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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:287
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993O0257(01) - IT Avis juridique important | 61993O0257(01) [OSCURATO:PERSONA] 6 LUGLIO 1993. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - BANANE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-257/93 R. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03917 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità ° Ricorso principale dichiarato irricevibile (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1) [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di irricevibilità del ricorso principale al quale si ricollega una domanda di provvedimenti provvisori rende anche quest' ultima irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-257/93 R, [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] NV, società di diritto belga, con sede in Schoten (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Sint-Niklaas (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] & CO, società di diritto belga, con sede in Sint-Niklaas (Belgio), Velleman & Tas, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti P. Vlaemminck e J. Holmens, del foro di Gent (Belgio), con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv.

R. Diederich, 8 rue Zithe, richiedenti, contro Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentato dai signori Jacqué, direttore presso il servizio giuridico, Brautigam e Huber, consiglieri giuridici, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor

X. Herlin, capo della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentate dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee e dalla Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee, quest' ultima rappresentata dai signori P. Gilsdorf, consigliere giuridico principale, e T. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistenti, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta, in particolare, ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1993, l' impresa [OSCURATO:PERSONA] e altre sei imprese del settore della banana hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), e, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del medesimo Trattato, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] economica europea al risarcimento del danno causato dall' adozione di detto regolamento. 2 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1993, queste imprese hanno inoltre proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell' esecuzione degli artt. 18 e 19 del citato regolamento e, dall' altro, l' adozione di provvedimenti provvisori atti a consentire loro di recuperare la quota di mercato che detenevano prima del 1 luglio 1993. 3 Il Consiglio e la Commissione hanno depositato le rispettive osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori il 25 giugno 1993. 4 Occorre ricordare che, in base all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori sono ricevibili solo se la Corte è stata adita con un ricorso proposto dal richiedente avverso l' atto del quale chiede la sospensione dell' esecuzione o per una causa cui i provvedimenti provvisori sollecitati si ricollegano.

Una domanda di sospensione dell' esecuzione o di provvedimenti provvisori non può pertanto essere accolta se il ricorso principale nel cui ambito essa viene proposta è irricevibile. 5 Nel caso di specie la Corte, con ordinanza 21 giugno 1993, ha dichiarato irricevibile il ricorso principale nella parte in cui è diretto all' annullamento del citato regolamento n. 404/93, ma ha considerato che esso rimane in essere nella parte in cui è diretto alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] economica europea al risarcimento del danno causato dall' adozione del detto regolamento. 6 Poiché tuttavia la domanda di provvedimenti provvisori si ricollega alla sola parte del ricorso diretta all' annullamento del regolamento in esame, dev' essere anch' essa dichiarata irricevibile.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 Poiché il ricorso rimane in essere nella parte in cui si basa sugli artt. 178 e 215 del Trattato, le spese debbono essere riservate. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 6 luglio 1993.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993O0257(01) - IT Avis juridique important | 61993O0257(01) [OSCURATO:PERSONA] 6 LUGLIO 1993. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - BANANE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-257/93 R. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-03917 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità ° Ricorso principale dichiarato irricevibile (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 1) [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di irricevibilità del ricorso principale al quale si ricollega una domanda di provvedimenti provvisori rende anche quest' ultima irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-257/93 R, [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] NV, società di diritto belga, con sede in Schoten (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Sint-Niklaas (Belgio), [OSCURATO:PERSONA] & CO, società di diritto belga, con sede in Sint-Niklaas (Belgio), Velleman & Tas, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], società di diritto olandese, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti P. Vlaemminck e J. Holmens, del foro di Gent (Belgio), con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. R. Diederich, 8 rue Zithe, richiedenti, contro Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentato dai signori Jacqué, direttore presso il servizio giuridico, Brautigam e Huber, consiglieri giuridici, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor X. Herlin, capo della direzione "Affari giuridici" della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentate dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] europee e dalla Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee, quest' ultima rappresentata dai signori P. Gilsdorf, consigliere giuridico principale, e T. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistenti, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta, in particolare, ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), IL PRESIDENTE DELLA CORTE ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1993, l' impresa [OSCURATO:PERSONA] e altre sei imprese del settore della banana hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), e, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del medesimo Trattato, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] economica europea al risarcimento del danno causato dall' adozione di detto regolamento. 2 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1993, queste imprese hanno inoltre proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell' esecuzione degli artt. 18 e 19 del citato regolamento e, dall' altro, l' adozione di provvedimenti provvisori atti a consentire loro di recuperare la quota di mercato che detenevano prima del 1 luglio 1993. 3 Il Consiglio e la Commissione hanno depositato le rispettive osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori il 25 giugno 1993. 4 Occorre ricordare che, in base all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione o una domanda di provvedimenti provvisori sono ricevibili solo se la Corte è stata adita con un ricorso proposto dal richiedente avverso l' atto del quale chiede la sospensione dell' esecuzione o per una causa cui i provvedimenti provvisori sollecitati si ricollegano. Una domanda di sospensione dell' esecuzione o di provvedimenti provvisori non può pertanto essere accolta se il ricorso principale nel cui ambito essa viene proposta è irricevibile. 5 Nel caso di specie la Corte, con ordinanza 21 giugno 1993, ha dichiarato irricevibile il ricorso principale nella parte in cui è diretto all' annullamento del citato regolamento n. 404/93, ma ha considerato che esso rimane in essere nella parte in cui è diretto alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] economica europea al risarcimento del danno causato dall' adozione del detto regolamento. 6 Poiché tuttavia la domanda di provvedimenti provvisori si ricollega alla sola parte del ricorso diretta all' annullamento del regolamento in esame, dev' essere anch' essa dichiarata irricevibile. Decisione relativa alle spese Sulle spese 7 Poiché il ricorso rimane in essere nella parte in cui si basa sugli artt. 178 e 215 del Trattato, le spese debbono essere riservate. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 6 luglio 1993.
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