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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 03311/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA]' (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9r1fite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente. udito il difepsre Nessun ifensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il maggio 2021, il Tribunale del Riesame di Prato ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Prato a carico di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di furto e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca aveva ad oggetto un rapporto di conto corrente cointestato ad altra persona e la quota di un cespite immobiliare.

Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. 1.1 Con il primo si deduce violazione di legge sotto il profilo dell'assenza di motivazione sul periculum in mora, attesa la facoltatività della confisca collegata al profitto del reato di furto di cui risponde il ricorrente.

Si duole inoltre dell'assenza totale di motivazione in relazione al profilo della proporzione tra profitto del reato ed il valore dei beni vincolati, di gran lunga superiore al primo. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia il medesimo vizio in relazione al sequestro della somma depositata sul conto corrente n. 105964534 trattandosi di conto cointestato anche a terza persona estranea ed in assenza di accertamenti sulla riferibilità della somma all'indagato ricorrente. 1.3 Con il terzo e ultimo motivo si ripropone la doglianza riguardante l'assenza di proporzione - requisito necessario anche per la misura cautelare reale - del valore dell'immobile, acquistato per la somma di C 239.200,00 e la cui quota di pertinenza è pari a C 119.600,00, a fronte di un profitto contestato pari a complessivi C 32.150,00.

L'imputato, a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], previo conferimento di procura speciale all'uopo rilasciata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. 3.

La relativa declaratoria d'inammissibilità deve essere effettuata con procedura "de plano", a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOGIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA]' (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PRATO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9r1fite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente. udito il difepsre Nessun ifensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il maggio 2021, il Tribunale del Riesame di Prato ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Prato a carico di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di furto e indebito utilizzo di carte di pagamento. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca aveva ad oggetto un rapporto di conto corrente cointestato ad altra persona e la quota di un cespite immobiliare. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. 1.1 Con il primo si deduce violazione di legge sotto il profilo dell'assenza di motivazione sul periculum in mora, attesa la facoltatività della confisca collegata al profitto del reato di furto di cui risponde il ricorrente. Si duole inoltre dell'assenza totale di motivazione in relazione al profilo della proporzione tra profitto del reato ed il valore dei beni vincolati, di gran lunga superiore al primo. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia il medesimo vizio in relazione al sequestro della somma depositata sul conto corrente n. 105964534 trattandosi di conto cointestato anche a terza persona estranea ed in assenza di accertamenti sulla riferibilità della somma all'indagato ricorrente. 1.3 Con il terzo e ultimo motivo si ripropone la doglianza riguardante l'assenza di proporzione - requisito necessario anche per la misura cautelare reale - del valore dell'immobile, acquistato per la somma di C 239.200,00 e la cui quota di pertinenza è pari a C 119.600,00, a fronte di un profitto contestato pari a complessivi C 32.150,00. L'imputato, a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], previo conferimento di procura speciale all'uopo rilasciata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. 3. La relativa declaratoria d'inammissibilità deve essere effettuata con procedura "de plano", a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro 500,00 in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOGIT
Decreto Cassazione n. 03311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris