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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 35/1970

ECLI:IT:COST:1970:35
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ricorso presentato al pretore di Stradella il 18 maggio 1968, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 9 e 14 della legge 3 marzo 1967, n. 317, proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di Pavia 27 gennaio 1968, nonché avverso l'ordinanza 21 marzo 1968 dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Lombardia, con le quali gli erano state inflitte rispettivamente le sanzioni del ritiro della patente di guida per mesi quattro e della sospensione dell'efficacia della carta di circolazione pure per mesi quattro per contravvenzione agli artt. 57, comma sesto, e 91, comma quarto, del codice della strada, come modificati dagli artt. 1 e 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572 "per avere effettuato un servizio pubblico di linea, sul tratto [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] con l'autovettura Fiat 1800, targata PV 93397, destinata ad uso di noleggio con conducente, trasportando quattro persone con destinazione fissa al prezzo di lire 400 per persona".

Nel giudizio così promosso, il pretore adito, accogliendo analoga istanza del patrono del Brandolini, con ordinanza in data 18 maggio 1968, disponeva la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e, con altra ordinanza, in data 28 maggio 1968, rilevato che la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572, perché in palese contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione appariva fondata in quanto "detto contrasto appare ictu oculi evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n. 572", disponeva testualmente: "Ritenuta non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione della Repubblica, sollevata dal ricorrente, dispone che la presente ordinanza venga... (omissis)"; "Visto, poi, l'art. 37 c.p.c., rileva stando alla norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, difetto di giurisdizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e quindi la revocabilità del provvedimento in data 18 maggio 1968 di questa Pretura, per il caso che la Corte costituzionale respinga l'eccezione di incostituzionalità cui sopra sollevata ad istanza di parte".

Esaurite le formalità di legge, il giudizio viene ora alla cognizione della Corte in camera di consiglio, nessuna delle parti interessate essendosi costituita. : Né dall'ordinanza di rinvio, né dal verbale di udienza, nel quale è riportata la analoga eccezione sollevata dal patrocinio del Brandolini, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte.

Il giudice a quo, infatti, con l'ordinanza, dopo aver riportato la eccezione sollevata dal patrono della parte nei seguenti termini: "si dà atto che per il ricorrente compare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale avanza la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572, in quanto in palese contrasto agli artt. 24 e 25 della Costituzione; detto contrasto appare ictu oculi evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n. 572", senza altro aggiungere, dichiara la questione in tali termini proposta, non manifestamente infondata.

L'art. 1, comma secondo, della citata legge, nel quadro della cosiddetta depenalizzazione di talune norme punitive del codice stradale, dispone: "Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione della efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesso dal titolare della carta di circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo.

Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile".

Né consegue che nell'ordinanza non risultano enunciati i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in con contrasto con le norme costituzionali di raffronto e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile per la assoluta indeterminatezza del suo contenuto.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione come sopra proposta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ricorso presentato al pretore di Stradella il 18 maggio 1968, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 9 e 14 della legge 3 marzo 1967, n. 317, proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di Pavia 27 gennaio 1968, nonché avverso l'ordinanza 21 marzo 1968 dell'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. per la Lombardia, con le quali gli erano state inflitte rispettivamente le sanzioni del ritiro della patente di guida per mesi quattro e della sospensione dell'efficacia della carta di circolazione pure per mesi quattro per contravvenzione agli artt. 57, comma sesto, e 91, comma quarto, del codice della strada, come modificati dagli artt. 1 e 2 della legge 9 luglio 1967, n. 572 "per avere effettuato un servizio pubblico di linea, sul tratto [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] con l'autovettura Fiat 1800, targata PV 93397, destinata ad uso di noleggio con conducente, trasportando quattro persone con destinazione fissa al prezzo di lire 400 per persona". Nel giudizio così promosso, il pretore adito, accogliendo analoga istanza del patrono del Brandolini, con ordinanza in data 18 maggio 1968, disponeva la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e, con altra ordinanza, in data 28 maggio 1968, rilevato che la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572, perché in palese contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione appariva fondata in quanto "detto contrasto appare ictu oculi evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n. 572", disponeva testualmente: "Ritenuta non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione della Repubblica, sollevata dal ricorrente, dispone che la presente ordinanza venga... (omissis)"; "Visto, poi, l'art. 37 c.p.c., rileva stando alla norma dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 luglio 1967, n. 572, difetto di giurisdizione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e quindi la revocabilità del provvedimento in data 18 maggio 1968 di questa Pretura, per il caso che la Corte costituzionale respinga l'eccezione di incostituzionalità cui sopra sollevata ad istanza di parte". Esaurite le formalità di legge, il giudizio viene ora alla cognizione della Corte in camera di consiglio, nessuna delle parti interessate essendosi costituita. : Né dall'ordinanza di rinvio, né dal verbale di udienza, nel quale è riportata la analoga eccezione sollevata dal patrocinio del Brandolini, si possono desumere, con sufficiente certezza, i termini della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte. Il giudice a quo, infatti, con l'ordinanza, dopo aver riportato la eccezione sollevata dal patrono della parte nei seguenti termini: "si dà atto che per il ricorrente compare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale avanza la eccezione di incostituzionalità della legge 9 luglio 1967, n. 572, in quanto in palese contrasto agli artt. 24 e 25 della Costituzione; detto contrasto appare ictu oculi evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta legge n. 572", senza altro aggiungere, dichiara la questione in tali termini proposta, non manifestamente infondata. L'art. 1, comma secondo, della citata legge, nel quadro della cosiddetta depenalizzazione di talune norme punitive del codice stradale, dispone: "Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione della efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesso dal titolare della carta di circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile". Né consegue che nell'ordinanza non risultano enunciati i profili sotto i quali la norma denunziata si porrebbe in con contrasto con le norme costituzionali di raffronto e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile per la assoluta indeterminatezza del suo contenuto. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione come sopra proposta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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