico atto gestorio); e nel caso di specie i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado hanno innanzitutto evidenziato come la procura, di ampissima portata, era stata rilasciata al ricorrente all'atto della costituzione della società in cui peraltro il [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito la propria ditta individuale, assumendo partecipazione societaria pari al 96 %, senza tralasciare di mettere in luce come, al contempo, fossero emersi anche concreti atti decisionali dell'imputato, che aveva tra l'altro disposto bonifici in proprio favore, privi di giustificazione, per complessivi euro 40.500 (oggetto della condotta distrattiva di cui al capo C.b, rispetto alla quale, peraltro, l'appello non aveva avanzato censure ad hoc). In ogni caso, i giudici di merito hanno argomentato anche riguardo alla ravvisata distrazione intervenuta attraverso i bonifici in argomento, che sono stati ritenuti indicativi del potere decisionale dell'imputato per essere stati disposti in favore dello stesso - senza una effettiva e dimostrata giustificazione - circostanza che evidentemente depone per l'assunzione della relativa decisione da parte del medesimo quale diretto beneficiario delle somme illegittimamente riscosse (ammontanti a ben, complessivi, euro 40.500,00). D'altra parte, si deve rammentare che in tema di fatti di bancarotta fraudolenta, di cui all'art.223 legge fallimentare, il rilascio di una formale procura da parte dell'apparente amministratore della società non esclude che costui sia un "uomo di paglia" o un cc- amministratore e che l'amministratore, vero dominus, sia, come appurato nel caso di specie, l'apparente procuratore, ne' esclude il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta con l'amministratore. Sicché, se è vero che, come precisato da Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 10/02/2022, Rv. 282775 - 01 (in relazione a fattispecie in cui questa Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avessero generato passività), ìn tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia", ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa, è altrettanto vero che nel caso di specie le funzioni direttive sono state in buona sostanza ravvisate non solo per il contenuto della procura e per il contesto in cui venne rilasciata ma anche in considerazione della complessiva strategia - di cui vi è cenno nella sentenza impugnata a pag. 5 - sottesa alle plurime condotte poste in essere anche attraverso la stessa procura che autorizzava al loro compimento, soprattutto a quelle realizzate non molto tempo prima della dichiarazione di fallimento, ritenute pienamente indicative di una sistematica e preordinata dismissione del patrimonio della società - non di rado in favore di società che presentavano collegamenti con l'imputato come nel caso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella cui compagine societaria figurava non solo una dipendente della Ekoline ma anche il fratello del [OSCURATO:PERSONA], già socio della Ekoline (dismissione del patrimonio a cui faceva seguito il fallimento della società con un accertamento del passivo per diverse centinaia di euro a fronte di una totale assenza di attivo). Non solo, nella sentenza impugnata si precisa altresì che dalla relazione ex articolo 33 legge fallimentare emerge che il ricorrente gestiva personalmente i conti correnti della fallita - dai quali egli risultava pacificamente avere bonificato in suo favore a più riprese la somma complessiva di euro 40.500. Ad ulteriore dimostrazione del concreto potere dispositivo e gestionale delle risorse della società facente capo all'imputato, si sottolinea come lo stesso utilizzasse personalmente la vettura [OSCURATO:PERSONA] oggetto di contratto di leasing stipulato dalla società - senza che ne fosse emerso un effettivo scopo sociale (contratto di leasing che veniva peraltro poi ceduto senza adeguata contropartita secondo l'impostazione accusatoria di cui al capo Al e riscontro nelle pronunce di merito). A fronte di tale impostazione il ricorrente si limita, viceversa, ad una critica generica, riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze sollevate nelle sedi di merito alle quali la sentenza impugnata (ma in realtà già quella di primo grado aveva esaurientemente affrontato il tema) aveva, come detto, già fornito adeguate risposte, evidenziando, in buona sostanza, come il ruolo rivestito dal ricorrente risulti ricostruito sulla base di elementi di fatto - non suscettibili di verifica nella presente sede - fondati su prove anche documentali, dalle quali si è desunto, con argomenti esenti da vizi logici e giuridici e, dunque, sottratti al controllo di legittimità, il potere di agire del ricorrente in ordine ai rapporti bancari e contrattuali della fallita, e ciò anche alla luce delle specifiche condotte di utilizzo personale e di depauperamento dei beni della società, anche a suo favore, con pregiudizio dei creditori, al medesimo riconducibili.Costituisce invero ius receptum (cfr. per tutte Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01) che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto sì traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto dì una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. 1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo deve osservarsi che essi si fondano su una errata impostazione in diritto dal momento che quanto argomentano si attaglia piuttosto al caso dell'amministratore formale, mera testa di legno, che secondo la giurisprudenza di questa Corte risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale solo nel caso in cui abbia avuto sentore degli atti distrattivi posti in essere dal vero amministratore e non li abbia volutamente impediti, laddove nel caso di specie gli atti distrattivi e dissipativi, come la stessa sottrazione delle scritture contabili, sono stati attribuiti al ricorrente quale amministratore di fatto, nel senso che sono state ritenute a lui direttamente imputabili le condotte illecite, sia pure contestate in concorso con l'altro amministratore - che era risultato svuotato dei poteri effettivi propri dell'amministratore dal momento che con la procura essi erano stati attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] che li aveva esercitati anche di fatto. