CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Vercellidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da Italia Salkanovic in entrambi i motivi diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solo il lasso ditempo intercorso tra i fatti oggetto delle due sentenze di condanna per rapina impropria (piùdi un anno) e le diverse modalità esecutive con cui sono stati commessi i due episodi (ilprimo con il contributo di un complice maggiorenne, il secondo con il contributo di quattrocomplici minorenni), ma anche l’evidente disomogeneità di tali due reati rispetto a quello diindebito utilizzo della carta bancomat, giudicato con la terza sentenza, e, comunque,l’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Ad avviso del Tribunale risulta, invece, più plausibile che i reati oggetto dlela richiesta diunificazione siano stati commessi dalla condannata, non in esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria, bensì di una scelta di vita improntata alla violazione dellenorme penali.2. Le censure della ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamenteillogica, del giudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente