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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 42083/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18285/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è aspecifico rispetto alle motivazioni che hanno condotto la Corte di appello a ritenere la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, legate non solo all'ammissione in tal senso registrata nell'atto di appello — che il ricorso contesta — ma anche su una serie di indicatori circa lo svolgimento di un'effettiva attività gestionale in luogo dell'anziano amministratore di diritto (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18285/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è aspecifico rispetto alle motivazioni che hanno condotto la Corte di appello a ritenere la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, legate non solo all'ammissione in tal senso registrata nell'atto di appello — che il ricorso contesta — ma anche su una serie di indicatori circa lo svolgimento di un'effettiva attività gestionale in luogo dell'anziano amministratore di diritto (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris