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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31785/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito quale giudice del riesame, confermava l'ordinanza del 20 dicembre 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato per i reati di corruzione (capo a: artt. 110, 319, 321, 319-bis cod. pen., commesso tra luglio 2021 e aprile 2023; capo b: artt. 110, 318 e 321 cod. pen., commesso tra luglio 2021 e novembre 2022) e turbata libertà degli incanti (capo c: 110, 353 cod. pen., commesso il 4 luglio 2022).

Secondo quanto ricostruito in sede cautelare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso la società Inver, consentivano ai loro clienti (con i quali avevano stipulato fittizi contratti di consulenza) di avere canali preferenziali per gli affidamenti di gare bandite dall'Anas, grazie ad accordi corruttivi conclusi con i pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente dirigente e funzionario della Direzione "Appalti ed Acquisti" dell'Anas.

Secondo i giudici della cautela, la Inver, società di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, attraverso Verdini e Pileri, pur ricevendo ingenti somme di danaro per contratti di consulenza con le società Phos, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in realtà svolgeva una attività di intermediazione con funzionari dell'Anas per favorire gli imprenditori collegati a tali società nella aggiudicazione di appalti.

La fittizietà delle consulenze era dimostrata dalle captazioni che avevano rivelato la vera natura dei rapporti tra i "mediatori" e gli imprenditori.

I funzionari Veneri e Cedrone mettevano a disposizione le loro pubbliche funzioni, compiendo atti anche contrari ai doveri di ufficio, tra i quali la turbativa della gara 105/21 (aggiudicata alla Se.Gi. in cooptazione con la Procogen), la disponibilità ad incontri con i privati fuori delle sedi istituzionali per parlare delle gare in corso di svolgimento e assicurando il loro intervento in favore di società segnalate dal Verdini e dal Pileri, tra le quali anche quelle riconducibili al Veneziano.

Tra queste società vi era anche la Procogenfil cui referente era il Veneziano, che era anche membro del consiglio di amministrazione.

Veneziano era inoltre amministratore di fatto della Phos (che era una delle società ad aver stipulato i contratti di consulenza con Inver) e della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i due funzionari, in cambio della promessa di utilità per la loro carriera in Anas o in altri organismi di diritto pubblico (ovvero raccomandazioni in sede politica ed istituzionale), fornivano al Pileri documenti ed informazioni riservati su bandi di gara in corso di pubblicazione per favorire i clienti della Inver (tra i quali anche il Veneziano); davano la loro disponibilità ad incontri anche con Veneziano per parlare delle procedure di gara in corso e dare informazioni riservate; Veneri, nel corso di una procedura di gara, forniva consigli al Veneziano su come preparare l'istanza da presentare all'ufficio da lui diretto in Anas per sostituire la società ROSS con la quale era in RTI; Cedrone forniva documentazione su bandi e capitolati in corso di stesura e prima della loro pubblicazione, consentendo agli imprenditori clienti della Inver di predisporre l'offerta tecnica e così aggiudicarsi la gara.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. per la carenza di indicazione dei gravi indizi di colpevolezza.

La difesa fa presente che, quanto alla posizione del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari ha utilizzato formulazioni giuridicamente diverse definendolo ora amministratore di fatto, ora dominus ora come persona a cui era riconducibile la Procogen, non supportando tali ruoli con elementi di fatto e così attribuendo al medesimo condotte riferibili ad altri.

Va considerato che la ordinanza genetica ha escluso che dalle perquisizioni effettuate nei confronti di tutti gli indagati siano emersi rapporti documentali tra la Inver e il ricorrente.

Questa circostanza è stata utilizzata illogicamente per dimostrare invece la fittizietà del contratto di consulenza.

La difesa si era riservata di illustrare appena possibile, compulsata la Phos, i rapporti tra tale società e la Inver e rettificare gli importi versati a favore di quest'ultima.

Ciò posto in premessa, la difesa intende dolersi del metodo non individualizzante seguito dai giudici della cautela, che ha finito per far ricadere sul ricorrente le responsabilità (indizi) per comportamenti altrui.

Così il Tribunale ha evidenziato come le intercettazioni dimostrassero che Chicchiani avesse elargito somme alla Inver per poi estendere la responsabilità al ricorrente perché amministratore di fatto della Procogen.

Al ricorrente vengono estesi gli indizi non solo relativi al Pileri e al Verdini (mediatori) e anche del Ciccotto e del Chicchiani, che erano imprenditori che si erano mossi per propri fini.

Il Tribunale, nonostante la lunghezza della motivazione, non offre argomentazioni specifiche sulla gravità indiziaria con riferimento al ricorrente.

Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale reato e sulla condotta tipica che lo contraddistingue (la condotta collusiva che deve pur sempre produrre l'effetto di impedire o di turbare l'andamento della gara), non si rinviene alcuna motivazione, nemmeno nella richiesta del P.M., sulla posizione del ricorrente.

La carenza dei gravi indizi si rinviene anche nelle ipotesi di corruzione.Andava esaminata la struttura del patto corruttivo, per accertare se era individuabile un atto contrario ai doveri di ufficio "a monte" e, in caso negativo, per verificare se il pubblico ufficiale abbia fatto buon uso del potere assegnato L ('14^) Nella specie, la verifica doveva essere particolarmente attenta in quanto il patto avrebbe riguardato la generica promessa di progressione in carriera che in ogni caso non riguardava il ricorrente (che mai si era espresso in tal senso o ha avuto contezza della rilevanza o influenza di proiezioni future di carriera su specifici atti di ufficio o sulla funzione).

Nulla di tutto questo è stato fatto per la posizione del ricorrente.

Parimenti alcuna verifica è stata effettuata per il reato di traffico di influenze illecite in relazione agli specifici comportamenti del ricorrente.

In particolare, il Tribunale in modo generico definisce fittizi i contratti stipulati tra Inver e gli imprenditori, tra i quali anche il ricorrente; sono enfatizzati incontri in sede non istituzionali, senza tener conto della pandemia Covid e che gli uffici dell'Anas si trovavano nella stazione Termini.

Quanto all'incontro del 3 dicembre 2021 tra Pileri e Veneri, l'ascolto della intercettazione della telefonata fatta in quel contesto da Veneri al ricorrente dimostra che non vi era stato tra loro alcun contatto diretto in precedenza, che quella telefonata non era finalizzata a conoscere la procedura da adottare, che Veneri non ha chiaro neppure di cosa stia parlando, tanto da confondere una cessione di quote di affitto di ramo di azienda con la cessione di quote all'interno dell'ATI; che la domanda fatta al Veneri dal ricorrente rientrav na lecita richiesta Oltu) nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione (art. 92 d.lgs. n. 50 del 2016) e che l'unica preoccupazione era l'allungamento dei tempi di stipula e attivazione del contratti (di qui la domanda se era preferibile effettuare la cessione delle quote all'interno del RTI prima della o dopo la stipula dei contratti).

Secondo il Tribunale, il ricorrente ebbe ad agire quale dominus di fatto della Procogen e della Phos.

Peraltro, la difesa aveva evidenziato al Riesame che la Procogen e non il ricorrente ebbe a comunicare alla Se.Gi di non essere più interessata all'esecuzione di tutti i contratti in cui era stata cooptata e che la gara venne aggiudicata alla Se.Gi di Chicchiano.

Ancora la difesa aveva segnalato che: la Mediagroup e la Prima Servizi non avevano mai avuto alcun rapporto con Anas; che Procogen non ha mai lavorato con Anas (era stata cooptata dalla Se.Gi. ma questa collaborazione per volontà di Procogen non si è mai realizzata e dal marzo 2023 il ricorénte non era più nel cosiglio di amministrazione della Procogen); che [OSCURATO:PERSONA] (nella quale il ricorrente non ha ricoperto alcun incarico) si era aggiudicata la gara in RTI con Ross (che il 20 gennaio 2023 manifestò la volontà di recedere) e il 26 mar 2021 vi era stata la seduta per l'apertura delle buste; che le valutazioni inter Anas per tale gara erano avvenute settimane prima; che per Phos la partecipazione e l'aggiudicazione degli appalti non sarebbe stata una operazione vantaggiosa economicamente (per cui le somme versate per la consulenza alla Inver sarebbero state maggiori del lucro dell'imprenditore) e che / comunque/ l'aggiudicazione avveniva sulla base del prezzo migliore; che il ricorrente non ha comunque gestito le citate società e che le stesse non sono affatto favorite in Anas.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale, mal governando un precedente di legittimità, ha ritenuto legittimo trattare congiuntamente le posizioni dei vari indagati ai fini cautelari, pur in presenza di elementi individualizzanti decisivi riguardanti il ricorrente, quali un lungo periodo (ovvero dal momento in cui ha interrotto ogni rapporto anche personale con gli coindagati, all'esito della perquisizione dell'Il luglio 2022, sino al 28 dicembre 2023, data di emissione dell'ordinanza genetica) in cui non si è registrata alcuna emergenza processuale a lui relativa, considerando in ogni caso che i concorrenti hanno tutti patteggiato e sono stati posti in libertà.

Il Tribunale ha basato le esigenze cautelari richiamando comportamenti di altri.

Pertanto, la prognosi di recidiva, considerato che si tratta di soggetto incensurato di 66 anni, in punto di attualità doveva essere favorevole al ricorrente.

Nè il rischio di reiterazione poteva essere basato, come sostiene il Tribunale, sui vantaggi ottenuti dall'attività illecita dei pubblici ufficiali, posto che, come si è già sopra detto, alcun vantaggio venne al ricorrente sia perché alcune società non lo riguardavano/ sia perché nel caso della Procogen rinunziò all'esecuzione delle opere; ovvero sulla "navigata esperienza imprenditoriale dell'indagato", stante la incensuratezza del ricorrente.

Né poteva rilevare un possibile inquinamento probatorio, posto che il Tribunale lo descrive indicando fatti non riferibili al ricorrente.

Andava infine considerato che tutti gli altri indagati sono liberi: il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire infatti fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Rv. 266889). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, anche lambendo in molti tratti l'inammissibilità.2.

Quanto al primo motivo sulla gravità indiziaria, è utile ricordare i limiti del controllo di legittimità nella materia cautelare personale.

E' infatti principio pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

Esaminato in questa prospettiva il ricorso, va osservato che la gran parte delle censure versate nella impugnazione attingono o ad aspetti irrilevanti rispetto al materiale indiziario posto dal Tribunale a sostegno delle incolpazioni provvisorie o a questioni che trovano nell'ordinanza impugnata adeguata e corretta soluzione, rispetto alla quale il ricorso appare anche aspecifico. 2.1.

Quanto al coinvolgimento del ricorrente e al ruolo rivestito nelle società coinvolte, la difesa si astrae dalla risposta fornita a pag. 38 dall'ordinanza impugnata ad analoga censura avanzata in sede di riesame, finendo per formulare censure aspecifiche.

Quel che era dirimente, ha osservato il Tribunale, non era il ruolo formale del Veneziano nelle società coinvolte negli illeciti/ma la circostanza che egli avesse agito nell'interesse di tali società, quali dominus di fatto (a tal fine il Tribunale riportava una captazione in cui Pileri indica il Veneziano -"Antonio" - come colui - e non la Phos o il suo amministratore - che insieme al Chicchiani doveva saldargli il debito, a pochi giorni dall'aggiudicazione della procedura di gara n. 105/21).

Generica e meramente oppositiva è la critica sulla "estensione" al ricorrente della responsabilità di altri.

In primo luogo, uno dei "ricchi" simulati contratti di consulenza era stato concluso dalla Inver con la Phos e, come si è già visto, era proprio il Veneziano la persona tenuta al pagamento del relativo corrispettivo.

Il Tribunale ha poi spiegato come tale rapporto di consulenza fosse in realtà una mera "copertura" della illecita attività che Verdini e Pileri si erano accordati a svolgere in favore delle società riferibili agli imprenditori coinvolti.

Ed infatti Veneziano era interessato a procedure di appalto attraverso la Procogen.In particolare, nell'ambito della procedura n. 150/21, le indagini avevano evidenziato molteplici contatti ed incontri tra i due pubblici ufficiali, Verdini e Pileri, e il Veneziano, che veniva comunque costantemente informato da Pileri con linguaggio criptico sull'oggetto degli incontri a;quali egli non era presente e volti a (4,) "mantenere gli impegni" assunti dal Pileri (tanto da riferire "missione compiuta").

2.2. Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, il rilievo sulla posizione del ricorrente si rivela generico e comunque ancora una volta non correlatO alla (4) motivazione della ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha infatti posto in evidenza come Verdini e Pileri si fossero procurati dai pubblici ufficiali tutta la documentazione relativa a tre gare e di questo fosse ben consapevole il ricorrentei che aveva avvisato il procuratore della Procogen di avere "tutto sotto controllo" per la presentazione in tempi rapidissimi della offerta.

A sua volta Pileri spoif aveva rassicurato Veneziano che era tutto sotto controllo (aveva il quadro chiaro nazionale di quelli che si presentavano e che con i loro amici la questione andava blindata).

Inoltre, mentre la commissione aggiudicatrice stava valutando le offerte, gli imprenditori (e in particolare il Veneziano) era stati informati per il tramite del duo Verdini e Pileri dell'andamento dei lavori e dello stato dell'arte e della "spartizione" raggiunta (al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].Gi.) Infine, a carico del Veneziano veniva richiamata la captazione in cui, dopo l'aggiudicazione della gara n. 105/21, Pileri aveva rivelato di essere in attesa del pagamento sia del Chicchiani (era risultata infatti aggiudicataria la società da lui amministrata, la Se.gi.),sia del Veneziano (dominus della Procogen in cooptazione in quella gara con la Se.gi.).

Il Tribunale ha poi ben spiegato in cosa sia consistita la turbativa della gara: avvantaggiare le società "sponsorizzate" dal gruppo Verdini, fornendo loro informazioni e documenti riservati, oltre che consigli agli imprenditori su come risolvere problematiche emergenti nel corso della procedura.

Si tratta di conclusione in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di turbata libertà degli incanti, secondo cui l'evento del reato è integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6 n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280837); ovvero che integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278111).

Quanto ai consigli prestati dai funzionari corrotti, il Tribunale ha valorizzato la consulenza fornita da Veneri al Veneziano su come risolvere un problema di sostituzione della società consorziata in RTI (per aggirare il divieto di modificazione soggettiva), curando anche di visionare anticipatamente i documenti che intendeva presentare quest'ultimo all'Anas.

Sempre sul fronte del coinvolgimento del Veneziano nei fatti oggetto di contestazione cautelare, il Tribunale ha richiamato, a rafforzo del ruolo e del coinvolgimento del ricorrente, le vicende della gara n. 180/20, per la quale Veneri e Cedrone furono interpellati affinchéj dopo una prima aggiudicazione ad altra società la gara venisse aggiudicata alla [OSCURATO:SOCIETA].

Anche in tal caso Veneri e Pileri informavano Veneziano sulla soluzione trovata e sulla necessità di inviare una pec all'ufficio del Veneri.

2.3. Quanto alla dedotta carenza dei gravi indizi nelle ipotesi di corruzione, ancora una volta il ricorrente avanza rilievi non collegati alla trama argonnentativa dell'ordinanza impugnata.

In ordine all'accordo corruttivo di cui al capo a), il Tribunale ha indicato gli elementi indiziari che dimostravano come i due funzionari Anas si fossero messi a disposizione del gruppo Verdini e dei loro clienti (anche con contatti diretti) per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

In particolare, è indicata la captazione (pagg. 17-18 della ordinanza impugnata) che descrive il patto corruttivo: da un lato la condotta illecita svolta dai funzionari nel garantire l'aggiudicazione degli appalti agli imprenditori "sponsorizzati" dal gruppo Verdini edall'altroi l'utilità promessa in cambio, ovvero promozioni e sistemazioni.

Il Tribunale si è soffermato inoltre sulla natura delle prestazioni promesse in sinallagma dai pubblici funzionari Anas (pag. 44), che rientravano nella competenza del loro ufficio e che costituivano un'attività vietata dalle norme in materia di appalti (fornire prima della loro pubblicazione informazioni riservate per la predisposizione delle offerte e per l'aggiudicazione delle gare).

D'altra parte, come evidenzia il Tribunale, che questa attività fosse vietata si evince dalla circostanza che gli imprenditori erano disposti a pagare ai mediatori Inver somme consistenti per consentire questo flusso informativo.

Quanto al coinvolgimento del ricorrente in questi accordi illeciti, il Tribunale ha posto in rilievo come Veneziano sin dal 2021 fosse a conoscenza dei rapporti intessuti dal gruppo Verdini con i funzionari Anas (pagg. 33-34) e dell'impegno di Pileri di farli riconfermare nel loro incarico. 2.4.

Generico è il riferimento al reato di traffico di influenze illecite.Già la ordinanza genetica aveva escluso nel caso in esame la qualificazione dei fatti in tale fattispecie in presenza del concorso del mediatore nei reati di corruzione.

2.5. Aspecifiche sono anche le censure sulla fittizietà dei contratti di consulenza stipulati tra Inver e gli imprenditori, posto che il Tribunale ha ampiamente dimostrato tale dato (da pagg. 8 e ss.), indicando le captazioni (cfr. in particolare la captazione a pag. 15), che davano conto della vera natura dei rapporti intessuti da costoro.

2.6. Non coglie nel segno neppure la critica sugli incontri effettuati in sede non istituzionale, che risulta anch'essa scollegata dalla complessiva trama argomentativa descrittiva dei rapporti instauratcpsi tra i protagonisti di questa vicenda cautelare.

Sono proprio i protagonisti della Inver a descrivere nelle captazioni questi rapporti: mantenere i funzionari amici (i "marescialli") a presidiare il fortino perché le gare si vincevano solo il "marescialletto".

In questo contesto venivano registrati gli incontri dei funzionari Anas con il duo Verdini-Pileri in ristoranti e bar vicini alla stazione ferroviaria centrale.

2.7. Quanto all'incontro del 3 dicembre 2021 tra Pileri e Veneri, le censure declinano preclusi argomenti di merito sul significato probatorio della intercettazione della conversazione tra Veneri e il ricorrente.

Quanto alla liceità della richiesta fatta dal ricorrente al Veneri, la censura appare manifestamente infondata e generica.

L'art. 48 (e non l'art. 92 come indicato in ricorso) d.lgs. n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici, stabiliva (all'epoca dei fatti) la regola della immodificabilità del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (comma 9), con le sole deroghe previste dai commi 17, 18 e 19: si tratta di eventi, occorsi in fase di esecuzione, che privioo uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo).

Come ha chiarito l'[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato n. 9/2021 con riferimento a tale disciplina p "la deroga all'immodificabilità soggettiva dell'appaltatore costituito in raggruppamento è solo quella dovuta, in fase esecutiva, a modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l'addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara ... ciò ch contraddirebbe la stessa ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e colpiscano i componenti del raggruppamento, tuttavia senza incidere sulla capacità complessiva dello stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente, con una diversa distribuzione di compiti e ruoli (tra mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in modo da garantire l'esecuzione dell'appalto anche prescindendo dall'apporto del componente del raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato od estinto)".

Nel caso in esame la "consulenza" data dal funzionario Veneri a Veneziano era proprio finalizzata ad aggirare tale divieto, indicando la via da percorrere (nella specie operare una cessione del ramo di azienda; ipotesi che, secondo la giurisprudenza amministrativa, consente il subentro del cessionario al concorrente, Cons.

Stato, III, 18/09/2019, n. 6216).

2.8. Non appaiono inoltre rilevanti, in quanto non incrinano il quadro cautelare, le circostanze indicate dal ricorrente.

2.8.1. Così che sia stata la Procogen e non il ricorrente a comunicare alla / Se.Gi. di non essere più interessata all'esecuzione di tutti i contratti in cui era stata cooptata e che la gara venne aggiudicata alla Se.Gi di Chicchiano.

Il Tribunale ha infatti, come già evidenziato, indicato tutti gli elementi dimostrativi di come il ricorrente avesse agito costantemente nell'interesse delle società coinvolte nella vicenda.

La mancanza di interesse successivo della Procogen all'appalto non elide cA) -rvl evidentemente il compendio investigativo che dimostra CEPM la gara sia stata turbata dalle collusioni degli indagati.

2.8.2. Parimenti irrilevanti sul compendio investigativo t h-éig-Predfgroup e la (Lat. ) Prima Servizi (di cui era amministratore il Veneziano) non avessero mai avuto alcun rapporto con Anas; che Procogen non ha mai lavorato con Anas.

2.8.3. Quanto alle vicende della gara aggiudicata dalla [OSCURATO:PERSONA], le circostanze allegate sono fuori fuoco, posto che non veniva in considerazione l'alterazione della gara (aggiudicata nel giugno 2021) quanto piuttosto le conversazioni tra Veneri e il ricorrente volte ad aggirare il divieto di modificazione del RTI in fase esecutiva (la Ross mandataria era consorziata con la Phos riconducibile al ricorrente).

Parimenti non incrinano la tenuta logica della motivazione le circostanze relative alla Phos, quanto alla antiecononnicità della operazione "consulenza" rispetto al valore e numeri dei contratti, trattandosi di constatazione ex post rispetto all'incarico dato a monte al gruppo Verdini.

3. Le critiche sulle esigenze cautelari non hanno fondamento.In primo luogo, non è censurabile il richiamo fatto dal Tribunale all'arresto di legittimità Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Rv. 282978.

Con tale decisione, la Suprema Corte ha affermato in tema di misure cautelari personali che la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Il Tribunale ha infatti spiegato che nel meccanismo corruttivo realizzato dal gruppo Verdini tutti gli indagati e anche il ricorrente erano coinvolti in pari grado.

Quanto poi all'attualità del pericolo di recidiva, i giudici della cautela hanno ritenuto rilevante la circostanza che le dazioni della Phos in favore di Inver si fossero protratte sino ad aprile 2023 (cfr. pag. 9 dell'ordinanza genetica, dove sono riportate le fatture emesse dalla Inver nei confronti della Phos, società che, come già evidenziato, vedeva come soggetto "pagatore" il ricorrente), ovvero pochi mesi prima della emissione dell'ordinanza genetica.

Corroborava l'attualità anche la circostanza che il ricorrente si fosse preoccupato della sorte delle aziende a lui riconducibili in caso che i due funzionari non fossero riconfermati.

Tali elementi, rapportati alla risalenza nel tempo dei rapporti illeciti intrattenuti dal ricorrente con il gruppo Verdini, sono stati logicamente valutati dal Tribunale come dati dimostrativi della attualità del pericolo di recidiva.

Le argomentazioni che precedono rendono irrilevanti quelle relative al pericolo di inquinamento probatorio, che risultano in ogni caso generiche.