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile dì tutti i comportamenti, sia omissivì che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato (Sez. 3, Sentenza n. 33385 del 05/07/2012; tale equiparazione impedisce di ritenere una responsabilità limitata ad alcune condotte soltanto), e rispetto a tale evenienza nulla ha argomentato la difesa che si limita ad assumere che ove siano due gli amministratori ad avere avuto un ruolo attivo ciascuno deve rispondere solo degli atti direttamente compiuti, e a rappresentare che solo alcune condotte sarebbero, nel caso di specie, materialmente riferibili al [OSCURATO:PERSONA]; laddove, come ha ben posto in evidenza la Corte di appello, è emerso che fosse lui a gestire i conti societari, attraverso í quali erano realizzate le movimentazioni in dare ed avere, con relativi esborsi ed introiti, ovvero operazioni implicanti la piena disponibilità del denaro della società, alle quali era evidentemente collegata la stessa gestione dei rapporti contrattuali intorno a cui ruotano le contestazionì di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sicché rimangono prive di pregio tutte quelle cure che lamentano il difetto di prova del coinvolgimento dell'imputato rispetto a ciascuna delle condotte distrattive e dissipative passate in rassegna (col terzo motivo di ricorso). A ben vedere la difesa, infine, assume - cambiando di nuovo impostazione - che necessita la prova del concorso, rectlus dello specifico contributo del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che egli non aveva rivestito la qualifica né di amministratore di diritto né di fatto, laddove come esposto con riferimento al primo motivo di ricorso i giudici di merito hanno ritagliato in capo al ricorrente la specifica veste di amministratore di fatto con la conseguenza che su di lui gravavano tutti gli obblighi dell'amministratore. Rimane solo da aggiungere, quanto alla distrazione di cui al capo C.b, che, come già sopra esposto, la Corte di appello ha evidenziato come essa non fosse stata oggetto di specifica contestazione in appello sicché deve ritenersi manifestamente insussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato al riguardo (col quarto motivo di ricorso). D'altra parte, neppure si potrebbe ritenere che essa sia stata contestata attraverso la censura che aveva eccepito il difetto della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente - ravvisata anche attraverso tale condotta - dal momento che deve convenirsi con la sentenza impugnata che in ogni caso, alla stregua dell'atto di appello, non si possa ritenere specificamente contestata la condotta distrattiva in argomento. La Corte di appello ha comunque argomentato al riguardo (come peraltro già il primo giudice), e neppure nella presente sede si rinvengono specifici rilievi che consentano di superare l'impostazione congruamente motivata dai giudici di merito. 1.3. Quanto alle condotte distrattive/dissipative relative ai contratti dì leasing di cui ai punti Al, A2, A3 (aventi, rispettivamente, ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA], il furgone Iveco e iI veicolo [OSCURATO:PERSONA]), contestate col quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, si deve osservare che nelle conformi pronunce di primo e secondo grado risultano specificamente individuati gli episodi ad esse relativi, con relative analisi delle ragioni che hanno indotto a ritenere non congrui ì prezzi versati pure alla luce dei rilievi difensivi, per cui sono manifestamente infondate le generiche doglìanze del ricorrente tese a censurare - nuovamente - i profili dell'elemento oggettivo riconosciuto in sentenza; esse per altro verso omettono di considerare, quanto all'elemento soggettivo - non oggetto di censura in appello con la conseguenza che il motivo articolato sul punto solo nel ricorso in scrutinio è proprio inammissibile per essere inedito - che, ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta, è sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno che possa derivare alle ragioni creditorie da determinate operazioni ovvero della idoneità dell'atto ad esporre a le ragioni dei creditori; danno nel caso dì specie ravvisato in re ipsa non solo per la non congruità del prezzo pattuito ma anche - come ben si sottolinea nella pronuncia di primo grado - per l'assenza di notizie circa la sorte del prezzo incassato; circostanza che evidentemente supera tutte le considerazioni svolte in ricorso circa i vantaggi che la società avrebbe conseguito nel cedere quei contratti (per essere oramai in una situazione di decozione che le impediva la prosecuzione). 1.4. Quanto al nono motivo afferente la cessione dell'imbarcazione è solo il caso di precisare che secondo la congrua ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito essa è stata venduta ad un prezzo notevolmente inferiore - non essendo risultate( attendibili e convincenti, per tutta una serie di ragioni specificamente indicate, i rilievi esposti dal consulente della difesa già affrontati con adeguata motivazione dai giudici di merito e qui pedissequamente riproposti (cfr. in particolare la sentenza di primo grado al paragrafo 6.3. e quella di secondo grado a pagg. 24 e 25). Per il resto non possono che valere le considerazioni già svolte in relazione alle altre ipotesi distrattive affrontando i motivi di cui ai punti precedenti; non si può però non sottolineare con riferimento allo specifico argomento speso dalla difesa circa la estraneità del bene rispetto all'esigenze della società che esso più che deporre per la insussistenza della distrazione di tale bene tradisca piuttosto la natura impropria, a monte, del suo acquisto. 