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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 11239/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata di Corte di appello di Sassari avverso la sentenza n. 260/21 del Tribunale di Sassari del 19/02/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e concedendogli il beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. en. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, il quale deduce violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. per avere l'imputato già ottenuto due volte il medesimo beneficio in forza di precedenti sentenze passate in giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Dal certificato penale dell'imputato presente in atti si ricava che egli ha già fruito del beneficio di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. in occasione di due precedenti condanne, una riportata con sentenza del 25 gennaio 1999 e l'altra con sentenza del 25 ottobre 2011.

Il Tribunale di Sassari gli ha, pertanto, riconosciuto il beneficio per la terza volta violando l'art. 164, quarto comma, cod. pen., il quale contempla una causa ostativa comportante la sua revoca anche in fase esecutiva (fra molte v.

Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, P.G. in proc.

Ingenito, Rv. 242506).

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, che va eliminato.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina.

Così decisof 22 febbraio 2022 Il consi tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata di Corte di appello di Sassari avverso la sentenza n. 260/21 del Tribunale di Sassari del 19/02/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e concedendogli il beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. en. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, il quale deduce violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. per avere l'imputato già ottenuto due volte il medesimo beneficio in forza di precedenti sentenze passate in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Dal certificato penale dell'imputato presente in atti si ricava che egli ha già fruito del beneficio di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. in occasione di due precedenti condanne, una riportata con sentenza del 25 gennaio 1999 e l'altra con sentenza del 25 ottobre 2011. Il Tribunale di Sassari gli ha, pertanto, riconosciuto il beneficio per la terza volta violando l'art. 164, quarto comma, cod. pen., il quale contempla una causa ostativa comportante la sua revoca anche in fase esecutiva (fra molte v. Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, P.G. in proc. Ingenito, Rv. 242506). 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, che va eliminato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Così decisof 22 febbraio 2022 Il consi tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris