CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06403/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata puntuale ed indicativa di elementi specifici da cui trarre il giudizio di responsabilità, non ne contesta specificamente alcuno, limitandosi a vaghe considerazioni sul contenuto e funzione della motivazione, che non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; a ciò si aggiunge, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che nell'intero motivo non si elabora alcuno degli unici parametri (quelli dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) che consentono in Cassazione la critica al 'contenuto' della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 202