1.5. La congruità anche della disamina della bancarotta patrimoniale afferente i beni strumentali, messa in discussione col decimo motivo, non lascia spazio alle questioni qui riproposte che avevano trovato già adeguata analisi nella sentenza di primo grado al paragrafo A.2; e quella di secondo grado ha ulteriormente precisato la vicenda distrattiva in argomento, con diffusi argomenti esposti alle pagg. 18 e 19 in cui vengono presi in considerazione anche i rilievi difensivi, ritenuti evidentemente recessivi e comunque non decisivi ai fini del sovvertimento totale della valutazione. Quanto al contributo dell'imputato contestato anche rispetto a tale distrazione, si deve ripetere che esso non era stato specificamente messo in discussione in appello e che in ogni caso per esso non possono che valere le considerazioni già svolte ai punti precedenti, in particolare allorquando si è trattata la riferibilità delle condotte al [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto. Né, in verità, era stata messa in discussione con l'atto di appello la esistenza dei beni che si assumono distratti, essendosi piuttosto in quella sede fornita una ricostruzione alternativa in ordine alla loro sorte e al loro valore, sicché il motivo che viene sul punto azionato solo nella presente sede è inammissibile perché del tutto nuovo. 1.6. Del tutto nuovo è anche il motivo undicesimo che sì appunta sulla distrazione dell' autovettura Audi A3. In ogni caso la sentenza impugnata ha esaminato adeguatamente anche la vicenda relativa a tale bene alle pagg. 20 e 21. 1.7. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, di cui al dodicesimo e tredicesimo motivo, ove la sì contesta sostanzialmente sotto il profilo soggettivo del dolo specifico - deducendo violazione di legge e vizio di motivazione - si osserva che gli argomenti spesi al riguardo sono suggestivi e non considerano che ciò che è emerso è stato accertato attraverso fonti su cui gli amministratori non avrebbero potuto incidere in quanto sottratte alla loro disponibilità, così per le risultanze del P.r.a. come per i dati contabili telematici rimasti nella disponibilità del consulente e quelli bancari; e quanto all'assunta collaborazione svolta dal co- amministratore nulla di concreto ed utile ai fini che occupano è stata addotto; e in ogni caso i giudici di merito hanno evidenziato che nonostante quanto reperito dal curatore non si è comunque riusciti ad effettuare una compiuta, totale, ricostruzione delle vicende. Sicché quanto si rappresenta nei motivi in scrutinio non appare affatto idoneo a screditare la ricostruzione dei giudici di merito relativa alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione, che dà congruamente conto della sussistenza - anche - dell'elemento soggettivo del dolo specifico (così a pagg. 25/27 della sentenza impugnata), avendo in particolare la Corte di appello alla pag. 28 inteso piuttosto evidenziare come proprio la frammentarietà dei dati reperiti risulti indicativa del dolo di recare pregiudizio ai creditori dal momento che la gran parte delle scritture contabili non è pervenuta nella disponibilità degli organi fallimentari; si è in buona sostanza ritenuto che a fronte delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale - ricostruite grazie a dati acquisiti aliunde - siano state strumentalmente occultate le scritture contabili. Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, specifico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari - anche sotto forma della loro omessa tenuta - che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale. I motivi sono dunque nel loro complesso infondati. 1.8. Del pari, nel suo complesso, infondato è il quattordicesimo motivo sul trattamento sanzionatorio. E' noto infatti che in tema di concessione di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono in linea di massima censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui le relative statuizioni siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata - come nel caso di specie - la soluzione adottata dal giudice di merito al riguardo. In particolare, nel caso di specie la Corte di appello, al pari del primo giudice, ha innanzitutto evidenziato che non emergono elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - evidentemente non evidenziati neppure con l'atto dì appello. Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi dì segno positivo (Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01), laddove nel caso di specie a fronte della mancanza di tali elementi positivi vi sono i precedenti penali dell'imputato. E, quanto alla pena, è il caso di precisare che la sentenza impugnata ha comunque offerto adeguata motivazione indicando le ragioni (i precedenti penali) per le quali ha ritenuto di mantenere ferma la pena base stabilita dal Tribunale relativa al reato già in primo grado ritenuto più grave - quello di bancarotta fraudolenta documentale - , e ciò è sufficiente non risultando intaccata la valutazione già operata al riguardo avendo l'annullamento involto unicamente il reato di bancarotta impropria che era stato posto in continuazione fallimentare ex art. 219 comma 2 n. 1 I.f.; sicché la censura che si appunta sul fatto che la Corte di appello avrebbe impropriamente fatto riferimento, per motivare la determinazione della pena base, alla circostanza della distrazione di somme in proprio favore, rimane priva di rilievo, non considerando che la Corte di appello si è limitata a confermare la pena base come individuata dal Tribunale e che questo aveva già indicato in maniera più che precisa ed adeguata le ragioni che