Quanto, infine, alla circostanza "sopravvenuta" che tutti gli indagati sono oramai liberi, si tratta di dato non rappresentato al Riesame (né il ricorrente ha indicato se e in quale atto l'abbia allegata) e pertanto non deducibile in questa sede m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/01/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, adito quale giudice del riesame, confermava l'ordinanza del 20 dicembre 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato per i reati di corruzione (capo a: artt. 110, 319, 321, 319-bis cod. pen., commesso tra luglio 2021 e aprile 2023; capo b: artt. 110, 318 e 321 cod. pen., commesso tra luglio 2021 e novembre 2022) e turbata libertà degli incanti (capo c: 110, 353 cod. pen., commesso il 4 luglio 2022). Secondo quanto ricostruito in sede cautelare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso la società Inver, consentivano ai loro clienti (con i quali avevano stipulato fittizi contratti di consulenza) di avere canali preferenziali per gli affidamenti di gare bandite dall'Anas, grazie ad accordi corruttivi conclusi con i pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente dirigente e funzionario della Direzione "Appalti ed Acquisti" dell'Anas. Secondo i giudici della cautela, la Inver, società di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale, attraverso Verdini e Pileri, pur ricevendo ingenti somme di danaro per contratti di consulenza con le società Phos, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in realtà svolgeva una attività di intermediazione con funzionari dell'Anas per favorire gli imprenditori collegati a tali società nella aggiudicazione di appalti. La fittizietà delle consulenze era dimostrata dalle captazioni che avevano rivelato la vera natura dei rapporti tra i "mediatori" e gli imprenditori. I funzionari Veneri e Cedrone mettevano a disposizione le loro pubbliche funzioni, compiendo atti anche contrari ai doveri di ufficio, tra i quali la turbativa della gara 105/21 (aggiudicata alla Se.Gi. in cooptazione con la Procogen), la disponibilità ad incontri con i privati fuori delle sedi istituzionali per parlare delle gare in corso di svolgimento e assicurando il loro intervento in favore di società segnalate dal Verdini e dal Pileri, tra le quali anche quelle riconducibili al Veneziano. Tra queste società vi era anche la Procogenfil cui referente era il Veneziano, che era anche membro del consiglio di amministrazione. Veneziano era inoltre amministratore di fatto della Phos (che era una delle società ad aver stipulato i contratti di consulenza con Inver) e della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i due funzionari, in cambio della promessa di utilità per la loro carriera in Anas o in altri organismi di diritto pubblico (ovvero raccomandazioni in sede politica ed istituzionale), fornivano al Pileri documenti ed informazioni riservati su bandi di gara in corso di pubblicazione per favorire i clienti della Inver (tra i quali anche il Veneziano); davano la loro disponibilità ad incontri anche con Veneziano per parlare delle procedure di gara in corso e dare informazioni riservate; Veneri, nel corso di una procedura di gara, forniva consigli al Veneziano su come preparare l'istanza da presentare all'ufficio da lui diretto in Anas per sostituire la società ROSS con la quale era in RTI; Cedrone forniva documentazione su bandi e capitolati in corso di stesura e prima della loro pubblicazione, consentendo agli imprenditori clienti della Inver di predisporre l'offerta tecnica e così aggiudicarsi la gara. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. per la carenza di indicazione dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa fa presente che, quanto alla posizione del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari ha utilizzato formulazioni giuridicamente diverse definendolo ora amministratore di fatto, ora dominus ora come persona a cui era riconducibile la Procogen, non supportando tali ruoli con elementi di fatto e così attribuendo al medesimo condotte riferibili ad altri. Va considerato che la ordinanza genetica ha escluso che dalle perquisizioni effettuate nei confronti di tutti gli indagati siano emersi rapporti documentali tra la Inver e il ricorrente. Questa circostanza è stata utilizzata illogicamente per dimostrare invece la fittizietà del contratto di consulenza. La difesa si era riservata di illustrare appena possibile, compulsata la Phos, i rapporti tra tale società e la Inver e rettificare gli importi versati a favore di quest'ultima. Ciò posto in premessa, la difesa intende dolersi del metodo non individualizzante seguito dai giudici della cautela, che ha finito per far ricadere sul ricorrente le responsabilità (indizi) per comportamenti altrui. Così il Tribunale ha evidenziato come le intercettazioni dimostrassero che Chicchiani avesse elargito somme alla Inver per poi estendere la responsabilità al ricorrente perché amministratore di fatto della Procogen. Al ricorrente vengono estesi gli indizi non solo relativi al Pileri e al Verdini (mediatori) e anche del Ciccotto e del Chicchiani, che erano imprenditori che si erano mossi per propri fini. Il Tribunale, nonostante la lunghezza della motivazione, non offre argomentazioni specifiche sulla gravità indiziaria con riferimento al ricorrente. Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale reato e sulla condotta tipica che lo contraddistingue (la condotta collusiva che deve pur sempre produrre l'effetto di impedire o di turbare l'andamento della gara), non si rinviene alcuna motivazione, nemmeno nella richiesta del P.M., sulla posizione del ricorrente. La carenza dei gravi indizi si rinviene anche nelle ipotesi di corruzione.Andava esaminata la struttura del patto corruttivo, per accertare se era individuabile un atto contrario ai doveri di ufficio "a monte" e, in caso negativo, per verificare se il pubblico ufficiale abbia fatto buon uso del potere assegnato L ('14^) Nella specie, la verifica doveva essere particolarmente attenta in quanto il patto avrebbe riguardato la generica promessa di progressione in carriera che in ogni caso non riguardava il ricorrente (che mai si era espresso in tal senso o ha avuto contezza della rilevanza o influenza di proiezioni future di carriera su specifici atti di ufficio o sulla funzione). Nulla di tutto questo è stato fatto per la posizione del ricorrente. Parimenti alcuna verifica è stata effettuata per il reato di traffico di influenze illecite in relazione agli specifici comportamenti del ricorrente. In particolare, il Tribunale in modo generico definisce fittizi i contratti stipulati tra Inver e gli imprenditori, tra i quali anche il ricorrente; sono enfatizzati incontri in sede non istituzionali, senza tener conto della pandemia Covid e che gli uffici dell'Anas si trovavano nella stazione Termini. Quanto all'incontro del 3 dicembre 2021 tra Pileri e Veneri, l'ascolto della intercettazione della telefonata fatta in quel contesto da Veneri al ricorrente dimostra che non vi era stato tra loro alcun contatto diretto in precedenza, che quella telefonata non era finalizzata a conoscere la procedura da adottare, che Veneri non ha chiaro neppure di cosa stia parlando, tanto da confondere una cessione di quote di affitto di ramo di azienda con la cessione di quote all'interno dell'ATI; che la domanda fatta al Veneri dal ricorrente rientrav na lecita richiesta Oltu) nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione (art. 92 d.lgs. n. 50 del 2016) e che l'unica preoccupazione era l'allungamento dei tempi di stipula e attivazione del contratti (di qui la domanda se era preferibile effettuare la cessione delle quote all'interno del RTI prima della o dopo la stipula dei contratti). Secondo il Tribunale, il ricorrente ebbe ad agire quale dominus di fatto della Procogen e della Phos. Peraltro, la difesa aveva evidenziato al Riesame che la Procogen e non il ricorrente ebbe a comunicare alla Se.Gi di non essere più interessata all'esecuzione di tutti i contratti in cui era stata cooptata e che la gara venne aggiudicata alla Se.Gi di Chicchiano. Ancora la difesa aveva segnalato che: la Mediagroup e la Prima Servizi non avevano mai avuto alcun rapporto con Anas; che Procogen non ha mai lavorato con Anas (era stata cooptata dalla Se.Gi. ma questa collaborazione per volontà di Procogen non si è mai realizzata e dal marzo 2023 il ricorénte non era più nel cosiglio di amministrazione della Procogen); che [OSCURATO:PERSONA] (nella quale il ricorrente non ha ricoperto alcun incarico) si era aggiudicata la gara in RTI con Ross (che il 20 gennaio 2023 manifestò la volontà di recedere) e il 26 mar 2021 vi era stata la seduta per l'apertura delle buste; che le valutazioni inter Anas per tale gara erano avvenute settimane prima; che per Phos la partecipazione e l'aggiudicazione degli appalti non sarebbe stata una operazione vantaggiosa economicamente (per cui le somme versate per la consulenza alla Inver sarebbero state maggiori del lucro dell'imprenditore) e che / comunque/ l'aggiudicazione avveniva sulla base del prezzo migliore; che il ricorrente non ha comunque gestito le citate società e che le stesse non sono affatto favorite in Anas. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale, mal governando un precedente di legittimità, ha ritenuto legittimo trattare congiuntamente le posizioni dei vari indagati ai fini cautelari, pur in presenza di elementi individualizzanti decisivi riguardanti il ricorrente, quali un lungo periodo (ovvero dal momento in cui ha interrotto ogni rapporto anche personale con gli coindagati, all'esito della perquisizione dell'Il luglio 2022, sino al 28 dicembre 2023, data di emissione dell'ordinanza genetica) in cui non si è registrata alcuna emergenza processuale a lui relativa, considerando in ogni caso che i concorrenti hanno tutti patteggiato e sono stati posti in libertà. Il Tribunale ha basato le esigenze cautelari richiamando comportamenti di altri. Pertanto, la prognosi di recidiva, considerato che si tratta di soggetto incensurato di 66 anni, in punto di attualità doveva essere favorevole al ricorrente. Nè il rischio di reiterazione poteva essere basato, come sostiene il Tribunale, sui vantaggi ottenuti dall'attività illecita dei pubblici ufficiali, posto che, come si è già sopra detto, alcun vantaggio venne al ricorrente sia perché alcune società non lo riguardavano/ sia perché nel caso della Procogen rinunziò all'esecuzione delle opere; ovvero sulla "navigata esperienza imprenditoriale dell'indagato", stante la incensuratezza del ricorrente. Né poteva rilevare un possibile inquinamento probatorio, posto che il Tribunale lo descrive indicando fatti non riferibili al ricorrente. Andava infine considerato che tutti gli altri indagati sono liberi: il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire infatti fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Rv. 266889). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, anche lambendo in molti tratti l'inammissibilità.2. Quanto al primo motivo sulla gravità indiziaria, è utile ricordare i limiti del controllo di legittimità nella materia cautelare personale. E' infatti principio pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Esaminato in questa prospettiva il ricorso, va osservato che la gran parte delle censure versate nella impugnazione attingono o ad aspetti irrilevanti rispetto al materiale indiziario posto dal Tribunale a sostegno delle incolpazioni provvisorie o a questioni che trovano nell'ordinanza impugnata adeguata e corretta soluzione, rispetto alla quale il ricorso appare anche aspecifico. 2.1. Quanto al coinvolgimento del ricorrente e al ruolo rivestito nelle società coinvolte, la difesa si astrae dalla risposta fornita a pag. 38 dall'ordinanza impugnata ad analoga censura avanzata in sede di riesame, finendo per formulare censure aspecifiche. Quel che era dirimente, ha osservato il Tribunale, non era il ruolo formale del Veneziano nelle società coinvolte negli illeciti/ma la circostanza che egli avesse agito nell'interesse di tali società, quali dominus di fatto (a tal fine il Tribunale riportava una captazione in cui Pileri indica il Veneziano -"Antonio" - come colui - e non la Phos o il suo amministratore - che insieme al Chicchiani doveva saldargli il debito, a pochi giorni dall'aggiudicazione della procedura di gara n. 105/21). Generica e meramente oppositiva è la critica sulla "estensione" al ricorrente della responsabilità di altri. In primo luogo, uno dei "ricchi" simulati contratti di consulenza era stato concluso dalla Inver con la Phos e, come si è già visto, era proprio il Veneziano la persona tenuta al pagamento del relativo corrispettivo. Il Tribunale ha poi spiegato come tale rapporto di consulenza fosse in realtà una mera "copertura" della illecita attività che Verdini e Pileri si erano accordati a svolgere in favore delle società riferibili agli imprenditori coinvolti. Ed infatti Veneziano era interessato a procedure di appalto attraverso la Procogen.In particolare, nell'ambito della procedura n. 150/21, le indagini avevano evidenziato molteplici contatti ed incontri tra i due pubblici ufficiali, Verdini e Pileri, e il Veneziano, che veniva comunque costantemente informato da Pileri con linguaggio criptico sull'oggetto degli incontri a;quali egli non era presente e volti a (4,) "mantenere gli impegni" assunti dal Pileri (tanto da riferire "missione compiuta"). 2.2. Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, il rilievo sulla posizione del ricorrente si rivela generico e comunque ancora una volta non correlatO alla (4) motivazione della ordinanza impugnata. Il Tribunale ha infatti posto in evidenza come Verdini e Pileri si fossero procurati dai pubblici ufficiali tutta la documentazione relativa a tre gare e di questo fosse ben consapevole il ricorrentei che aveva avvisato il procuratore della Procogen di avere "tutto sotto controllo" per la presentazione in tempi rapidissimi della offerta. A sua volta Pileri spoif aveva rassicurato Veneziano che era tutto sotto controllo (aveva il quadro chiaro nazionale di quelli che si presentavano e che con i loro amici la questione andava blindata). Inoltre, mentre la commissione aggiudicatrice stava valutando le offerte, gli imprenditori (e in particolare il Veneziano) era stati informati per il tramite del duo Verdini e Pileri dell'andamento dei lavori e dello stato dell'arte e della "spartizione" raggiunta (al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].Gi.) Infine, a carico del Veneziano veniva richiamata la captazione in cui, dopo l'aggiudicazione della gara n. 105/21, Pileri aveva rivelato di essere in attesa del pagamento sia del Chicchiani (era risultata infatti aggiudicataria la società da lui amministrata, la Se.gi.),sia del Veneziano (dominus della Procogen in cooptazione in quella gara con la Se.gi.). Il Tribunale ha poi ben spiegato in cosa sia consistita la turbativa della gara: avvantaggiare le società "sponsorizzate" dal gruppo Verdini, fornendo loro informazioni e documenti riservati, oltre che consigli agli imprenditori su come risolvere problematiche emergenti nel corso della procedura. Si tratta di conclusione in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di turbata libertà degli incanti, secondo cui l'evento del reato è integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6 n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280837); ovvero che integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278111). Quanto ai consigli prestati dai funzionari corrotti, il Tribunale ha valorizzato la consulenza fornita da Veneri al Veneziano su come risolvere un problema di sostituzione della società consorziata in RTI (per aggirare il divieto di modificazione soggettiva), curando anche di visionare anticipatamente i documenti che intendeva presentare quest'ultimo all'Anas. Sempre sul fronte del coinvolgimento del Veneziano nei fatti oggetto di contestazione cautelare, il Tribunale ha richiamato, a rafforzo del ruolo e del coinvolgimento del ricorrente, le vicende della gara n. 180/20, per la quale Veneri e Cedrone furono interpellati affinchéj dopo una prima aggiudicazione ad altra società la gara venisse aggiudicata alla [OSCURATO:SOCIETA]. Anche in tal caso Veneri e Pileri informavano Veneziano sulla soluzione trovata e sulla necessità di inviare una pec all'ufficio del Veneri. 2.3. Quanto alla dedotta carenza dei gravi indizi nelle ipotesi di corruzione, ancora una volta il ricorrente avanza rilievi non collegati alla trama argonnentativa dell'ordinanza impugnata. In ordine all'accordo corruttivo di cui al capo a), il Tribunale ha indicato gli elementi indiziari che dimostravano come i due funzionari Anas si fossero messi a disposizione del gruppo Verdini e dei loro clienti (anche con contatti diretti) per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. In particolare, è indicata la captazione (pagg. 17-18 della ordinanza impugnata) che descrive il patto corruttivo: da un lato la condotta illecita svolta dai funzionari nel garantire l'aggiudicazione degli appalti agli imprenditori "sponsorizzati" dal gruppo Verdini edall'altroi l'utilità promessa in cambio, ovvero promozioni e sistemazioni. Il Tribunale si è soffermato inoltre sulla natura delle prestazioni promesse in sinallagma dai pubblici funzionari Anas (pag. 44), che rientravano nella competenza del loro ufficio e che costituivano un'attività vietata dalle norme in materia di appalti (fornire prima della loro pubblicazione informazioni riservate per la predisposizione delle offerte e per l'aggiudicazione delle gare). D'altra parte, come evidenzia il Tribunale, che questa attività fosse vietata si evince dalla circostanza che gli imprenditori erano disposti a pagare ai mediatori Inver somme consistenti per consentire questo flusso informativo. Quanto al coinvolgimento del ricorrente in questi accordi illeciti, il Tribunale ha posto in rilievo come Veneziano sin dal 2021 fosse a conoscenza dei rapporti intessuti dal gruppo Verdini con i funzionari Anas (pagg. 33-34) e dell'impegno di Pileri di farli riconfermare nel loro incarico. 2.4. Generico è il riferimento al reato di traffico di influenze illecite.Già la ordinanza genetica aveva escluso nel caso in esame la qualificazione dei fatti in tale fattispecie in presenza del concorso del mediatore nei reati di corruzione. 2.5. Aspecifiche sono anche le censure sulla fittizietà dei contratti di consulenza stipulati tra Inver e gli imprenditori, posto che il Tribunale ha ampiamente dimostrato tale dato (da pagg. 8 e ss.), indicando le captazioni (cfr. in particolare la captazione a pag. 15), che davano conto della vera natura dei rapporti intessuti da costoro. 