CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 839/2025depositata il 25/9/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidateNumero registro generale 2374/2026Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 25987/2026Data pubblicazione 30/09/2026come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore deicontroricorrenti, dichiaratosi antistatario; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore,dichiaratosi antistatario.Roma, il 30/9/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]