2.6. Non coglie nel segno neppure la critica sugli incontri effettuati in sede non istituzionale, che risulta anch'essa scollegata dalla complessiva trama argomentativa descrittiva dei rapporti instauratcpsi tra i protagonisti di questa vicenda cautelare. Sono proprio i protagonisti della Inver a descrivere nelle captazioni questi rapporti: mantenere i funzionari amici (i "marescialli") a presidiare il fortino perché le gare si vincevano solo il "marescialletto". In questo contesto venivano registrati gli incontri dei funzionari Anas con il duo Verdini-Pileri in ristoranti e bar vicini alla stazione ferroviaria centrale. 2.7. Quanto all'incontro del 3 dicembre 2021 tra Pileri e Veneri, le censure declinano preclusi argomenti di merito sul significato probatorio della intercettazione della conversazione tra Veneri e il ricorrente. Quanto alla liceità della richiesta fatta dal ricorrente al Veneri, la censura appare manifestamente infondata e generica. L'art. 48 (e non l'art. 92 come indicato in ricorso) d.lgs. n. 50 del 2016, recante il Codice dei contratti pubblici, stabiliva (all'epoca dei fatti) la regola della immodificabilità del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (comma 9), con le sole deroghe previste dai commi 17, 18 e 19: si tratta di eventi, occorsi in fase di esecuzione, che privioo uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo). Come ha chiarito l'[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato n. 9/2021 con riferimento a tale disciplina p "la deroga all'immodificabilità soggettiva dell'appaltatore costituito in raggruppamento è solo quella dovuta, in fase esecutiva, a modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l'addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara ... ciò ch contraddirebbe la stessa ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e colpiscano i componenti del raggruppamento, tuttavia senza incidere sulla capacità complessiva dello stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente, con una diversa distribuzione di compiti e ruoli (tra mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in modo da garantire l'esecuzione dell'appalto anche prescindendo dall'apporto del componente del raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato od estinto)". Nel caso in esame la "consulenza" data dal funzionario Veneri a Veneziano era proprio finalizzata ad aggirare tale divieto, indicando la via da percorrere (nella specie operare una cessione del ramo di azienda; ipotesi che, secondo la giurisprudenza amministrativa, consente il subentro del cessionario al concorrente, Cons. Stato, III, 18/09/2019, n. 6216). 2.8. Non appaiono inoltre rilevanti, in quanto non incrinano il quadro cautelare, le circostanze indicate dal ricorrente. 2.8.1. Così che sia stata la Procogen e non il ricorrente a comunicare alla / Se.Gi. di non essere più interessata all'esecuzione di tutti i contratti in cui era stata cooptata e che la gara venne aggiudicata alla Se.Gi di Chicchiano. Il Tribunale ha infatti, come già evidenziato, indicato tutti gli elementi dimostrativi di come il ricorrente avesse agito costantemente nell'interesse delle società coinvolte nella vicenda. La mancanza di interesse successivo della Procogen all'appalto non elide cA) -rvl evidentemente il compendio investigativo che dimostra CEPM la gara sia stata turbata dalle collusioni degli indagati. 2.8.2. Parimenti irrilevanti sul compendio investigativo t h-éig-Predfgroup e la (Lat. ) Prima Servizi (di cui era amministratore il Veneziano) non avessero mai avuto alcun rapporto con Anas; che Procogen non ha mai lavorato con Anas. 2.8.3. Quanto alle vicende della gara aggiudicata dalla [OSCURATO:PERSONA], le circostanze allegate sono fuori fuoco, posto che non veniva in considerazione l'alterazione della gara (aggiudicata nel giugno 2021) quanto piuttosto le conversazioni tra Veneri e il ricorrente volte ad aggirare il divieto di modificazione del RTI in fase esecutiva (la Ross mandataria era consorziata con la Phos riconducibile al ricorrente). Parimenti non incrinano la tenuta logica della motivazione le circostanze relative alla Phos, quanto alla antiecononnicità della operazione "consulenza" rispetto al valore e numeri dei contratti, trattandosi di constatazione ex post rispetto all'incarico dato a monte al gruppo Verdini. 3. Le critiche sulle esigenze cautelari non hanno fondamento.In primo luogo, non è censurabile il richiamo fatto dal Tribunale all'arresto di legittimità Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Rv. 282978. Con tale decisione, la Suprema Corte ha affermato in tema di misure cautelari personali che la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Il Tribunale ha infatti spiegato che nel meccanismo corruttivo realizzato dal gruppo Verdini tutti gli indagati e anche il ricorrente erano coinvolti in pari grado. Quanto poi all'attualità del pericolo di recidiva, i giudici della cautela hanno ritenuto rilevante la circostanza che le dazioni della Phos in favore di Inver si fossero protratte sino ad aprile 2023 (cfr. pag. 9 dell'ordinanza genetica, dove sono riportate le fatture emesse dalla Inver nei confronti della Phos, società che, come già evidenziato, vedeva come soggetto "pagatore" il ricorrente), ovvero pochi mesi prima della emissione dell'ordinanza genetica. Corroborava l'attualità anche la circostanza che il ricorrente si fosse preoccupato della sorte delle aziende a lui riconducibili in caso che i due funzionari non fossero riconfermati. Tali elementi, rapportati alla risalenza nel tempo dei rapporti illeciti intrattenuti dal ricorrente con il gruppo Verdini, sono stati logicamente valutati dal Tribunale come dati dimostrativi della attualità del pericolo di recidiva. Le argomentazioni che precedono rendono irrilevanti quelle relative al pericolo di inquinamento probatorio, che risultano in ogni caso generiche. Quanto, infine, alla circostanza "sopravvenuta" che tutti gli indagati sono oramai liberi, si tratta di dato non rappresentato al Riesame (né il ricorrente ha indicato se e in quale atto l'abbia allegata) e pertanto non deducibile in questa sede m
Sentenza Cassazione n. 31785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris